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Governo clinico: ecco gli emendamenti del PD


Si è tenuta nel pomeriggio di oggi la prima seduta di esame del ddl sul Governo clinico da parte dell'Assemblea della Camera. L'Opposizione ha contenstato fortemente il testo e sono oltre 70 gli emendamenti che l’Opposizione si prepara ad presentare al testo licenziato dalla commissione Affari Sociali e composto da 12 articoli. Tra le proposte, anche quella di mettere online di curricula dei medici di famiglia. Ecco una rassegna delle principali proposte di modifica dei deputati del Partito Democratico.

07 GIU - Le proposte di modifica, articolo per articolo

ART. 1 - Princìpi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche
I deputati dell’Opposizione chiedono anzitutto che le Regioni definiscano le soluzioni organizzative più adeguate per la presa in carico integrale dei bisogni socio-sanitari e per la continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale, ma che questo non sia vincolato dai “limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente” o dall’assenza di “nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.
Le Regioni dovranno coinvolgere nel governo delle attività cliniche anche i Comuni attraverso la conferenza dei sindaci e i cittadini attraverso la partecipazione alla programmazione delle associazioni di tutela dei diritti.

ART. 2 - Funzioni del Collegio di direzione
La Regione può prevedere che il Collegio di direzione sia integrato con la partecipazione di rappresentanze elettive delle unità operative, dei direttori di dipartimento, delle professioni sanitarie non mediche, nonché delle altre figure professionali presenti nell’azienda.
Si chiede poi l’introduzione dell’articolo 2 bis, che preveda la partecipazione nel Collegio di Direzione del direttore socio sanitario o dei servizi sociali, nelle Regioni in cui è istituita con legge tale figura.


ART. 3 - Requisiti e criteri di valutazione dei direttori generali
Chiesta l’introduzione di un limite di età per diventare direttore generale, che non deve superare i 60 anni.
Altro requisito richiesto è “la frequenza ad un corso di formazione manageriale di politica sanitaria”, così come “l’esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti aziende, strutture pubbliche o private, con qualifica dirigenziale in posizione, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell’avviso”.
Così dovrà poi svolgersi la selezione, secondo uno degli emendamenti: la Commissione di valutazione nominata dalla Regione dovrà essere composta da cinque membri scelti fra i rappresentanti delle maggiori società di interesse nazionale nel campo del consulting manageriale. La commissione elabora una scheda di valutazione dei candidati e compie un esame preliminare dei curricula dei candidati. Ogni candidato dovrà essere sottoposto a un colloquio suddiviso in un pre-colloquio di tipo informativo e in un colloquio di approfondimento di tipo tecnico manageriale. La commissione compila una graduatoria dei candidati, tenendo conto delle strategie regionali in materia sanitaria e delle condizioni delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. La graduatoria è pubblicata sul sito internet della Regione. La Regione nomina il direttore generale sulla base della graduatoria, tenendo conto delle eventuali indicazioni della commissione. La graduatoria può contenere al massimo il doppio dei posti messi a concorso. In caso di esaurimento dei candidati inseriti nella graduatoria, si procede a un nuovo concorso, alla scadenza dei contratti in atto.
Le Regioni saranno poi chiamate a valutare l’operato del direttore generale, “con particolare riferimento alle scadenze per la realizzazione dei programmi aziendali”. Ma la valutazione dovrà entrare tenere conto anche del livello di soddisfazione dell’utenza e i valori minimi accettabili per le diverse tipologie di servizi erogati. Questo anche l’obiettivo delle Regioni nella determinazione della programmazione regionale i valori che aziende e servizi sanitari devono raggiungere.
Chiesta l’istituzione, da parte della Regione, di un albo regionale dei direttori generali. Un altro emendamento chiede invece che presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali venga istituita l’anagrafe dei direttori generali nominati dalla Regioni.

ART. 4 - Incarichi di natura professionale e di direzione di struttura
Chiesto che il candidato all'incarico di responsabile di struttura semplice sia proposta dal direttore di struttura complessa di afferenza e dal comitato di dipartimento.
Quanto al direttore di struttura complessa, esso viene selezionato da una commissione di 5 membri (e non più 3), presieduta “dal direttore del dipartimento a cui afferisce l'incarico da assegnare” e composta da 4 (e non 2) dirigenti di struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, dipendenti del Servizio sanitario nazionale, individuati attraverso pubblico sorteggio nell'ambito di un elenco regionale, redatto e curato dai soggetti indicati da apposita disciplina regionale. La durata dell’incarico è confermata a 5 anni, con possibilità di rinnovo per altri 5 anni e non meno, come invece previsto nel testo approvato in Commissione.
La commissione, sulla base delle valutazione effettuate redige la graduatoria dei candidati, ma al direttore generale non sarà più possibile scegliere nella terna dei tre più qualificati, perché il direttore generale sarà “tenuto a nominare vincitore il candidato che risulta essere primo in graduatoria”.


ART. 4 bis - Emergenza sanitaria
Non previsto nel testo licenziato in commissione, un emendamento dell’Opposizione chiede che venga aggiunto e sia così formulato:
1. Nelle more della attivazione della specializzazione universitaria in medicina di emergenza, le regioni che hanno adottato provvedimenti per consentire il passaggio alla dipendenza dei medici convenzionati di emergenza sanitaria territoriale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, possono attivare le procedure affinché i medici in servizio in emergenza alla data di entrata in vigore del presente atto legislativo, i quali operino con incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni o al compimento dinamico del quinto anno oppure con incarico determinato rinnovato da almeno cinque anni, siano inquadrati a domanda nel ruolo sanitario, nel rispetto delle dotazioni organiche e dei finanziamenti utilizzati dalla regioni per garantire gli organici della suddetta attività.

ART. 4 bis - Requisiti concorsuali
Un diverso emendamento chiede invece che l’art. 4 bis sia così formulato:
1. Al fine di poter partecipare ai concorsi pubblici per dirigente medico lo svolgimento di attività lavorativa a tempo determinato presso le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, almeno per cinque anni anche non consecutivi nella disciplina, è equivalente al requisito specifico della specializzazione della disciplina messa a concorso.


Art. 5 - Valutazione dei dirigenti medici e sanitari con incarico di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento
Chiesto di sopprimere le parole “il contenimento dei costi” dagli elementi che le Regioni devono rilevare nel valutare l’operato dei dirigenti medici e sanitari con incarico di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento.

ART. 6 - Dipartimenti
Un emendamento chiede di aggiungere che “nelle aziende ospedaliero-universitarie di cui all’art. 2 del decreto 517/99 è assicurata la parità fra direttori di dipartimento di componente ospedaliera ed universitaria”.


ART 7 - Responsabilità dei direttori di dipartimento
Chiesta la soppressione del terzo comma, che recita: “Al fine di una migliore utilizzazione dei posti letto, nel quadro delle attività di cui al comma 2, il direttore di dipartimento provvede a organizzare e a gestire, secondo criteri di flessibilità, i posti letto da distribuire tra le strutture semplici e complesse, sentito il Collegio di direzione, d’intesa con il Comitato di dipartimento”.

ART. 8 - Limiti di età
Chiesta la soppressione dell’articolo con un emendamento, mentre un altro chiede di sopprimere il secondo comma, in cui si prevede la possibilità per i professori universitari di ruolo di mantenersi in attività se impegnati in progetti di ricerca clinica nazionale o internazionale.
Un ulteriore emendamento chiede l’abbassamento da 67 a 65 anni dell’età di pensionamento.



ART – 9 - Attività libero-professionale dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale
Chiesta la soppressione. Un altro emendamento propone invece di aggiungere che, “Esclusi i casi d’urgenza, le liste di attesa dell’attività istituzionale non possono essere superiori a quelle per l’attività libero-professionale, nella corrispondente specialità”.
Un ulteriore emendamento chiede che vengano soppresse le parole “dal singolo dirigente” nel comma che recita: “La tariffa professionale per l'attività libero-professionale è definita, previo accordo-quadro aziendale con le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, dal singolo dirigente, d'intesa con l'azienda sanitaria locale od ospedaliera, in misura tale da coprire tutti i costi, diretti e indiretti, dell’attività medesima”.
Riguardo alla libertà dell’azienda di attivare o meno la libera professione, un emendamento chiede di sostituire la parola “facoltà” con “l'azienda sanitaria locale od ospedaliera attiva la libera professione intramuraria”.
Niente più intramoenia allargata, come previsto da alcuni emendamenti. In caso di esercizio dell’“intramoenia allargata” e di extramoenia, al dirigente medico viene precluso l’accesso agli incarichi di direzione di struttura complessa e di direttore di dipartimento.


Art. 11 - Programmazione e gestione delle tecnologie sanitarie
Al comma 1, ultimo periodo sostituire le parole “per l’eventuale acquisizione di nuove tecnologie con le seguenti: “per diffondere procedure di valutazione HTA (Health Technology Assessment) per l’eventuale acquisizione di nuove tecnologie”.


ART. 11 – Bis
Chiesto, dopo l’ Articolo 11, l’inserimento dell'articolo 11 bis
1. La valutazione in termini di qualità, efficacia ed efficienza delle strutture e dei servizi sanitari erogati nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale è strumento base di controllo e di governo a livello nazionale e regionale.
2. I risultati delle valutazioni devono essere pubblici e facilmente accessibili agli operatori e ai cittadini.
3. A questo fine il Ministero della Salute entro sei mesi dall’approvazione della presente legge emana un decreto per la definizione di un sistema di indici di valutazione e alla loro misura relativamente ai servizi sanitari regionali, le strutture ospedaliere e sanitarie, i singoli servizi erogati.
4. Le Regioni collaborano con il Ministero per la raccolta dei risultati sul territorio, favorendo l’accesso all’informazione per i cittadini e consentendoloro scelte informate dei luoghi di cura.


ART. 11 Ter
E poi dell'articolo 11 ter
1. Il Ministero della Salute, entro otto mesi dall’approvazione della presente legge, promuove un sito mirante a favorire la scelta dei Medici di Medicina Generale da parte dei cittadini. In esso sono contenuti i curricula dei MMG, altri dati utili per la conoscenza dell’organizzazione e dell’accesso al servizio ed in particolare la possibilità di esprimere il proprio livello di soddisfazione per i servizi ricevuti e i risultati di tale valutazione.”


 

07 giugno 2010
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