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Tumori. Castellone (M5S): “Ddl su registro nazionale in Commissione Sanità al Senato”. Ecco il testo


Il disegno di legge, che riprende quanto già proposto nel testo unificato nella XVII Legislatura, mai approdato in Aula, elaborato dal Comitato ristretto recante l'istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione, è stato incarinato oggi in XII Commissione. "Mi auguro ci sia un'ampia condivisione su questo importante tema di salute pubblica". IL TESTO

11 SET - "Ottenere una sorveglianza sanitaria oncologica puntuale e precisa per monitorare l’andamento delle patologie sull’intero territorio nazionale. Con questo obiettivo ho presentato il ddl per l’istituzione di un Registro Nazionale Tumori, che oggi è stato incardinato in Commissione". Così la senatrice Maria Domenica Castellone, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Igiene e Sanità di Palazzo Madama. 
 
"E' urgente allineare l’Italia ai Paesi che già da anni hanno istituito e utilizzano un registro tumori nazionale - prosegue -. In Campania, nel solo perimetro della cosiddetta Terra dei Fuochi, l’incidenza dei tumori è più alta rispetto alla media nazionale. Mai come adesso, dunque, è fondamentale valorizzare lo strumento dei Registri Tumori di popolazione per studiare eventuali associazioni tra i principali indicatori epidemiologici oncologici e l’esposizione a fattori di rischio, anche di matrice ambientale, che caratterizzano i diversi territori del nostro Paese". 
 
Il nostro disegno di legge, conclude, "riprende quanto già proposto nel testo unificato nella XVII Legislatura, mai approdato in Aula, elaborato dal Comitato ristretto recante l'istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. Mi auguro che in Commissione ci sia un'ampia condivisione su questo importante tema di salute pubblica che merita finalmente risposte concrete".
 
 
Il Disegno di legge è composto da 12 articoli.
 
L'articolo 1 prevede l'istituzione della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza per le seguenti finalità:
a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell’assistenza sanitaria;
b) messa in atto di misure di controllo epidemiologico delle malattie oncologiche e infettive;
c) studio dell’incidenza e della prevalenza delle malattie oncologiche e infettive, per poterne monitorare la diffusione e l’andamento;
d) sorveglianza epidemiologica per ridurre il rischio di introduzione o reintroduzione di malattie infettive, anche eliminate o sotto controllo;
e) prevenzione primaria e secondaria;
f) studio della morbosità e mortalità per malattie oncologiche e infettive;
g) semplificazione delle procedure di scambio di dati, facilitazione della trasmissione degli stessi e loro tutela;
h) studio e monitoraggio dei fattori di rischio delle malattie sorvegliate;
i) promozione della ricerca scientifica in ambito oncologico, anche nel campo dei tumori rari;
l) monitoraggio dei fattori di rischio di origine professionale, anche attraverso forme di connessione e di scambio di dati con i sistemi informativi esistenti, con particolare riferimento al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 maggio 2016, n. 183.
 
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante della privacy, e previa intesa in Stato Regioni, sono individuati e disciplinati i dati che potranno essere inseriti nella Rete. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nella Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza è il Ministero della salute.
 
Le attività e i compiti della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza sono svolti nel rispetto dei seguenti princìpi:

a) i dati devono essere validati scientificamente secondo gli standard qualitativi previsti in sede internazionale dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) dell’Organizzazione mondiale della sanità, relativi a casi diagnosticati di neoplasia;

b) i dati devono essere trattati allo scopo di: produrre dati di incidenza, mortalità, sopravvivenza, tipologia e prevalenza dei tumori; descrivere il rischio della malattia per sede e per tipo di tumore, per età, per sesso; contribuire, attraverso i dati prodotti, alla rilevazione di eventuali differenze nell’accesso alle cure erogate al paziente oncologico in relazione alle condizioni socio-economiche e all’area geografica di provenienza, anche in riferimento a cause di malattia derivanti da inquinamento ambientale; effettuare analisi statistico-epidemiologiche, anche con riferimento ai tumori rari; fornire, a livello nazionale e regionale, un’informazione continua e completa alla popolazione, anche attraverso la pubblicazione dei dati nel sito internet istituzionale del Ministero della salute; monitorare l’efficacia dei programmi di screening oncologici tradizionali e sperimentali attivi e operativi presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; sostenere e monitorare gli studi epidemiologici finalizzati all’analisi dell’impatto dell’inquinamento ambientale sull’incidenza della patologia oncologica attraverso uno studio integrato sulle matrici ambientali e umane; valutare l’incidenza di fattori di carattere professionale sulla diffusione di patologie oncologiche.
 
 
All'articolo 2 si spiega che, per le finalità della legge, possono essere stipulati, sentito il Garante per la privacy, accordi di collaborazione a titolo gratuito con università, con centri di ricerca pubblici e privati e con enti e associazioni scientifiche che da almeno 10 anni operino , senza fini di lucro, nell’ambito dell’accreditamento dei sistemi di rilevazione dei tumori secondo standard nazionali e internazionali, della formazione degli operatori, della valutazione della qualità dei dati, della definizione dei criteri di realizzazione e sviluppo di banche dati nazionali e dell’analisi e interpretazione dei dati, purché tali soggetti siano dotati di codici etici e di condotta che prevedano la risoluzione di ogni conflitto di interesse e improntino la loro attività alla massima trasparenza, anche attraverso la pubblicazione, nei rispettivi siti internet, degli statuti e degli atti costitutivi, della composizione degli organismi direttivi, dei bilanci, dei verbali e dei contributi e sovvenzioni a qualsiasi titolo ricevuti.
 
Inoltre, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono presentare proposte in relazione a iniziative finalizzate allo sviluppo e alla valorizzazione dell’attività della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza.
 
L'articolo 3 modifica l’articolo 12, comma 11, del decreto- legge 18 ottobre 2012, n.179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
 
L'articolo 4 istituisce il referto epidemiologico. Si spiega che il Ministro della salute, previo parere del Garante della privacy, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in Stato Regioni, adotta un decreto per l’istituzione del referto epidemiologico, al fine di individuare i soggetti preposti alla raccolta e all’elaborazione dei dati che confluiscono nel referto epidemiologico, disciplinare il trattamento, l’elaborazione, il monitoraggio continuo e l’aggiornamento periodico dei dati, nonché la pubblicazione, con cadenza annuale, del referto epidemiologico, in particolare per quanto riguarda i dati relativi all’incidenza e alla prevalenza delle patologie che costituiscono più frequentemente causa di morte, nei siti internet dei soggetti individuati con lo stesso decreto.
 
La raccolta e il conferimento dei dati, da parte delle regioni vengono disciplinate dall'articolo 5.  
 
All'articolo 6 si sancisce poi che, 12 mesi dopo l'entrata in vigore della legge, e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro della salute trasmette una relazione alle Camere sull’attuazione della norma.
 
Infine, l'articolo 7 contiene una clausola di invarianza economica.
 
G.R.
 

11 settembre 2018
© Riproduzione riservata

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