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Direttori generali Asl. Via libera al decreto anche dalla commissione Affari Sociali. Ma è scontro con il M5S sulla pubblicità dei punteggi


Anche in questo caso, come già avvenuto per la commissione Sanità del Senato, il parere è caratterizzato dall'inserimento di numerose condizioni ed osservazioni. Il M5S ha contestato a più riprese la mancata pubblicità dei punteggi assegnati ai candidati sottolineando come in questo modo "si assecondi di fatto la richiesta delle regioni di rendere segreti i punteggi assegnati, diversamente da quanto suggerito dal Consiglio di Stato".

20 LUG - Contestualmente al parere favorevole della commissione Sanità del Senato arriva anche quello da parte della commissione Affari Sociali della Camera sullo schema di decreto legislativo, attuativo dell'art. 11, comma 1, lettera P, della riforma Madia sulla Pubblica amministrazione che punta a 'rivoluzionere' l'iter per la selezione dei nuovi Direttori generali delle Asl. Anche in questo caso, però, il parere è caratterizzato da numerose condizioni e osservazioni.
 
Nel corso della discussione si è avuto uno scontro di opinioni con il M5S sulla pubblicità dei punteggi dei punti assegnati ai candidati. La capogruppo in commissione, Giulia Grillo (M5S), nel suo intervento ha sottolineato come in questo modo si assecondi di fatto la richiesta delle regioni di rendere segreti i punteggi assegnati, diversamente da quanto suggerito dal Consiglio di Stato. "Non è in discussione il rispetto della autonomia regionale ma solo un principio di trasparenza e di responsabilità rispetto alle scelte adottate".
 
Di parere diverso, invece, la relatrice Anna Margherita Miotto (Pd) secondo la quale si attribuisce in questo modo un peso, "forse eccessivo", alle pubblicazioni. "È necessario realizzare un concreto equilibrio fra i titoli maturati e l'esperienza acquisita, qualora al punteggio attribuito si attribuisse il valore di una graduatoria, sarebbe di fatto vanificata la possibilità di scelta attribuita alle regioni nella seconda fase delle selezione. Inoltre, la pubblicazione dei punteggi comporterebbe inevitabilmente la presentazione di numerosissimi ricorsi, evidenziando peraltro che nei livelli più alti della graduatoria si troverebbero i soggetti più vicini all'età pensionabile, quando in molte situazioni sarebbe preferibile nominare soggetti più giovani, motivati da una forte volontà di seguire percorsi innovativi".
 
Queste le condizioni apportate nel parere approvato:
1) all'articolo 1, comma 2, si preveda che l'elenco nazionale degli idonei per gli incarichi di direttore generale negli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale abbia durata quadriennale anziché biennale, chiarendo altresì che, con cadenza biennale, si procede all'aggiornamento dell'elenco con l'ingresso dei nuovi iscritti, previa selezione di questi ultimi;
 
2) all'articolo 1, comma 3, si renda esplicito, anche ai fini del rispetto del carattere paritetico richiesto dalla disposizione di delega, che il presidente della commissione nazionale rientra nel novero dei due membri designati dal Ministro della salute e nel novero totale dei cinque membri che compongono la commissione stessa. Al medesimo comma, si specifichi altresì, in merito ai requisiti dei componenti diversi dal presidente, che la «comprovata competenza ed esperienza» degli stessi deve essere inerente ad ambiti di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale;
 
3) all'articolo 1, comma 4, lettera b), si chiarisca che il requisito dell'esperienza dirigenziale cui si fa riferimento è soddisfatto sia qualora l'esperienza pregressa sia stata maturata nel settore pubblico sia qualora essa sia stata maturata nel settore privato. Alla medesima lettera, laddove si prevede che il requisito della diretta responsabilità dirigenziale pregressa debba riguardare le «risorse umane, tecniche e finanziarie», provveda il Governo a mantenere la forma disgiuntiva usata dalla norma vigente, per cui l'oggetto può essere costituito anche da una soltanto delle predette tipologie di risorse;
 
4) all'articolo 1, comma 4, lettera c), ultimo periodo, si modifichi la norma transitoria ivi contenuta, nel senso di estenderla a tutti i corsi di formazione iniziati prima della conclusione dell'accordo in sede di Conferenza permanente anziché, come previsto dall'attuale formulazione, riferirla soltanto ai corsi iniziati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo. Si preveda, inoltre, che il citato accordo definisca la disciplina dei corsi in termini tali da assicurare il conseguimento di un più elevato livello di formazione rispetto a quello attuale degli omologhi corsi;
 
5) all'articolo 1, comma 6, in merito al punteggio da attribuire ai candidati alla selezione, si demandi a un decreto del Ministro della salute l'individuazione dei relativi parametri, fermo restando che il singolo avviso pubblico – sulla base di tali parametri – enunci poi i criteri specifici per l'assegnazione del punteggio da parte della Commissione. Si preveda, inoltre, che i suddetti parametri e criteri specifici siano formulati in modo da attribuire un peso paritario all'esperienza professionale e ai titoli formativi e professionali;
 
6) all'articolo 1, comma 7, si preveda che il punteggio sia assegnato a ciascun candidato esclusivamente ai fini dell'inserimento del candidato medesimo nell'elenco nazionale degli idonei;
 
7) all'articolo 2, commi 1 e 2, sia soppresso ogni riferimento alle «province autonome», non contenuto nella delega legislativa;
 
8) provveda il Governo a chiarire, almeno nella relazione illustrativa che correderà il decreto legislativo, le nozioni di «qualificate istituzioni scientifiche indipendenti» e di «qualificate istituzioni scientifiche», alle quali competono, rispettivamente, la designazione di una parte dei componenti della commissione regionale di cui all'articolo 2 e dei componenti della commissione regionale di cui all'articolo 4, e di inserire altresì una norma di chiusura che escluda la designazione da parte di un'istituzione che si trovi in conflitto di interessi;
 
9) all'articolo 2, comma 1, con riferimento alle procedure per il conferimento, da parte della regione, dell'incarico di direttore generale, si preveda che la commissione proponga al presidente della regione, anziché una terna – come prevede l'attuale formulazione dello schema – una rosa di nomi non superiore a cinque per ciascuna nomina, in conformità con quanto previsto dalla delega legislativa. Si preveda, altresì, l'attribuzione alle regioni del potere di designare uno dei membri della commissione regionale di cui all'articolo 2, comma 1, nonché uno dei membri della commissione regionale di cui all'articolo 4. Provveda, inoltre, il Governo a specificare che le forme di pubblicità dell'avviso per il conferimento dell'incarico di direttore generale, di cui all'articolo 2, comma 1, dello schema, siano adeguate e comprendano la pubblicazione del medesimo sul sito internet istituzionale della regione e che la pubblicazione del provvedimento di nomina motivata, di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, concerna anche il curriculum del nominato, nonché i curricula degli altri candidati che erano inclusi nella rosa;
 
10) all'articolo 2, comma 3, lettera b), in merito ai criteri di valutazione del direttore generale, si faccia riferimento – oltre che, in generale, alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza – anche alla riduzione delle liste di attesa e alla puntuale e corretta trasmissione dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo sistema informativo sanitario, nonché agli adempimenti in materia di appropriatezza prescrittiva. Conseguentemente, si sopprima la lettera c) del medesimo articolo 2, comma 3, in considerazione dell'evoluzione normativa in materia di appropriatezza prescrittiva;
 
11) all'articolo 2, comma 5, dello schema, in merito alle fattispecie che danno luogo ai provvedimenti di decadenza del direttore generale, chiarisca il Governo, riguardo alla situazione di grave disavanzo della gestione, che si fa riferimento solo ai casi in cui esso derivi dal mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma 3, con conseguente esclusione delle ipotesi in cui il grave disavanzo sia imputabile alle gestioni precedenti il mandato del direttore generale in oggetto. Si provveda, inoltre, a chiarire il riferimento alla violazione degli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni vigenti, considerato, da un lato, che tale fattispecie non è prevista dalla disciplina di delega e dalla normativa vigente e, dall'altro, che potrebbe essere ritenuta, almeno in parte, già compresa in altre fattispecie di decadenza, quale la manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione;
 
12) all'articolo 2, comma 6, siano fatte salve anche le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 534-535 della legge n. 208 del 2015, che prevedono la decadenza automatica del direttore generale in caso di mancata trasmissione del piano di rientro ovvero in caso di esito negativo della verifica annuale dello stato di attuazione del medesimo piano di rientro;
 
13) all'articolo 3, si specifichi che, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, anche quelle di cui agli articoli 4 e 5 si applicano alle aziende ospedaliere universitarie;
 
14) all'articolo 4, comma 1, quarto periodo, in relazione alla norma sulla decadenza dagli incarichi in caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti «e» del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, si ponga il riferimento alla manifesta violazione del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione in termini disgiuntivi rispetto alla fattispecie precedente, anziché in termini di congiunzione, anche ai fini di una piena conformità con la formulazione della norma di delega;
 
15) all'articolo 6, in merito alle norme transitorie in base alle quali, fino all'istituzione dell'elenco nazionale e degli elenchi regionali, si applicano, per il conferimento degli incarichi di cui al presente decreto legislativo, le procedure vigenti alla data di entrata in vigore di quest'ultimo, si chiarisca che per gli incarichi di direttore amministrativo, di direttore sanitario e di direttore dei servizi socio-sanitari tale norma transitoria non opera più per alcuna regione qualora una o più regioni abbiano istituito elenchi di idonei; 
 
16) all'articolo 7, si integri la disposizione concernente le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome nei seguenti termini: «Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione, in particolare anche con riferimento al requisito dell'attestato di bilinguismo o di titolo equipollente, richiesto nell'ambito della provincia autonoma di Bolzano, per l'accesso al pubblico impiego».
 
 
E queste le osservaioni
a) riguardo al divieto di rinnovo dell'incarico di direttore generale oltre il secondo mandato, di cui all'articolo 2, comma 1, quarto periodo, si invita il Governo a valutare l'opportunità di limitare il divieto alle ipotesi di terzo mandato consecutivo;
 
b) valuti il Governo l'opportunità di coordinare la disposizione recata dall'articolo 2, comma 2, terzo periodo, che conferma la norma statale vigente, concernente la durata dell'incarico di direttore generale per un periodo minimo di tre e uno massimo di cinque anni, con il successivo articolo 9, comma 2, che fa esplicitamente salvo il comma 8 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 il quale contiene, tra le altre, la suddetta disposizione;
 
c) valuti il Governo se sussistano le ragioni per il mantenimento del secondo periodo dell'articolo 2, comma 4, dello schema, il quale specifica che la procedura di prima valutazione e prima verifica del direttore generale si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore generale, in quanto il successivo comma 5 sembra disciplinare in maniera esaustiva i successivi eventuali procedimenti di valutazione;
 
d) all'articolo 4, comma 1, quarto periodo, che conferma i limiti minimi e massimi di durata – pari, rispettivamente, a 3 ed a 5 anni – per gli incarichi di direttore amministrativo e di direttore sanitario ed estende i medesimi limiti per l'incarico di direttore dei servizi socio-sanitari (per i quali l'attuale legislazione statale non prevede limiti minimi o massimi), si chiarisca se i limiti trovino applicazione anche per gli incarichi di direttore dei servizi socio-sanitari conferiti prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina. Sotto il profilo formale, inoltre, per gli incarichi di direttore amministrativo e di direttore sanitario, si valuti l'opportunità di non riprodurre la norma sui limiti di durata nell'articolo 4, considerato che essi sono già stabiliti dal comma 8 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, comma che è fatto salvo dal successivo articolo 9, comma 2;
 
e) poiché le norme di abrogazione esplicita di cui all'articolo 9, comma 1, decorrono dalla data di istituzione dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1, valuti il Governo l'opportunità di chiarire se le modifiche, di cui all'articolo 2, alla disciplina sugli obiettivi dei direttori generali e sulle procedure di valutazione e verifica dei medesimi entrino in vigore, in tutto o in parte, in via immediata o solo a decorrere dalla suddetta istituzione dell'elenco;
 
f) all'articolo 9, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la rubrica con la seguente: «Abrogazioni e disposizioni finali». 

20 luglio 2016
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