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Manovra. Le perplessità della commissione Affari Sociali: “Non è chiara la nuova norma sulla quota premiale”. E sui fondi per i farmaci innovativi e oncologici: “Dubbi su correlazione con tetto ospedaliera” 

di G.R.

Per Monchiero, il relatore della XII commissione di Montericotorio, in caso di verifica negativa dell'attuazione annuale di un programma di miglioramento e riqualificazione del Ssr, non è chiaro come la regione interessata possa subire la perdita permanente del diritto di accesso alla quota premiale prevista in considerazione del fatto che tali misure abbiano carattere sperimentale solo per il 2017. Chiesti chiarimenti anche sul Fascicolo sanitario elettronico.

04 NOV - Ha preso il via ieri, in commissione Affari Sociali alla Camera, l'esame della legge di bilancio 2017. Ad illustrare il provvedimento è stato il relatore Giovanni Monchiero, capogruppo alla Camera dei Civici e Innovatori (ex Scelta Civica). Nel corso della sua relazione molto dettagliata sui diversi punti del provvedimento di interesse sanitario e sociale, Monchiero si è soffermato in particolare su tre punti che, a suo avviso, potrebbero necessitare di alcuni chiarimenti.
 
Fascicolo sanitario elettronico. Innanzitutto, il relatore si è soffermato sull'articolo 58, laddove in tema di Fascicolo sanitario elettronico (Fse) si spiega che per le regioni e le province autonome che, entro il 31 marzo 2017, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute di volersi avvalere dell'infrastruttura nazionale ai sensi del comma 15, dovrà essere garantita l'interconnessione dei soggetti finalizzata alla trasmissione telematica dei dati oggetto di trattamento – ad esclusione dei dati risultanti negli archivi del medesimo Sistema Tessera sanitaria – necessaria per la successiva alimentazione e consultazione del FSE da parte delle stesse regioni e province autonome. In relazione alla formulazione di questa norma, Monchiero ha chiesto un chiarimento circa i "soggetti" e i "dati" ai quali la norma intende riferirsi: "Sarebbe  auspicabile, ai fini di una univoca applicabilità della norma, procedere ad una formulazione più precisa".
 
Quota premiale Fsn. Nell'ambito del medesimo articolo 58, al comma 4, sono introdotte misure sperimentali per il 2017 per migliorare e riqualificare il Servizio sanitario regionale, mediante incremento, a livello sperimentale, dello 0,1 per cento della "quota premiale". il comma stabilisce, inoltre, sempre a livello sperimentale per il solo anno 2017, la possibilità per ogni regione di proporre un programma di miglioramento e riqualificazione di determinate aree del servizio sanitario regionale (Ssr). I suddetti programmi avranno una durata annuale e dovranno essere presentati entro due mesi dall'approvazione della presente legge di bilancio 2017 ed approvati dal Comitato Lea entro i successivi 30 giorni. Al riguardo, Monchiero ha reputato opportuna la richiesta di un chiarimento circa il necessario coordinamento con la disciplina relativa all'accesso alle forme premiali già prevista dalla vigente normativa al comma 67-bis dell'articolo 2 della legge di stabilità 2010.
 
Inoltre, il comma 7 dispone inoltre che, nel caso in cui non venga presentato il programma ovvero si riscontri una verifica negativa dell'attuazione annuale dello stesso programma, la regione interessata subirà la perdita permanente del diritto di accesso alla quota prevista. In proposito, a parere del relatore non appare chiara l'interpretazione da dare al carattere "permanente" della perdita del diritto di accesso alle forme premiali previste, considerato che le misure sopra indicate non risultano strutturali bensì definite in via sperimentale per il solo anno 2017.
 
Fondo farmaci innovativi ed oncologici. Infine, il relatore, ricordando come  la misura relativa al finanziamento complessivo di 1 mld di euro, di cui 500 mln per un fondo destinato ai farmaci innovativi, ed un altro sempre di 500 per i farmaci innovatovi oncologici,  concorra al raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti (spesa farmaceutica ospedaliera) per l'ammontare eccedente annualmente l'importo di ciascuno dei fondi, ha espresso dubbi circa il significato dell'istituzione dei due predetti fondi se valutato in relazione alla disposizione che ridetermina il tetto della spesa farmaceutica.
 
Giovanni Rodriquez

04 novembre 2016
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