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Una nuova legge per la Pma. Al Senato si avia esame di 11 proposte di modifica della legge 40, già “smontata” di numerose sentenze. Testo base quello di De Biasi


Depositate, inoltre, 3 petizioni. Proprio in considerazione dell'identità della materia trattata, ieri, la presidente De Biasi (Pd) ha chiesto e ottenuto il via libera dalla commissione per poter congiungere l'esame dei disegni di legge e petizioni al seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 1608 e connessi, in tema di donazione di gameti ed embrioni per fini riproduttivi o per la ricerca scientifica. IL TESTO BASE

16 SET - In tutto 11 disegni di legge e 3 petizioni. A tanto ammonta il lavoro che dovrà affrontare la commissione Sanità del Senato in tema di procreazione medicalmente assistita (Pma). Proprio in considerazione dell'identità della materia trattata, ieri, la presidente Emilia Grazia De Biasi (Pd) ha chiesto e ottenuto il via libera dalla commissione per poter congiungere l'esame dei predetti disegni di legge e petizioni al seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 1608 e connessi, in tema di donazione di gameti ed embrioni per fini riproduttivi o per la ricerca scientifica, dando i nuovi testi per illustrati.
 
La relatrice, Donella Mattesini (Pd), ha successivamente proposto l'adozione del disegno di legge n. 1630 (della senatrice De Biasi ed altri), come testo base. Proposta accettata dalla XII commissione.
 
La norma prende spunto dalla sentenza del 9 aprile 2014, n. 162, con la quale la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui si stabilisce il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili.
 
Il testo, composto da 21 articoli, all'articolo 1 stabilisce le finalità chiarendo che lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e assicura, secondo le modalità previste dal medesimo disegno di legge, l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Il medesimo articolo afferma che il ricorso a tali tecniche non deve costituire mezzo per la selezione eugenetica dei nascituri e, infine, dispone il ricorso alla procreazione medicalmente assistita qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità.
 
L'articolo 2 stabilisce che il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possa promuovere ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e della infertilità e favorire gli interventi necessari per rimuoverle. Il Ministro della salute può, inoltre, incentivare gli studi e le ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti e può altresì promuovere campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità.

L'articolo 3 modifica la legge 29 luglio 1975, n. 405, aggiungendo le lettere d-bis) e d-ter) che inseriscono tra gli scopi del servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità, l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della sterilità, della infertilità umana e alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, nonché l'informazione relativa alle procedure per l'adozione e l'affidamento familiare.

L'articolo 4 disciplina l'accesso alle tecniche di fecondazione chiarendo che l'accesso è consentito quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione e quando vi siano condizioni di sterilità o di infertilità inspiegate, documentate da atto medico. Inoltre, consente il ricorso alle tecniche per coloro che siano portatori di malattie geneticamente e sessualmente trasmissibili, quando non sia possibile rimuoverne le cause e qualora tali patologie possano incidere sulla integrità psicofisica della coppia e del nato. Infine, chiarisce i principi in base ai quali sono applicate le tecniche di procreazione medicalmente assistita.

L'articolo 5 stabilisce i requisiti soggettivi per l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. È, pertanto, consentito l'accesso alle coppie di maggiorenni, coniugate o conviventi, entrambi viventi, in età potenzialmente fertile e comunque non oltre il limite di 50 anni per la donna.

L'articolo 6 dispone in materia di consenso informato prevedendo che il medico informi in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche. Qualora le tecniche siano applicate presso strutture private autorizzate, l'articolo stabilisce che alla coppia debbano essere prospettati con chiarezza i costi economici dell'intera procedura. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura. Infine, l'articolo prevede che il medico responsabile della struttura con il consenso della coppia, possa decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita per motivi di ordine medico-sanitario, nonché legati alla salvaguardia della salute della donna. In tal caso è previsto l'obbligo di motivazione scritta alla coppia.

L'articolo 7 dispone l'emanazione da parte del Ministro della salute, con l'ausilio dell'Istituto superiore di sanità, delle linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. L'articolo prevede che le predette linee guida siano aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica e sulla base delle buone pratiche cliniche. Le linee guida sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate.

L'articolo 8 stabilisce che il nato a seguito delle tecniche di procreazione medicalmente assistita assume lo stato giuridico di figlio della coppia.
 
L'articolo 9 dispone il divieto di disconoscimento di paternità per il coniuge o il convivente qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo e il divieto di anonimato della madre del nato a seguito delle tecniche di fecondazione assistita. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo, l'articolo prevede che il donatore di gameti non acquisti alcuna relazione giuridica parentale con il nato e, conseguentemente, non possa far valere nei suoi confronti alcun diritto. Infine, in caso di ricorso alla surrogazione di maternità, in violazione di quanto previsto all'articolo 12, comma 5, l'articolo dispone la trascrizione dell'atto di nascita formato legittimamente all'estero al fine di garantire il prevalente interesse del minore e il suo diritto alla famiglia.

L'articolo 10 stabilisce che gli interventi di procreazione medicalmente assistita siano realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro presso l'Istituto superiore di sanità. I criteri, le caratteristiche e i requisiti richiesti alle medesime strutture sono definiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con proprio atto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
 
L'articolo 11 dispone l'istituzione, con decreto del Ministro della salute, presso l'Istituto superiore di sanità, del registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime. A tal fine, è disposta l'iscrizione obbligatoria.

L'articolo 12 stabilisce il divieto di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi. È altresì vietato applicare tecniche di procreazione medicalmente assistita senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 6 e applicare tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 10. È, inoltre, vietato, in caso di fecondazione eterologa, la commercializzazione di gameti o di embrioni e la surrogazione di maternità. È, infine, vietato qualunque processo di clonazione da un altro essere umano in vita o morto. Per ogni divieto l'articolo fissa, altresì, le rispettive sanzioni.

L'articolo 13 stabilisce che l'attività di ricerca scientifica sugli embrioni umani è consentita nel caso in cui vengano utilizzati gli embrioni crioconservati, che non siano destinati al trasferimento in utero e in situazione di abbandono, nonché qualora si perseguano finalità terapeutiche e diagnostiche volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione. L'articolo vieta: la produzione di embrioni a fini di ricerca; ogni forma di selezione eugenetica degli embrioni e dei gameti; interventi di clonazione sia a fini procreativi che di ricerca e, infine, la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere. L'articolo fissa, altresì, per ogni divieto le rispettive sanzioni.

L'articolo 14 disciplina l'accesso alle tecniche di fecondazione assistita, sia omologhe che eterologhe. In particolare, relativamente alla fecondazione eterologa, dispone che la donazione di gamete sia libera, volontaria e gratuita e consentita ai soggetti di sesso maschile di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 40 anni, e ai soggetti di sesso femminile di età non inferiore ai 20 anni e non superiore ai 35 anni, inoltre, dispone che le cellule riproduttive di un medesimo donatore non possano determinare più di dieci nascite. In relazione ai centri di procreazione assistita, l'articolo prevede che i medesimi garantiscano la tracciabilità del percorso delle cellule riproduttive dalla donazione all'eventuale nascita mediante la trasmissione dei propri dati al Centro nazionale trapianti, nonché mediante la predisposizione della raccolta dei dati in un server pubblico per ogni regione. In relazione ai dati clinici del donatore, l'articolo, stabilisce, inoltre, che possano essere resi noti al personale sanitario solo in casi straordinari, dietro specifica richiesta e mediante procedure istituzionalizzate, per eventuali problemi medici della prole, ma in nessun caso alla coppia ricevente. Infine, il medesimo articolo dispone che i donatori non abbiano diritto di conoscere identità del soggetto nato per mezzo di queste tecniche e che il nato non possa conoscere l'identità del donatore.
 
L'articolo 15 dispone in materia di diagnosi preimpianto. A tal fine consente l'uso di tale tecnica e la eventuale selezione degli embrioni a fini di prevenzione e terapeutici, nonché per la salvaguardia dell'integrità psicofisica delle coppie sterili e portatrici di malattie geneticamente e sessualmente trasmissibili.

L'articolo 16 disciplina l'applicazione e limiti delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. In particolare, vieta la crioconservazione e la soppressione di embrioni. L'articolo consente, invece, la crioconservazione qualora il medico, valutando il caso concreto, ritenga necessario procedervi in ragione delle condizioni di salute della donna e sulla base del suo consenso. È altresì consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto. In relazione alla tecniche di produzione degli embrioni, l'articolo dispone che le medesime non debbano creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario. L'articolo prevede, inoltre, che le coppie siano informate sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero. L'articolo, infine, disciplina le sanzioni relative alle violazioni dei divieti disposti.
 
L'articolo 17 consente la donazione di gameti ed embrioni sovrannumerari nel rispetto dei limiti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 14.
 
L'articolo 18 garantisce l'accesso a tutti i cittadini alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. A tal fine, le relative prestazioni sono incluse quali prestazioni sanitarie a tutti gli effetti nei livelli essenziali di assistenza, fermo restante la possibilità delle regioni di prevedere livelli aggiuntivi relativi. Al riguardo occorre sottolineare come tale disposizione segua a quanto sottolineato dai giudici della Corte costituzionale da ultimo nella citata sentenza del 9 aprile 2014, n. 162, sul pericoloso delinearsi di effetti propri di una democrazia censitaria. La Corte riferisce tale riflessioni al fenomeno tristemente noto del turismo procreativo, che negli anni si è verificato in relazione alle tecniche di fecondazione assistita di tipo eterologa. Ebbene, l'inclusione di tali prestazioni sanitarie a tutti gli effetti nei livelli essenziali di assistenza va certamente letta in tal senso. Inoltre, la medesima scelta è coerente con le valutazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità che qualifica l'infertilità come una patologia.
 
L'articolo 19 prevede che l'Istituto superiore di sanità predisponga una relazione annuale, entro il 28 febbraio di ciascun anno, per il Ministro della salute in relazione all'attività delle strutture autorizzate. L'articolo prevede, inoltre, che il Ministro della salute presenti entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del presente disegno di legge.

L'articolo 20 prevede l'abrogazione della legge 19 febbraio 2004, n. 40.

L'articolo 21 dispone, infine, l'entrata in vigore del presente disegno di legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

16 settembre 2016
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