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Testamento biologico. Approvati alcuni emendamenti ma è polemica sul consenso informato per minori o incapaci 


Nodo della discussione in commissione Affari Sociali alla Camera è l'emendamento riformulato dell'articolo 2 a prima firma Roccella. Per i Cinque Stelle "è stato tolto il diritto del minore, o dell'incapace di intendere e di volere, alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e decisione". Ma la relatrice Lenzi (Pd) sottolinea: "Diversi aspetti potranno essere oggetto di ulteriore attività emendativa. La tutela della vita del minore e del soggetto incapace non dovrebbe essere divisivo".

01 FEB - Scontro ieri in commissione Affari sociali sull'articolo 2 del disegno di legge sul testamento biologico. Dopo l'approvazione di alcune modifiche all'articolo 1, il dibattito si è concentrato sull'emendamento riformulato dell'articolo 2 a prima firma Eugenia Roccella (Misto) in tema di consenso informato per minori e incapaci. Il nuovo testo è stato fortemente contestato dai deputati del M5S: “Ancora una volta si è messa mano al testo base con il risultato di indebolirlo ulteriormente. A questo punto ci domandiamo se il Pd voglia una legge chiara e inattaccabile o 'interpretabile'. Da quell’emendamento infatti è stato tolto il diritto del minore, o dell'incapace di intendere e di volere, alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e decisione. Insomma, ad essere informato”.
 
“Sempre nello stesso emendamento è stata aggiunta per due volte la specifica della 'tutela della vita', già inserito in un emendamento - sempre a prima firma Roccella - approvato la scorsa settimana. L’aggiunta di quella frase appare più che sospetta dal momento che la tutela alla vita è già garantita dalla nostra Costituzione e dalla Carta di diritti fondamentali dell'Unione Europea. Il tema è semplice: se per non scontentare il centrodestra, si sta annacquando la proposta di legge, togliendo o indebolendo alcuni tasselli fondanti del provvedimento, allora il Pd deve cominciare a pensare di votarsela da solo. Ribadiamo che siamo disponibili soltanto a una misura seria, non a un provvedimento che subdolamente lasci la porta aperta al moltiplicarsi dei contenziosi. La scelta dunque è in capo al Partito Democratico”, concludono i pentastellati.
 
Accuse così respinte dalla relatrice del provvedimento, Donata Lenzi (Pd): "La necessità di valorizzare adeguatamente le capacità di comprensione dei soggetti interessati potranno essere più opportunamente oggetto di ulteriore attività emendativa, nel corso dell'esame del provvedimento in Aula. Appare fuorviante l'idea per cui sarebbe in atto un contrasto tra una difesa aprioristica della vita, da un lato, ed una posizione a favore del concetto di autodeterminazione, dall'altro, posto che l'impianto della nostra Carta costituzionale è di tipo personalistico, in senso laico, e che i diritti alla vita e all'autodeterminazione sono posti tutti sullo stesso piano. Non condivido, quindi l'approccio di alcuni colleghi secondo i quali la vita sia indisponibile anche per il singolo individuo pienamente capace di intendere e di volere. D'altra parte, l'intento di tutelare la vita del minore e del soggetto incapace non dovrebbe essere divisivo".
 
Per la capogruppo dem in XII commissione si dovrebbe inoltre avere un approccio più coerente nei confronti del ruolo del medico, che "viene enfatizzato in alcune circostanze mentre in altre si vorrebbero affidare tutte le decisioni ai giudici".

Lenzi infine rileva, come il lavoro di sintesi e mediazione che è stato fin qui realizzato, pur con le dovute differenze di tipo culturale, sia "la dimostrazione concreta dell'assenza di ogni volontà, da parte sua, di seguire un approccio ideologico".
 
Questo il testo del nuovo articolo 2 riformulato:
Art. 2. – (Minori e incapaci). – 1. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore dopo averne attentamente ascoltato i desideri e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore.
2. Il consenso informato della persona interdetta è espresso o rifiutato dal tutore avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona.
3. Il consenso informato della persona inabilitata è espresso rispettivamente dalla medesima persona inabilitata e dal curatore. Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ambito sanitario, il consenso informato è espresso anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo.
4. Nel caso in cui il rappresentante legale di persona minore o interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle DAT di cui all'articolo 3, rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione viene rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.

 
Giovanni Rodriquez

01 febbraio 2017
© Riproduzione riservata

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