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Terremoto. Arriva il via libera del Senato. Il decreto è legge. Farmacie potranno distribuire anche farmaci normalmente affidati alla “diretta”


Il Senato ha oggi accordato la fiducia al Governo sul decreto, nel testo approvato dalla Camera lo scorso 23 marzo. Saranno gli enti regionali a dover predisporre un piano straordinario di erogazione per garantire la tempestiva distribuzione dei farmaci alla popolazione. Le farmacie saranno coinvolte nella distribuzione dei medicinali normalmente oggetto di distribuzione diretta, secondo quanto previsto dagli accordi regionali vigenti sulla cosiddetta “distribuzione per conto”. IL TESTO

05 APR - Via libera definitivo da Palazzo Madama al Decreto-legge nuovi interventi urgenti per eventi sismici 2016 e 2017. L'Assemblea di Palazzo Madama ha infatti accordato in serata la fiducia al Governo con 153 voti favorevoli, 104 contrati e un astenuto, al testo del provvedimento già approvato dalla Camera lo scorso 23 marzo. All'interno del provvedimento, e più in particolare all'articolo 10-bis, viene previsto che le farmacie possano distribuire anche farmaci normalmente affidati alla “diretta”.
 
Il compito di predisporre un piano straordinario di erogazione per garantire la tempestiva distribuzione dei farmaci alla popolazione verrà affidato agli enti regionali. Le farmacie saranno coinvolte nella distribuzione dei medicinali normalmente oggetto di distribuzione diretta, secondo quanto previsto dagli accordi regionali vigenti sulla cosiddetta “distribuzione per conto”.
 
ART. 10-bis.
(Disposizioni in materia di assistenza farmaceutica).
1. Le regioni colpite dagli eventi sismici dell’anno 2016 e 2017, al fine di superare eventuali criticità connesse alla distribuzione dei farmaci alla popolazione, con riferimento particolare ai comuni sotto i 3.000 abitanti, predispongono, entro il 30 aprile 2017 e senza nuovi o maggiori oneri, un piano straordinario di erogazione dei farmaci da presentare al Comitato permanente per l’erogazione dei LEA di cui all’articolo 9 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 che si esprime entro il 15 maggio 2017.

In tale piano la regione illustra le modalità organizzative per garantire la puntuale e tempestiva distribuzione mdei farmaci alla popolazione anche prevedendo che i medicinali normalmente oggetto di distribuzione diretta da parte delle ASL possano essere distribuiti temporaneamente dalle farmacie convenzionate, con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito nella legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni.

Per le regioni in piano di rientro, tale piano è oggetto di valutazione nell’ambito dell’ordinario monitoraggio del piano di rientro stesso.

05 aprile 2017
© Riproduzione riservata

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