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Manovra. Liberalizzazione farmaci: si cambia. Il Governo chiederà fiducia su testo Commissioni


Il Governo adotterà il testo del decreto anti-crisi emendato dalle Commissioni Bilancio e Finanze. Per le farmacie cambiano le norme sulle liberalizzazioni. Saranno Aifa e Ministero a decidere quali medicinali di fascia C potranno essere venduti anche nelle parafarmacie e nei corner. Modifiche anche per gli Ordini: salvi i regolamenti professionali.

14 DIC - Sembra deciso. Le liberalizzazioni dei farmaci si faranno ma in modo diverso da come previsto dal testo originale del decreto anti-crisi.
Il governo ha infatti comunicato che domani (giovedì) alle 10 chiederà il voto di fiducia sul provvedimento adottando il testo emendato ieri notte dalle Commissioni (leggi il decreto integrale con le modifiche).

E quindi, salvo sorprese, anche nella parte riguardante le farmacie. Con il nuovo testo delle Commissioni si stabilisce che i farmaci con obbligo di ricetta, compresi quelli di fascia C, potranno essere venduti solo in farmacia. Mentre quelli a libera vendita saranno individuati dopo che il ministero della Salute e l'Aifa avranno stilato una lista specifica della fascia C, dove saranno compresi i farmaci per i quali permane l'obbligo della ricetta e che quindi potranno essere venduti solo nelle farmacie. Quelli non compresi nella lista saranno invece liberalizzati.
Altra modifica quella alla soglia sotto la quale non scatteranno le liberalizzazioni: scende a 12.500 abitanti contro i 15.000 del decreto. Previsata infine la possibilità di sconti sui farmaci oggetto del provvedimento.
 
Modifiche anche all'art. 33 riguardante gli Ordini professionali. Viene infatti previsto che le norme vigenti sugli ordinamenti professionali saranno abrogate, con effetto dall’entrata in vigore dell’apposito regolamento governativo e in ogni caso dalla data del 13 agosto 2012, solo se in contrasto con i principi di liberalizzazione previsti dalla manovra di luglio. Viene quindi scongiurata la abrogazione di fatto degli Ordini in caso di mancata riforma. In proposito, l'emendamento delle Commissioni, prevede inoltre un nuovo comma in base al quale il Governo, entro il 31 dicembre 2012, è tenuto a redigere un testo unico delle disposizioni aventi forza di legge che non risultino abrogate a seguito dell’entrata in vigore del predetto regolamento governativo ovvero a decorrere dalla data del 13 agosto 2012.
  
Ecco il testo dell’emendamento all‘ art. 32 sulle farmacie approvato dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera nella notte di martedì 13 dicembre:
 
ARTICOLO 32
 
(Farmacie).
 
1. Inmateria di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ricadono nel territorio di comuni aventi popolazione superiore a 12.500 abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai piani sanitari regionali, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono, esperita la procedura di cui al comma 1-bis, essere venduti senza ricetta medica anche i medicinali di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all’articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonché dei farmaci del sistema endocrino e di quelli somministrabili per via parenterale. Con il medesimo decreto, sentita l’Agenzia italiana del farmaco, sono definiti gli ambiti di attività sui quali sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza da parte del Servizio sanitario nazionale.
 
1-bis. Il Ministero della salute, sentita l’Agenzia italiana del farmaco, individua entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un elenco, periodicamente aggiornabile, dei farmaci di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, per i quali permane l’obbligo di ricetta medica e dei quali non è consentita la vendita negli esercizi commerciali di cui al comma 1.
 
2. Identico.
 
3. Identico.
 
4. È data facoltà alle farmacie e agli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico sui medicinali di cui ai commi 1 e 1-bis, purché gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e siano praticati a tutti gli acquirenti.
 

 
Ed ecco il testo originale dell'art. 32 del decreto legge:
 
Art. 32
Farmacie
 
1. Inmateria di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ricadono nel territorio di Comuni aventi popolazione superiore a quindicimila abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai Piani Sanitari Regionali, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere venduti anche i medicinali di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 291. Con il medesimo decreto, sentita l’Agenzia Italiana del Farmaco, sono definiti gli ambiti di attività sui quali sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza da parte del Servizio sanitario nazionale.
 2. Negli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la vendita dei medicinali deve avvenire, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 5, nell’ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell’area commerciale, da strutture in grado di garantire l’inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico che di chiusura.
 
3. Le condizioni contrattuali e le prassi commerciali adottate dalle imprese di produzione o di distribuzione dei farmaci che si risolvono in una ingiustificata discriminazione tra farmacie e parafarmacie quanto ai tempi, alle condizioni, alle quantità ed ai prezzi di fornitura, costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell’applicazione delle vigenti disposizioni in materia.
 
4. E’ data facoltà alle farmacie e agli esercizi commerciali di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico su tutti i prodotti venduti, purché gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti.

14 dicembre 2011
© Riproduzione riservata

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