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Liberalizzazione farmaci. Il decreto cambia. Ecco il nuovo testo della Commissione. Ma è bagarre


Le Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera hanno approvato un emendamento alle norme riguardanti la vendita dei farmaci con ricetta della fascia C al di fuori delle farmacie. Il testo cambia profondamente il decreto "Monti". Ma il Pd fa muro. Il Governo lo ritirerà?

13 DIC - Il testo dell'emendamento al decreto anti-crisi approvato stanotte, che reca la firma del Governo, andrà domani mattina all'esame dell'Aula di Montecitorio insieme a tutti gli altri emendamenti varati dalle Commissioni. Ma il destino di questo emendamento non è ancora chiaro. Il Pd si è infatti sollevato contro le modifiche chiedendo di tornare al testo originale del decreto.
 
La novità più rilevante dell'emendamento è che i farmaci con obbligo di ricetta, compresi quelli di fascia C, potranno essere venduti solo in farmacia. Mentre quelli a libera vendita saranno individuati dopo che il ministero della Salute e l'Aifa avranno stilato una lista specifica della fascia C, dove saranno compresi i farmaci per i quali permane l'obbligo della ricetta e che quindi potranno essere venduti solo nelle farmacie. Quelli non compresi nella lista saranno invece liberalizzati.
 
Solo nelle prossime ore si capirà se l'emendamento votato in Commissione sarà ulteriormente modificato o addirittura ritirato dal Governo.
Per questo abbiamo evitato di analizzare il testo nel dettaglio limitandoci a pubblicarlo integralmente qui di seguito e riservandoci di tornare sul provvedimento quando ne sarà più chiaro il destino.
 
Testo dell’emendamento all‘ art. 32 sulle farmacie approvato dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera nella notte di martedì 13 dicembre:
 
ART. 32.
 
All’articolo 32, sostituire il comma 1 con i seguenti:
 
1. Inmateria di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ricadono nel territorio di comuni aventi popolazione superiore a 12.500 abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali, come individuate dai piani sanitari regionali, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, esperita la procedura di cui al comma 2, potranno essere venduti senza ricetta medica anche i medicinali di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e all’articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonché dei farmaci del sistema endocrino e di quelli somministrabili per via parenterale. Con il medesimo decreto, sentita l’Agenzia italiana del farmaco, sono definiti gli ambiti di attività sui quali sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza da parte del Servizio sanitario nazionale.
 
2. Il Ministero della salute, sentita l’Agenzia italiana del farmaco, individua, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un elenco, periodicamente aggiornabile, dei farmaci di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c), della citata legge n. 537 del 1993, per i quali permane l’obbligo di ricetta medica, e dei quali non sarà consentita la vendita negli esercizi commerciali di cui al precedente comma 1.
 
Al comma 4, sostituire le parole su tutti i prodotti venduti con le seguenti: sui medicinali di cui ai commi 1 e 2.
 
32.30 (nuova formulazione) Il Governo.
 
Ed ecco il testo originale dell'art. 32 del decreto legge:
 
Art. 32
Farmacie
 
1. Inmateria di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ricadono nel territorio di Comuni aventi popolazione superiore a quindicimila abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai Piani Sanitari Regionali, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere venduti anche i medicinali di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 291. Con il medesimo decreto, sentita l’Agenzia Italiana del Farmaco, sono definiti gli ambiti di attività sui quali sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza da parte del Servizio sanitario nazionale.
 2. Negli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la vendita dei medicinali deve avvenire, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 5, nell’ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell’area commerciale, da strutture in grado di garantire l’inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico che di chiusura.
 
3. Le condizioni contrattuali e le prassi commerciali adottate dalle imprese di produzione o di distribuzione dei farmaci che si risolvono in una ingiustificata discriminazione tra farmacie e parafarmacie quanto ai tempi, alle condizioni, alle quantità ed ai prezzi di fornitura, costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell’applicazione delle vigenti disposizioni in materia.
 
4. E’ data facoltà alle farmacie e agli esercizi commerciali di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico su tutti i prodotti venduti, purché gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti.

13 dicembre 2011
© Riproduzione riservata

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