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Responsabilità professionale. Bianco (Pd) presenta i suoi nuovi emendamenti. E i lavori sul ddl slittano al prossimo settembre


Gli emendamenti del relatore fanno riferimento agli articoli 1, 2, 4, 8, 10 e 15. Le modifiche più rilevanti riguardano, in particolare, la trasparenza dei dati, le linee guida e l'azione di rivalsa. Il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti, da riferire ai nuovi emendamenti del relatore, è stata fissata per il prossimo 6 settembre. GLI EMENDAMENTI

03 AGO - Sfuma la possibilità di veder approvato il disegno di legge sulla responsabilità professionale in commissione Sanità al Senato prima della chiusura estiva. Oggi, infatti, la presidente Emilia Grazia De Biasi (Pd), dopo la presentazione di una serie di emendamenti da parte del relatore Amedeo Bianco (Pd), ha fissato il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti al prossimo 6 settembre.
 
Le proposte di modifica del relatore fanno riferimento agli articoli 1, 2, 4, 8, 10 e 15. I cambiamenti più rilevanti riguardano, in particolare, la trasparenza dei dati laddove si specifica che la direzione sanitaria delle strutture pubbliche e private, entro sette giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati, dovrà fornire la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente, preferibilmente in formato elettronico; le eventuali integrazioni dovranno essere fornite, in ogni caso, entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della suddetta richiesta.
 
Novità anche in tema di linee guida. Nel nuovo articolo 5 proposto da Bianco si spiega che, nel regolamentare l'iscrizione in apposito elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche, il decreto del Ministro della Salute dovrà stabilire: i requisiti minimi di rappresentatività sul territorio nazionale; la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da prevedere nello statuto in riferimento al libero accesso dei professionisti,  e alla loro partecipazione alle decisioni, all'autonomia e all'indipendenza, all'assenza di scopo di lucro, alla pubblicazione sul sito istituzionale dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti, alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse e all'individuazione di sistemi di verifica e controllo della qualità della produzione tecnico-scientifica. E ancora, si dovranno regolamentare le procedure di iscrizione all'elenco nonché le verifiche sul mantenimento dei requisiti e le modalità di sospensione o cancellazione dallo stesso.
 
Infine, sull'azione di rivalsa, l'emendamento del relatore specifica che in caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o dell'esercente la professione sanitaria, l'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dell'esercente la professione sanitaria è esercitata dal Pubblico Ministero presso la Corte dei conti ed è preclusa l'azione di rivalsa da parte della struttura. In ogni caso l'importo dell'azione di responsabilità amministrativa o di surrogazione dell'assicuratore, per singolo evento, in caso di colpa grave, non potrà superare complessivamente una somma pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo.
Inoltre, per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di risarcimento, l'esercente la professione sanitaria, nell'ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non potrà essere preposto a incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti.
 
Giovanni Rodriquez

03 agosto 2016
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