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Decreto vaccini. Sì ai monocomponenti per chi è immunizzato da malattie soggette a obbligo. Concluso l’esame degli emendamenti. Domani il voto del Senato e poi il testo andrà alla Camera 

di G.R.

Ma non è solo questa la novità. Nel corso dell'esame odierno al Senato sono stati approvati ben 32 emendamenti, presentati da maggioranza e opposizione, che modificano molte parti del provvedimento. Le dichiarazioni di voto finale sono programmate per domani mattina, a partire dalle ore 9. Una volta approvato, il testo sarà inviato alla Camera per ricevere il via libera definitivo. Ricordiamo che il decreto scadrà il prossimo 6 agosto. Ecco la sintesi articolo per articolo delle principali novità approvate.

19 LUG - Dopo l'approvazione dell'articolo 2 nella seduta di ieri, l'Aula del Senato ha oggi concluso l'esame degli emendamenti al decreto vaccini. Nel corso della seduta sono stati approvati ben 32 emendamenti, presentati sia dalla maggioranza che dall'opposizione, che hanno modificato molte parti del provvedimento. Le dichiarazioni di voto finale sono programmate per domani mattina, a partire dalle ore 9. Una volta approvato, il testo dovrà essere inviato alla Camera per ricevere il via libera definitivo. Ricordiamo che il decreto scadrà il prossimo 6 agosto.
 
Di seguito una sintesi delle novità articolo per articolo.
 
Articolo 1 (Vaccinazioni obbligatorie)
 
L'emendamento 1.1500 della Commissione sostituisce l'intero comma 1 in tema di vaccini obbligatori e consigliati.
 
Ecco il testo:
«1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017/2019, di cui all'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2017, ed il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:
            a) anti-poliomielitica;
            b) anti-difterica;
            c) anti-tetanica;
            d) anti-epatite B;
            e) anti-pertosse;
            f) anti-Haemophilus influenzae tipo b.
        1-bis. Agli stessi fini di cui al comma 1, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono altresì obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:
            a) anti-morbillo;
            b) anti-rosolia;
            c) anti-parotite;
            d) anti-varicella.
        1-ter. Sulla base della verifica dei dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte, effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017, il Ministro della salute, con decreto da adottare decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente con cadenza triennale, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, può disporre la cessazione dell'obbligatorietà per una o più delle vaccinazioni di cui al comma 1-bis. In caso di mancata presentazione alle Camere degli schemi di decreto, il Ministro della salute trasmette alle Camere una relazione recante le motivazioni della mancata presentazione nonché i dati epidemiologici e quelli sulle coperture vaccinali.
        1-quater. Agli stessi fini di cui al comma 1, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'offerta attiva e gratuita, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, delle vaccinazioni di seguito indicate:
            a) anti-meningococcica B;
            b) anti-meningococcica C;
            c) anti-pneumococcica;
            d) anti-rotavirus.
        1-quinquies. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente con cadenza semestrale, il Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, fornisce indicazioni operative per l'attuazione del comma 1-quater, anche sulla base della verifica dei dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte, effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017».
        
        Conseguentemente:
        - al comma 3 dell'articolo 1, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e al comma 1-bis»;
        - al comma 4 dell'articolo 1, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e al comma 1-bis»;
        - al comma 1 dell'articolo 3, primo periodo, dopo le parole: «effettuazione delle vaccinazioni» inserire la seguente: «obbligatorie» e le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis».
 
In tema di vaccini in confezione monocomponente è stato approvato l'emendamento 1.1600 della relatrice, depositato questa mattina in Aula, con il parere non ostativo da parte della Commissione Bilancio. Qui si spiega che il soggetto immunizzato adempie all'obbligo vaccinale, di norma e comunque nei limiti delle possibilità del Servizio sanitario nazionale, con vaccini in formula monocomponente o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste l'immunizzazione. Per questo, le procedure accentrate d'acquisto dei vaccini obbligatori, dovranno riguardare anche i vaccini in formato monocomponente.
 
Il subemendamento 1.1600/27 a prima firma Paolo Arrigoni (Ln) dispone che annualmente l'Aifa dovrà pubblicare sul suo sito i dati relativi alla disponibilità dei vaccini in formula monocomponente o combinata.
 
Secondo quanto previsto dal 1.1500/40 a firma Luigi d'Ambrosio Lettieri (DI) il Ministero della Salute, nella sua relazione annuale, dovrà riportare non solo i dati epidemiologici e quelli sulle coperture vaccinali, ma anche le reazioni avverse segnalate.
 
L'1.1500/42 sempre a firma D'Ambrosio Lettieri specifica che per la valutazione dopo i tre anni dall'entrata in vigore del decreto, dei dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte per la valutazione della possibile cessazione dell'obbligo per i vaccini anti-morbillo; b) anti-rosolia; c) anti-parotite; d) anti-varicella, si debba tener conto anche degli eventuali eventi avversi segnalati.
 
Quanto all'articolo 2, ieri sono stati approvatati diversi emendamenti in tema di comunicazione istituzionale sui vaccini. Il primo punta al coinvolgimento dei medici di medicina generale dei pediatri di libera scelta e dei farmacisti, nella promozione di iniziative di comunicazione e informazione istituzionale per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni contenute nel decreto.
 
Queste iniziative, sulla base dell'emendamento 2.4-bis a prima firma Nerina Dirindin (Mdp), prima accantonato e poi ripresentato dalla relatrice, riguarderanno inoltre la promozione di "una adesione volontaria e consapevole alle vaccinazioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale".
 
Un ulteriore emendamento della commissione aggiunge tra le finalità di queste iniziative anche la diffusione "nella popolazione e tra gli esercenti le professioni sanitarie la cultura delle vaccinazioni".
 
Infine, sempre la commissione ha proposto il coinvolgimento delle associazioni di categoria delle professioni sanitarie.
 
Articolo 3 (Adempimenti vaccinali per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie)
 
L'emendamento 3.7 a prima firma Lucio Malan (FI) specifica che i dirigenti scolastici sono tenuti all'atto dell'iscrizione non solo del minore di età compresa tra 0 e 16 anni, ma anche per i minori stranieri non accompagnati, a verificare la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni per l'iscrizione.
 
Questa documentazione, come spiegato dall'emendamento 3.9 della Commissione, dovrà essere fornita dai genitori, ai tutori o ai soggetti affidatari.
 
Con l'emendamento 3.13 della Commissione si asserisce che in caso di differimento delle vaccinazioni, queste dovranno in ogni caso avvenire entro la fine dell'anno scolastico o alla conclusione del calendario annuale per i servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale.
 
Il 3.19 (testo 3) della Commissione, sempre in tema di documentazione da presentare aggiunge che per i casi in cui la procedura di iscrizione avviene d’ufficio questa dovrà essere presentata entro il 10 luglio di ciascun anno, senza preventiva presentazione di una autocertificazione.
 
Il 3.46 sempre della Commissione spiega che la presentazione della documentazione, tranne che per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, non costituisce requisito di accesso alla scuola o agli esami, compresi i centri di formazione professionale regionali.
 
Il 3.48 (testo 2) disciplina l'autocertificazione della propria situazione vaccinale.
 
Infine, il 3.0.1000 (testo 2) della relatrice aggiunge l'articolo 3-bis. E si spiega che a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 nonché dall’inizio del calendario dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionali 2019/2020, i dirigenti scolastici sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l’elenco degli iscritti per l’anno scolastico o per il calendario successivi di età compresa tra zero e sedici anni. Le Asl provvedono poi a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi completandoli con l’indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazion e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale competente.
 
Nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli elenchi, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni o l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, o ancora la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente.
 
Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie trasmettono la documentazione o ne comunicano l’eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che, qualora non si sia già attivata in ordine alla violazione dell'obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza.
 
Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti comporta la decadenza dall’iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti non determina la decadenza dall’iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami.
 
Articolo 4 (Ulteriori adempimenti delle istituzioni scolastiche e educative)
Il 4.7 della Commissione, nell'ambito della segnalazione alle Asl, entro il 31 ottobre di ogni anno, delle classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati, sostituisce la parola "alunni" con "minori".
 
Il 4.0.3 (testo 2)/2 a prima firma Nerina Dirindin (Mdp) spiega che per l'istituzione dell'Anagrafe nazionale vaccini si potrà ricorrere all riuso di sistemi informatici o di parti di essi già realizzati da altre amministrazioni sanitarie.
 
Il 4.0.3 (testo 2) della Commissione aggiunge l'articolo 4-bis. Qui si spiega che, al fine di monitorare l’attuazione dei programmi vaccinali sul territorio nazionale, con decreto del Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,viene istituita presso il Ministero della salute, l’anagrafe nazionale vaccini, nella quale sono registrati i soggetti vaccinati e da sottoporre a vaccinazione, nonché le dosi e i tempi di somministrazione delle vaccinazioni effettuate e gli eventuali effetti indesiderati.
 
L’anagrafe nazionale vaccini raccoglie i dati delle anagrafi regionali esistenti, i dati relativi alle notifiche effettuate dal medico curante, nonché i dati concernenti gli eventuali effetti indesiderati delle vaccinazioni che confluiscono nella rete nazionale di farmacovigilanza. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono quantificati in 300.000 euro per l’anno 2018 e 10.000 euro a decorrere dall’anno 2019.
 
Il 4.0.5 della Commissione aggiunge anch'esso un articolo 4-bis che discplina le Unità di crisi specificando che la partecipazione ad essa dovrà essere è a titolo gratuito.
 
Articolo 5 (Disposizioni transitorie) 
L'emendamento 5.9 della Commissione spiega che per l'anno scolastico 2017/2018, la documentazione dovrà essere presentata entro il 10 settembre 2017 presso i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ed entro il 31 ottobre 2017 presso le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionale regionali.
 
Il 5.20 della relatrice aggiunge il seguente comma 1-bis: "In via sperimentale e al fine di agevolare gli adempimenti vaccinali relativi all’anno scolastico 2017/2018 la prenotazione delle vaccinazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, può avvenire presso le farmacie convenzionate aperte al pubblico attraverso il Centro Unificato di Prenotazione (Sistema CUP)".
 
Il 5.20/1 a firma Dirindin sopprime al quanto previsto dall'emendamento 5.20 le parole "in via sperimentale".
 
Il 5.20/2 a firma D'Ambrosio Lettieri sopprime all'emendamento 5.20 le parole "in via sperimentale" e "anno scolastico 2017/2018", sostituendole con "introdotti dalla seguente legge".
 
Il 5.20/4 a firma Alessia Petraglia (Misto) specifica che la prenotazione tramite CUP dovrà essere gratuita.
 
Il 5.0.2 della Commissione inserisce il seguente articolo 5-bis: "Nei procedimenti relativi a controversie aventi ad oggetto domande di riconoscimento di indennizzo da vaccinazione, e a ogni altra controversia volta al riconoscimento del danno da vaccinazione, nonché nei procedimenti relativi a controversie aventi ad oggetto domande di autorizzazione alla somministrazione di presunti farmaci non oggetto di sperimentazione almeno di fase 3 e da porre economicamente a carico del Servizio sanitario nazionale o di enti o strutture sanitarie pubblici, è litisconsorte necessario AIFA. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione esclusivamente nei giudizi introdotti in primo grado a partire dal trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
 
Il 5.0.100 della Commissione aggiunge il seguente articolo 5-bis: "Al fine di definire le procedure finalizzate al ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, il Ministero della salute, per le esigenze della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure, è autorizzato ad avvalersi di un contingente fino a 20 unità di personale appartenente all’area III del comparto Ministeri, in posizione di comando da individuare prioritariamente tra quello in possesso di professionalità giuridico-amministrativa ed economico-contabile. All’attuazione del comma 2, nel limite massimo di euro 359.000 per l’anno 2017 e di euro 1.076.000 per l’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".
 
Il 5.0.1000/3 a firma Arrigoni aggiunge al precedente articolo 5-bis la formulazione "o da vaccinazioni obbligatorie".
 
Il 5.0.2000 della Commissione aggiunge infine un ulteriore articolo 5-bis: "Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni indicate nell’articolo 1, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica".
 
Articolo 6 (Abrogazioni)
L'emendamento 6.2 della Commissione aggiunge alle abrogazioni anche l’articolo 3, secondo comma, della legge 20 marzo 1968, n. 419.
 
Articolo 7 (Disposizioni finanziarie)
Il 7.0.1 della Commissione aggiunge il seguente articolo 7-bis: "Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3".
 
Infine, l'emendamento Tit. 1 della Commissione sostituisce il titolo del decreto-legge con il seguente: "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie derivanti da somministrazione di farmaci".
 
Giovanni Rodriquez

19 luglio 2017
© Riproduzione riservata

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