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Piante officinali. Il parere delle Regioni sul decreto legislativo del Governo che ne disciplina la coltivazione e la raccolta


Le Regioni hanno dato parere positivo allo schema di decreto, condizionato all'accoglimento di alcune proposte emendative contenute in un documento che è stato consegnato al Governo. IL TESTO EMENDATO DALLE REGIONI.

22 FEB - Sono piante medicinali, aromatiche e da profumo inserite negli elenchi specifici e nelle farmacopee dei singoli paesi. Sono le piante officinali, che le officine farmaceutiche utilizzano per la produzione di specialità medicinali.

Su cui le Regioni sono intervenute per dare il loro parere al decreto che disciplina la coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione.

Un via libera che è stato però condizionato all'accoglimento di alcune proposte emendative contenute in un documento che è stato consegnato al Governo.

Già in una riunione tecnica precedente diversi emendamenti delle Regioni erano stati accolti dal ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, poi nella riunione della Conferenza Unificata il Governo ha dato il proprio assenso a recepire le ulteriori modifiche proposte dalle Regioni.

Tra le richieste di modifica al testo che, come chiarisce l'articolato, non iguarda la vendita delle piante officinali, ad esempio quella per cui le Regioni e le Province Autonome disciplinano l’attività di prelievo delle specie di piante officinali che crescono spontaneamente sui rispettivi territori, coerentemente con le esigenze di conservazione della biodiversità locale.

Ad esempio, rispetto al testo originario della bozza di Dlgs (ancora all'esame delle commissioni parlamentari) che abrogando la legge 99 del 1031 (quella che originariamente regolava il settore con una serie di altri regi decreti cancellati dal Dlgs) avrebbe abrogato anche la figura dell'erborista.

Ma il testo già emendato in precedenza chiarisce che la legge 99 è si abrogata, ma a esclusione dell'articolo 6 in cui si prevede che "il diploma di erborista viene rilasciato dalle scuole di erboristeria presso le scuole di farmacia universitarie, a chi, avendo frequentato gli appositi corsi di studio".

Lo schema di decreto istituisce anche un tavolo tecnico per le piante officinali, che ha compiti consultivi e di monitoraggio.

Il tavolo tecnico è composto dai rappresentanti dei ministeri delle Politiche agricole alimentari e forestali, della Salute, dell’Ambiente, dell’Economia e anche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, delle Regioni e province autonome, delle organizzazioni professionali agricole, delle organizzazioni dei produttori, degli importatori e dei trasformatori di piante officinali, delle Unioni e Federazioni del commercio e della distribuzione delle piante officinali, dei collegi e degli ordini professionali, dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e da una rappresentanza delle Università competenti, della Società botanica italiana, della Società di Ortoflorofrutticoltura italiana e della Società Italiana di Fitochimica e delle Scienze delle Piante Medicinali, Alimentari e da Profumo.

Ai membri non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese e il tavolo deve essere istituito a costo zero.

Nell’ambito del tavolo tecnico è costituito l’Osservatorio economico e di mercato permanente, con il compito di raccogliere e di analizzare le informazioni che derivano dal monitoraggio dei dati economici del settore delle piante officinali per aggiornare le indicazioni economiche, i prezzi e l’andamento del mercato.

Lo schema di Dlgs prevede poi un Piano di settore della filiera delle piante officinali, da realizzare d’intesa con le Regioni.

Il Piano individua gli interventi prioritari per migliorare le condizioni di coltivazione, di raccolta e di prima trasformazione delle piante officinali, incentivare lo sviluppo di una filiera integrata dal punto di vista ambientale, definire forme di aggregazione professionale e interprofessionale per creare condizioni di redditività per l’impresa agricola e realizzare un coordinamento della ricerca nel settore.

Prevede anche le modalità di conversione per la coltivazione delle specie officinali di aree demaniali incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche attraverso l’affidamento a titolo gratuito della conduzione dei terreni ed è comunque lo strumento programmatico strategico del settore per fornire alle Regioni un indirizzo sulle misure di interesse da inserire nei singoli Piani di sviluppo rurale.
 
Infine, dovrà essere messo a punto un nuovo elenco di piante officinali (quello attuale è scritto nel Regio dcreto 772 del 1932). lo schema di Dlgs prevede infatti, oltre all'abrogazione del vecchio regio decreto, che "con decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il ministro della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definito l’elenco delle specie di piante officinali coltivate ai fini del presente decreto".

22 febbraio 2018
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