Quotidiano on line
di informazione sanitaria
Martedì 23 APRILE 2024
Governo e Parlamento
segui quotidianosanita.it

Legge di Bilancio. Accantonati emendamenti su fumo e superticket. Bocciature per ripristino trattamento accessorio della dirigenza sanitaria ed il rimborso per gli ex specializzandi

di G.R.

Questo l'esito dei lavori di ieri in Commissione Bilancio al Senato. Ancora rinviata la decisione sull'emendamento che punta a variare la tassazione dei tabacchi per ottenere un gettito di 600 mln da investire su alcune misure per la sanità. Brutte notizie per il personale: quanto anticipato ieri sui contratti, viene bocciato il ripristino del trattamento accessorio per la dirigenza sanitaria e ritirato l'emendamento che puntava a modificare il tetto di spesa per il personale degli Enti del Ssn.

23 NOV - Resta in stand by l'emendamento della Commissione Sanità sul fumo con il quale si punta a variare la tassazione dei tabacchi per ottenere un gettito di 600 mln da investire su alcune misure per la sanità. La Commissione Bilancio nella seduta di ieri ha infatti deciso di accantonare l'emendamento. Continuano invece ad arrivare brutte notizie per il personale. Dopo quanto anticipato ieri sui contratti, viene bocciato il ripristino del trattamento accessorio per la dirigenza sanitaria e ritirato l'emendamento che puntava a modificare il tetto di spesa per il personale degli Enti del Ssn. 
 
Accantonato anche l'emendamento che punta ad esonerare dal pagamento del superticket gli assistiti con una retribuzione lorda annua che non supera i 35.000 euro. Per tutti gli altri si propone invece un pagamento proporzionale alla classe di reddito di appartenenza. Restano ancora in pista le misure per la stabilizzazione dei precari, la 'piramide' del ricercatore e le misure per il rilancio della farmacia dei servizi.
 
In mattinata è poi arrivato il via libera all'inserimento del bonus bebè in manovra, la misura verrà rifinanziata per i prossimi 3 anni.
 
Di seguito l'elenco degli emendamenti accantonati, ritirati e respinti dalla Commissione Bilancio.
 
Emendamenti accantonati
Comma 1 (Payback). La determina Aifa con il riepilogo avente ad oggetto il ripiano dell'eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera per l'anno 2016 a carico di ogni singola azienda dovrà essere adottata entro 20 e non più 30 giorni.
 
La determina Aifa per il ripiano dell’eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera individua il payback spettante a ciascuna Regione e costituisce titolo per riscrizione nel bilancio della Regione della quota di payback spettante.
 
L’Aifa, entro 80 giorni dall’entrate in vigore della legge, adotta una determina riepilogativa degli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di Aic per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e comunica al Mef ed al Ministero della Salute per ciascuno degli anni gli importi a carico delle aziende spettanti a ciascuna regione. Questa determina costituirà titolo per l’iscrizione nel bilancio di ciascuna regione della quota di payback spettante per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, e per l’effettuazione delle regolazioni di conguaglio sulle iscrizioni in bilancio già effettuate. (Gruppo PD) – Emendamento 41.2
 
Comma 11-bis (Depressione post partum). Istituzione di un servizio in via sperimentale, finanziato con 3 mln di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020, a partire dall’organizzazione dei consultori e attraverso modelli di integrazione multiprofessionali e multidisciplinari degli operatori coinvolti, in riferimento alla valutazione del rischio e della successiva presa in carico della donna con depressione post partum. (Gruppo PD) – Emendamento 41.52
 
Comma 11-bis (Tariffe assistenza ospedaliera). Le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché le tariffe delle prestazioni relative all’assistenza protesica costituiscono riferimento per la valutazione di congruità delle risorse a carico del Ssn, quali principi di coordinamento della finanza pubblica, fino al 31 dicembre 2018. Il Ministro della salute, d’intesa con il Mef, individua con proprio decreto, entro il 28 febbraio 2018, le tariffe massime relative alle sole prestazioni incluse per la prima volta nei Lea dal Dpcm del 12 gennaio 2017. (D’Anna, Barani Ala) – Emendamento 41.55
 
Comma 11-bis (Regioni in Piano di rientro). Al fine di garantire un adeguato livello di erogazione dei Lea di assistenza nelle regioni sottoposte a Piano di rientro e commissariate, qualora negli ultimi due esercizi siano stati accertati, con modalità previste dai Piani di rientro, risultati di bilancio positivi, gli obiettivi-economico finanziari possono essere conseguiti, a decorrere dal 1 gennaio 2017, su altre aree della spesa sanitaria, fermo restando l’obiettivo dell’equilibrio di bilancio. (D’Anna, Barani Ala) – Emendamento 41.57
 
Comma 11-bis (Estensione requisiti concorso stabilizzazione). Per la dirigenza medica e sanitaria, il personale delle professioni infermieristiche, tecnico sanitarie, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica del Ssn, continuano ad applicarsi le disposizioni prevista dalla legge di Stabilità 2016 sul ricorso a forme di lavoro flessibile da parte delle Regioni e le procedure concorsuali per le stabilizzazioni. La partecipazione ai concorsi per la stabilizzazione dei precari viene estesa anche al personale che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro per gli Enti del Ssn.
 
Queste disposizioni si applicano al personale delle professioni infermieristiche, tecnico sanitarie, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica del Ssn, compreso quello che garantisce servizi essenziali con modalità di fornitura di servizio da almeno 5 anni presso l’amministrazione che indice procedure concorsuali, nonché al personale delle amministrazioni finanziate da Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche quando lo stesso abbia maturato il periodo di 3 anni di lavoro negli ultimi 8 anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del Ssn o presso diversi enti o istituzioni di ricerca. (Gruppo PD) – Emendamento 41.59 (Testo 2)
 
Comma 11-bis (Farmaci omeopatici). Entro il 31 gennaio 2018, il Ministero della salute, sentita l’Aifa, con proprio decreto individua le tariffe relative ai medicinali omeopatici che hanno espletato la procedura per il rilascio dell’Aic. Gli importi sono stabiliti in misura non superiore al 10% delle somme indicate dall’allegato 1 del decreto del Ministero della Salute 6 dicembre 2016. (Romani, Bencini Idv) – Emendamento 41.60
 
Comma 11-bis (Fondi integrativi del Ssn). Presso il Ministero della Salute sono istituiti: l'anagrafe dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, alla quale devono iscriversi sia i fondi vigilati dallo Stato che quelli sottoposti a vigilanza regionale. Con decreto interministeriale, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, vengono definiti i requisiti di trasparenza che devono essere posseduti dai fondi iscritti all'anagrafe dei fondi integrativi del Ssn. Con Dpcm adottato in sede di Conferenza Stato Regioni si disciplina l'intervento regionale in tema di assistenza sanitaria e sociale integrativa al fine di assicurarne l'effettiva integrazione con i servizi sanitari e assistenziali regionali. (Santini PD) - Emendamento 41.71
 
Art. 41-bis (Piramide ricercatore). Per il personale della ricerca sanitaria viene istituito un percorso distinto in due aree: area "ricercatore", per il personale chiamato a svolgere direttamente attività di ricerca, e area "professionalità della ricerca" per il personale chiamato a svolgere attività di supporto tecnico amministrativo alle attività delle direzioni scientifiche e alle corrispondenti funzioni degli istituti zooprofilattici sperimentali ed è articolato su 3 livelli: a) Personale di ricerca; b) Personale di ricerca esperto; c) Personale di ricerca senior.

Al primo livello del percorso si accede con i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali definiti, per le diverse aree e professionalità, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con accordo sancito in Conferenza Stato Regioni, su proposta del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro della PA e dell'Economia, recepito con Dpcm.

Gli istituti possono bandire le procedure concorsuali previa verifica della disponibilità finanziaria. I vincitori sono immessi in servizio, come personale di ricerca con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata, rispettivamente, per il personale dell'area "ricercatore" di 10 anni, con la possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori 5 anni e, per il personale dell'area "professionalità della ricerca", di 6 anni, con possibilità di un solo rinnovvo per la durata massima di ulteriori 3 anni. Al termine del percorso di sviluppo professionale e previa valutazione positiva, il personale di ricerca, su richiesta, può accedere al ruolo del Ssn compatibilmente con la disponibilità della relativa posizione nella dotazione organica dell'ente.

Il personale assunto è soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneità per il passaggio al livello successivo. Anche il passaggio tra livelli è subordinato alla preventiva verifica da parte dell'istituto della necessaria disponibilità finanziaria. È ammessa la mobilità tra istituti, con il mantenimento del livello e dell'anzianità di servizio maturati.

Per l'area "ricercatore" la permanenza nel livello iniziale non può essere inferiore a 5 e superiore a 7 anni e, nel livello "esperto", inferiore a 3 e superiore a 5 anni. La permanenza nel livello "senior" può protrarsi fino al completamento del periodo complessivo di 15 anni.

La valutazione positiva conseguita dopo almeno 2 anni di permanenza nel livello "senior" dell'area "professionalità della ricerca" consente a domanda, previa verifica dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti, l'immissione nei ruoli nei corrispondenti profili del Ssn.

Per valorizzare i giovani e favorire il rientro dell'estero delle alte professionalità, gli istituto possono inquadrare di diritto nel livello iniziale dell'area "ricercatore" i "Princiapal Ivestigator" vincitori di bandi pubblici competitivi nazionali e nel livello "esperto" i "Principal investigator" vincitori di bandi pubblici europei, con perdita del beneficio in caso di mancato completamento, con valutazione positiva, del progetto di ricerca. Gli Istituti possono, inoltre, utilizzare fino al 5% delle disponibilità finanziarie per stipulare, nella medesima area, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con ricercatori residenti all'estero, la cui produzione scientifica soddisfi i parametri del livello "esperto" o "senior".

Con il personale in servizio presso gli istituti alla data 31 dicembre 2017, assunto a seguito di procedura selettiva con le forme contrattuali flessibili, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno 3 anni negli ultimi 5, è stipulato il contratto di lavoro subordinato per la durata di 10 anni con eventuale rinnovo per ulteriori 5 anni per il personale dell'area "ricercatore" e di 6 anni con eventuale rinnovo di ulteriori 3 anni per il personale dell'area "professionalità della ricerca".

Gli oneri derivanti da questo articolo sono stati stimati in 42 mln, per la copertura si propone di attingere al Fondo esigenze indifferibili. (Lai PD) - Emendamento 41.78
 
Art. 41-bis (Tassazione agevolata prestazioni aggiuntive personale sanitario). In via sperimentale per il 2018-2019, nel limite di spesa massimo di 50 mln di euro annui, alle prestazioni aggiuntive richieste dalle Asl al personale sanitario, finalizzate alla riduzione delle liste d’attesa, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione. (Gruppo PD) – Emendamento 41.0.6
 
Art. 41-bis (Talassemie e delle emoglobinopatie). Viene istituito il Registro nazionale delle talassemie e delle emoglobinopatie. (Gruppo PD) – Emendamento 41.0.26 (Testo 2)
 
Art. 41-bis (Accise tabacchi). A decorrere dal 2018 le variazioni sulla tassazione dei tabacchi sono stabilite in maniera tale da assicurare un gettito ulteriore su base annua non inferiore a 600 mln. Di questi, 500 mln saranno destinati al finanziamento del Fondo per i farmaci innovativi oncologici. In questo modo le risorse pari a 500 mln già vincolate a copertura del suddetto Fondo potranno essere liberate e confluire nel finanziamento del fabbisogno standard del Ssn per ulteriori scopi. I rimanenti 100 mln verranno utilizzati per il potenziamento delle reti di terapia del dolore e delle cure palliative. (Gruppo PD) – Emendamento 41.0.36
 
Art. 41-bis (Superticket). Gli assistiti che hanno una retribuzione lorda annua che non supera i 35.000 euro sono esclusi dal contributo del superticket. Per tutti gli assistiti il pagamento è proporzionale alla classe di reddito di appartenenza. (Romani, Bencini Idv) – Emendamento 41.0.40
 
Art. 41-bis (Farmacia dei servizi). In materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie si prevedono forme di remunerazione da parte del Ssn nell’ambito delle disponibilità finanziarie dello stesso.
 
Principi e criteri per la remunerazione dovranno essere definiti dall’accordo collettivo nazionale. Gli accordi di livello regionale, negli ambiti delle disponibilità dei Ssr, dovranno individuare sulla base dell’accordo collettivo nazionale, le disponibilità alla remunerazione ed i tempi di pagamento. Gli accordi regionali dovranno inoltre stabilire i requisiti minimi di idoneità dei locali all’interno dei quali saranno erogate le prestazioni. Le prestazioni assistenziali erogate dalle farmacie al di fuori delle disponibilità finanziarie delle regioni, sono a carico del cittadino che le ha richieste. (Mandelli, D’Ambrosio Lettieri FI-Dit) – Emendamento 41.0.48 (Testo 2)
 
Art. 41-bis (Fondo per la remunerazione dei nuovi servizi in farmacia). Viene istituito il Fondo per l’attuazione della farmacia dei servizi, volto a favorire i nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Ssn, con particolare riferimento ai servizi finalizzati a favorire l’aderenza alla terapia da parte dei malati cronici. Il Fondo viene assegnato alle Regioni in proporzione alla popolazione residente ed è finalizzato in via esclusiva e diretta a finanziare i servizi resi dalle farmacie sulla base dei principi e criteri stabiliti dall’accordo collettivo nazionale.
 
Per il finanziamento è stanziata per gli anni 2018/2020 la somma di euro a valere sul fondo per gli interventi strutturali di politica economica che viene ridotto di 30 mln annui per il triennio 2018/2020. Le somme non utilizzate nella singola annualità andranno ad incrementare il finanziamento del fondo per l’anno successivo.
 
Nelle more del rinnovo dell’accordo collettivo nazionale le Regioni potranno utilizzare il Fondo sulla base degli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private. (Mandelli, D’Ambrosio Lettieri FI-Dit) – Emendamento 41.0.51 (Testo 2)
 
Art. 41-bis (Società di capitali in farmacia). Le società di capitali proprietarie di farmacie private, con capitale maggioritario di soci non farmacisti, versano all’Enpaf un contributo pari al 2% del fatturato annuo, senza diritto di rivalsa, con esclusione di quello derivante da prestazioni rese in favore del Ssn. Il contributo è versato all’Enpaf annualmente entro il 30 settembre dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio. (Mandelli, D’Ambrosio Lettieri FI-Dit) – Emendamento 41.0.52
 
Articolo 41-bis (Contributo in favore della ricerca). Al fine di sostenere l’attività di ricerca sul genoma del pancreas alla Fondazione italiana per la ricerca sulle malattie del pancreas è attribuito un contributo di 500.000 euro a decorrere dal 2018. (Bonfrisco, Valentini Fl-Pd) – Emendamento 41.0.53 (Testo 2)
 
Emendamento ritirato e proposto come Ordine del Giorno
Comma 11-bis (Psico-oncologo). Per garantire il supporto psicologico alle donne con tumore al seno metastatico, su tutto il territorio nazionale, in via sperimentale per l'anno 2018-2020, è autorizzata l'assunzione per ogni Uoc di Oncologia medica, di uno psico-oncologo, nel limite di spesa massima di 17 mln per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020. Per le coperture si dovrà attingere al Fondo esigenze indifferibili. (Aiello, BIanconi AP) - Emendamento 41.74
 
Emendamento ritirato
Art. 41-bis (Modifica tetto di spesa personale Enti Ssn). Fermo restando il rispetto degli obblighi delle Regioni agli obiettivi di finanza pubblica e di quanto previsto per gli enti del Ssn, le parole “diminuito dell’1,4%” sono soppresse. (Gruppo PD) – Emendamento 41.0.20

Emendamenti bocciati
Articolo 41-bis (Istituti zooprofilattici sperimentali). Gli Izs a decorrere dal 1 gennaio 2018, hanno la facoltà di incrementare il monte orario settimanale dei contratti di lavoro degli specialisti ambulatoriali veterinari assunti a tempo indeterminato con rapporto di lavoro convenzionato, fino ad un massimo di 5 volte, nel rispetto del massimale orario previsto dall'accordo collettivo nazionale e del limite di spesa annuo di 2 mln.
All'onere derivante dall'applicazione della norma calcolato in 2 mln si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili. (Marinello, Viceconte AP) - Emendamento 41.0.19
 
Art. 41-bis (Ripristino trattamento accessorio della dirigenza sanitaria). Le limitazioni al salario accessorio dei dirigenti sanitari cessano di avere efficacia, senza recupero degli arretrati, al 31 dicembre 2017. (Gruppo PD) – Emendamento 41.0.21
 
Art. 41-bis (Rimborsi ex specializzandi). Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina negli anni 1978/1979 e specializzati dall'anno accademico 1982/1983 all'anno 1991/1992, che alla data di entrata in vigore della legge, abbiano presentato domanda giudiziale o abbiano interrotto i termini di prescrizione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri corrisponde, per tutta la durata del corso di specializzazione, a titolo forfettario, una remunerazione annua omnicomprensiva di 11.000 euro.

Nel caso in cui i soggetti abbiano beneficiato di sentenze passate in giudicato con le quali sia stato riconosciuto il diritto a remunerazione superiore, deve essere loro corrisposta una somma pari a quella stabilita dalle sentenze medesime.

In alternativa e sulla base di una scelta individuale ai medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina negli anni 1978/1979 e specializzati dall'anno accademico 1982/1983 all'anno 1991/1992, il diritto alla corresponsione della remunerazione può essere tramutato in periodi di contribuzione figurativa.

Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina dagli anni 1992/1993 agli anni 2005/2006 che alla data di entrata in vigore della legge, abbiano presentato domanda giudiziale o abbiano interrotto i termini di prescrizione la Presidenza del Consiglio dei Ministri corrisponde, a titolo forfettario, un indennizzo omnicomprensivo di 10.000 euro per ogni anno del corso di specializzazione frequentato in ragione della durata legale dello stesso. (Aiello, Bianconi AP) - Emendamento 41.0.22 (Testo 2)
 
Giovanni Rodriquez

23 novembre 2017
© Riproduzione riservata

Altri articoli in Governo e Parlamento

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di Quotidiano Sanità.

gli speciali
Quotidianosanità.it
Quotidiano online
d'informazione sanitaria.
QS Edizioni srl
P.I. 12298601001

Sede legale:
Via Giacomo Peroni, 400
00131 - Roma

Sede operativa:
Via della Stelletta, 23
00186 - Roma
Direttore responsabile
Luciano Fassari

Direttore editoriale
Francesco Maria Avitto

Tel. (+39) 06.89.27.28.41

info@qsedizioni.it

redazione@qsedizioni.it

Coordinamento Pubblicità
commerciale@qsedizioni.it
    Joint Venture
  • SICS srl
  • Edizioni
    Health Communication
    srl
Copyright 2013 © QS Edizioni srl. Tutti i diritti sono riservati
- P.I. 12298601001
- iscrizione al ROC n. 23387
- iscrizione Tribunale di Roma n. 115/3013 del 22/05/2013

Riproduzione riservata.
Policy privacy