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Legge Concorrenza. Omceo Milano: “Solo le Società tra professionisti possono svolgere attività odontoiatriche”


"Anche perché verrebbe meno la possibilità di controllo del rispetto della deontologia professionale da parte degli Ordini del Medici, come, ad esempio, nel caso di pubblicità ingannevoli". Il Consiglio Direttivo dell’Omceo meneghino ha dato mandato di richiedere al Comitato Centrale della Fnomceo e al Ministero della Salute, di pronunciarsi a sostegno di questa tesi.

02 NOV - Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano, su proposta del Presidente Roberto Carlo Rossi e del Presidente Cao Andrea Senna, ha dato mandato di richiedere al Comitato Centrale della Fnomceo e al Ministero della Salute, di pronunciarsi a sostegno della tesi che: “Le uniche società legittimate all’esercizio della attività professionale odontoiatrica sono le Società tra Professionisti normate dall’art. 10 della Legge n.183 del 2011 e dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 34 dell’8 febbraio 2013, con obbligo di iscrizione nell’apposita sezione dell’albo, con ogni consequenziale effetto, compresa la sottoposizione al potere disciplinare ordinistico”.

Nella stessa delibera, in considerazione del fatto che il Responsabile Sanitario può, ex lege, coprire solo uno di questi incarichi, l’Omceo meneghino ritiene che questi debba essere iscritto all’Ordine dei Medici del territorio in cui l’ambulatorio odontoiatrico esercita la propria attività.

Sia la delibera, sia la lettera inviata dal Presidente Omceo Milano il 30 ottobre 2017 a Roberta Cheversani, Presidente di Fnomceo, e a Rossana Ugenti, Direttore Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del Ssn – Ministero della Salute, fanno riferimento a un precedente autorevole parere del Ministero delle Sviluppo Economico e al parere dello studio legale Pennasilico di Milano, particolarmente esperto della materia, oltre al fatto che tale vincolo è espressamente previsto per le società tra Avvocati.

In altre parole, in base alle nuove disposizioni previste dalla legge n. 124 del 5 agosto 2017, secondo Omceo Milano, società che non siano Società tra Professionisri non possono esercitare attività di tipo odontoiatrico, anche perché verrebbe meno la possibilità di controllo del rispetto della deontologia professionale da parte degli Ordini del Medici, come, ad esempio, nel caso di pubblicità ingannevoli.
 

02 novembre 2017
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