Quotidiano on line
di informazione sanitaria
Martedì 19 MARZO 2024
Governo e Parlamento
segui quotidianosanita.it

Decreto vaccini. Le ragioni della sua costituzionalità nel dossier per l'esame della I Commissione


"La legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 Cost. se il trattamento è diretto a migliorare lo stato di salute e preservare quella degli altri". È quanto scritto nella sentenza della Consulta 307/90 citata nel dossier. Sempre qui si sottolinea come "la vaccinazione non è configurabile come trattamento coattivo". La compatibilità dell'obbligo con l'art. 32 viene richiamata anche dalla sentenza della Consulta n. 258/94. IL DOSSIER

25 LUG - Il Decreto vaccini è ormai prossimo alla sua conversione in legge. Dopo il via libera da parte del Senato la scrosa settimana, la Camera dovrebbe approvarlo in via definitiva già nei prossimi giorni. Non smettono però di sollevarsi, da più parti, dubbi sulla costituzionalità del provvedimento. Il punto sulla questione viene fatto nel dossier "Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale" elaborato dal Servizio studi di Montecitorio per l'attività consultiva della Costituzione Affari costituzionali.
 
Qui viene innanzitutto citata la sentenza della Corte Costituzionale n. 307 del 1990, pronunciata in materia di vaccinazione antipoliomielitica per i bambini entro il primo anno di vita, all'epoca prevista come obbligatoria:  "La legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 Cost. se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale".
 
Sempre secondo la Corte, qualora la legge che prevede l'obbligo della vaccinazione, prevede altresì una sanzione, la determinazione di quest'ultima è rimessa alla discrezionalità del legislatore e non è censurabile se non arbitraria. "Tale rimedio va peraltro considerato nel quadro delle altre misure previste dall'ordinamento per la tutela del diritto alla salute della collettività rispetto ai rischi connessi al mancato adempimento dell'obbligo alla vaccinazione, nonché delle misure che l'ordinamento prevede per la tutela degli interessi del bambino, anche nei confronti dei genitori che non adempiano i compiti inerenti alla cura del minore".

In quest'ultima sentenza - avente ad oggetto la legge n. 51 del 1966 che, per scongiurare il diffondersi di malattie infettive nell'ambito di comunità per effetto della mancata vaccinazione antipoliomielitica, prevede che l'avvenuta effettuazione della vaccinazione costituisce condizione per l'accesso del bambino alla scuola dell'obbligo – la Corte sottolinea che la specifica tutela della salute del minore ed il suo diritto all'istruzione devono essere oggetto di primaria considerazione e sono pregiudicate anch'esse dalla mancata osservanza dell'obbligo di vaccinazione.
 
Il presupposto accertato dalla Corte è che "la vaccinazione - o qualunque altro trattamento sanitario attuato nei confronti del bambino non ancora capace di intendere e di volere - non è configurabile quale trattamento coattivo né quando sia attuata dai genitori o su loro richiesta, né quando sia disposta, in loro sostituzione ed anche contro la loro volontà, dal giudice dei minori. Tanto meno può ipotizzarsi che in queste ultime ipotesi si abbia una restrizione della libertà personale dei genitori. La potestà dei genitori nei confronti del bambino è, infatti, riconosciuta dall'art. 30, primo e secondo comma, della Costituzione non come loro libertà personale, ma come diritto-dovere che trova nell'interesse del figlio la sua funzione ed il suo limite. E la Costituzione ha rovesciato le concezioni che assoggettavano i figli ad un potere assoluto ed incontrollato, affermando il diritto del minore ad un pieno sviluppo della sua personalità e collegando funzionalmente a tale interesse i doveri che ineriscono, prima ancora dei diritti, all'esercizio della potestà genitoriale. È appunto questo il fondamento costituzionale degli artt. 330 e 333 cod. civ., che consentono al giudice - allorquando i genitori, venendo meno ai loro obblighi, pregiudicano beni fondamentali del minore, quali la salute e l'istruzione - di intervenire affinché a tali obblighi si provveda in sostituzione di chi non adempie".
 
Inoltre, si spiega nel dossier, la sentenza n. 258 del 1994 ha precisato che le leggi che prevedono l'obbligatorietà delle vaccinazioni sono compatibili con l'art. 32 della Costituzione:
a) "se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione diquella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale (cfr. sentenza 1990 n. 307);

b) se vi sia "la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili" (ivi);

c) se nell'ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio - ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica - sia prevista comunque la corresponsione di una "equa indennità" in favore del danneggiato (cfr. sentenza 307 cit. e v. legge n. 210/1992).
 
Circa l'opportunità che la legge disciplini gli accertamenti preventivi idonei a prevedere ed a prevenire i possibili rischi di complicanze, nella citata sentenza 254 la Corte ha sottolineato che "proprio per la necessità di realizzare un corretto bilanciamento tra la tutela della salute del singolo e la concorrente tutela della salute collettiva, entrambe costituzionalmente garantite, si renderebbe necessario porre in essere una complessa e articolata normativa di carattere tecnico - a livello primario attesa la riserva relativa di legge, ed eventualmente a livello secondario integrativo - che, alla luce delle conoscenze scientifiche acquisite, individuasse con la maggiore precisione possibile le complicanze potenzialmente derivabili dalla vaccinazione, e determinasse se e quali strumenti diagnostici idonei a prevederne la concreta verificabilità fossero praticabili su un piano di effettiva fattibilità".
 
"Ed al tempo stesso - per evitare che la prescrizione indiscriminata e generalizzata di tutti gli accertamenti preventivi possibili, per tutte le complicanze ipotizzabili e nei confronti di tutte le persone da assoggettare a tutte le vaccinazioni oggi obbligatorie rendesse di fatto praticamente impossibile o estremamente complicata e difficoltosa la concreta realizzabilità dei corrispondenti trattamenti sanitari - si dovrebbero fissare standards di fattibilità che nella discrezionale valutazione del legislatore potrebbero dover tenere anche conto del rapporto tra costi e benefici, eventualmente stabilendo criteri selettivi in ordine alla utilità - apprezzata anche in termini statistici - di eseguire gli accertamenti in questione".
 
Infine, un capitolo è dedicato al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite. Tema di stretta attualità dopo il ricorso alla Consulta contro il decreto vaccini annunciato dalla Regione Veneto. "Il decreto-legge in esame adotta misure idonee ad estendere e rendere effettivi gli obblighi vaccinali vigenti in ragione del fatto che - come evidenziato nella relazione di accompagnamento al decreto-legge - la consistente diminuzione del ricorso alle vaccinazioni, sia obbligatorie che raccomandate, ha comportato la ricomparsa di malattie ormai debellate mettendo a rischio la salute di molti cittadini", si legge nel dossier.
 
"La materia trattata, pertanto - proseguono i tecnici - appare riconducibile alle materie 'determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale' e 'profilassi internazionale', rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, lettere m) e q) nonchè alla materia 'tutela della salute', rientrante nella potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione".

Riguardo all'articolo 2, comma 1, che stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 2017, il Ministero della salute promuova iniziative per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni del decreto-legge in esame, per promuovere un'adesione volontaria e consapevole alla vaccinazioni previste dal Piano nazionale nonché per diffondere nella popolazione e tra gli esercenti le professioni sanitarie la cultura della vaccinazione, "si evidenzia l'opportunità di valutare l'inserimento di forme di collaborazione con le regioni nello svolgimento delle campagne di informazione concernenti la tutela della salute dei cittadini, alla luce delle competenze regionali in materia di 'tutela della salute'", conclude il dossier.
 
Giovanni Rodriquez

25 luglio 2017
© Riproduzione riservata

Altri articoli in Governo e Parlamento

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di Quotidiano Sanità.

gli speciali
Quotidianosanità.it
Quotidiano online
d'informazione sanitaria.
QS Edizioni srl
P.I. 12298601001

Sede legale:
Via Giacomo Peroni, 400
00131 - Roma

Sede operativa:
Via della Stelletta, 23
00186 - Roma
Direttore responsabile
Luciano Fassari

Direttore editoriale
Francesco Maria Avitto

Tel. (+39) 06.89.27.28.41

info@qsedizioni.it

redazione@qsedizioni.it

Coordinamento Pubblicità
commerciale@qsedizioni.it
    Joint Venture
  • SICS srl
  • Edizioni
    Health Communication
    srl
Copyright 2013 © QS Edizioni srl. Tutti i diritti sono riservati
- P.I. 12298601001
- iscrizione al ROC n. 23387
- iscrizione Tribunale di Roma n. 115/3013 del 22/05/2013

Riproduzione riservata.
Policy privacy