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Cyberbullismo. Via libera dalla Camera al provvedimento. Il testo torna ora al Senato


l provvedimento introduce una serie di misure di carattere educativo e formativo, finalizzate in particolare a favorire una maggior consapevolezza tra i giovani del disvalore di comportamenti persecutori che, generando spesso isolamento ed emarginazione, possono portare a conseguenze anche molto gravi su vittime in situazione di particolare fragilità. IL TESTO

20 SET - La Camera dei deputati ha approvato, con modificazioni, la proposta di legge già approvata dal Senato volta alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni di bullismo e bullismo informatico (cd. cyberbullismo). Il provvedimento introduce una serie di misure di carattere educativo e formativo, finalizzate in particolare a favorire una maggior consapevolezza tra i giovani del disvalore di comportamenti persecutori che, generando spesso isolamento ed emarginazione, possono portare a conseguenze anche molto gravi su vittime in situazione di particolare fragilità.
 
Il testo torna ora all'esame del Senato.
 
La proposta di legge approvata dall'Assemblea, dopo aver fornito la definizione di bullismo, cyberbullismo e di gestore del sito Internet, prevede – in riferimento al bullismo informatico - la possibilità per chiunque (tanto il minorenne quanto il genitore o l'esercente la responsabilità sul minore) di chiedere al gestore del sito Internet o del social media l'adozione di provvedimenti inibitori e prescrittivi a sua tutela (oscuramento, rimozione o blocco dei contenuti specifici che costituiscono cyberbullismo), previa conservazione dei dati originali.
 
Il gestore deve attivarsi entro 24 ore dall'istanza e provvedere sulla richiesta nelle successive 48 ore; se ciò non si verifica, l'istanza può essere rivolta al Garante per la protezione dei dati personali che provvede al blocco dei contenuti in applicazione del Codice della privacy.
 
Specifici obblighi sono posti dal provvedimento in capo ai citati gestori in relazione all'adozione delle procedure per il recepimento e la gestione delle richieste di tutela.
 
Con DPCM è prevista l'istituzione di un tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, cui partecipano rappresentanti delle istituzioni, autorità amministrative indipendenti e rappresententi delle associazioni finalizzate alla promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti oltre che associazioni studentesche e dei genitori e rappresentanti degli operatori che forniscono servizi di social networking ed esperti. Spetta al tavolo tecnico – della cui attività il MIUR dovrà annualmente relazionare il Parlamento - la redazione di un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, nonchè di un sistema di raccolta dati per monitorare i fenomeni e la loro evoluzione.
 
L'indicato piano d'azione va integrato con un codice di co-regolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, cui devono attenersi gli operatori della rete; lo stesso piano deve stabilire le iniziative informative e di prevenzione del bullismo e del bullismo informatico, con il coinvolgimento, in particolare, dei servizi socio-educativi presenti sul territorio.
 
Alla Presidenza del Consiglio è, poi, affidato il compito di attivare sui principali media campagne informative periodiche di prevenzione e sensibilizzazione sui fenomeni indicati.
 
Altre specifiche misure sono adottate in ambito scolastico, dove più frequenti si registrano i casi di bullismo. Il citato MIUR detta le linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale. In particolare dovrà essere prevista una adeguata formazione del personale scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli studenti nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni, la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti, un sistema di governance efficace, diretto dallo stesso MIUR.
 
Una delle novità della riforma prevede, poi, l'istituzione in ogni scuola di un docente con funzioni di referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Questi coordina le diverse iniziative di prevenzione e contrasto dei fenomeni, anche collaborando con la polizia postale e le associazioni giovanili presenti sul territorio.
 
Nell'attività di prevenzione sono coinvolti gli uffici scolastici regionali, con la promozione della pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di elaborati da reti scolastiche per azioni integrate di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di educazione alla legalità.
 
Alle stesse scuole è demandata la promozione dell'educazione all'uso consapevole delle rete Internet e ai diritti e doveri derivanti dal suo utilizzo. Progetti di sostegno dei minori vittime di atti di bullismo e cyberbullismo nonchè iniziative rieducative - anche attraverso attività riparatorie o di utilità sociale - dei minori autori degli atti, sono adottati dai servizi sociali territoriali.
 
Il provvedimento prevede, in caso di episodi di bullismo e cyberbullismo in ambito scolastico, l'obbligo del dirigente responsabile dell'istituto di informare tempestivamente i genitori (o i tutori) dei minori coinvolti. Sentite le famiglie e valutata la gravità degli episodi, il dirigente convoca i minori coinvolti, il referente scolastico e i rappresentanti di classe, per poi procedere all'adozione delle misure necessarie.
 
Per evitare il ricorso alla sanzione penale e rendere il minore consapevole del disvalore del proprio atto, è introdotto l'ammonimento del questore, istituto mutuato dalla disciplina dello stalking (art. 612-bis c.p.). Viene così previsto che, per atti di bullismo che non costituiscano reati procedibili d'ufficio, fino a quando non sia proposta querela, il questore - assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti - possa convocare il responsabile (se minorenne, va convocato almeno un genitore) e ammonendolo oralmente, invitarlo a tenere una condotta conforme alla legge.
 
L'unico intervento di carattere penalistico è previsto sull'art. 612-bis c.p. ovvero il delitto di atti persecutori (il citato stalking), con un'aggravante specifica che comporta per lo stalking informatico o telematico la reclusione da 1 a 6 anni. La stessa pena è stabilita se il reato è commesso con specifiche modalità: con scambio di identità e l'invio di messaggi o divulgazione di testi o di immagini ovvero mediante diffusione di dati sensibili immagini o informazioni private, carpiti con l'inganno o con minacce o comunque detenuti o, ancora, mediante realizzazione e diffusione di documenti contenenti la registrazione di fatti di violenza e di minaccia. Attualmente lo stalking informatico o telematico è, invece, sanzionato dall'art. 612-bis con un aumento di pena fino a un terzo (la pena base va da 6 mesi a 5 anni). E', inoltre, introdotta dalla proposta di legge una modifica dell'art. 240 c.p. che stabilisce la confisca obbligatoria dei beni e degli strumenti informatici e telematici utilizzati per la commissione del reato di stalking informatico o telematico.

20 settembre 2016
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