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Manovra. La Camera approva il decreto Monti. Ecco le norme su sanità, farmacie e pensioni


La Camera ha approvato il decreto legge anti-crisi con le modifiche delle Commissioni Bilancio e Finanze. Per la sanità le maggiori novità sulle farmacie (liberalizzazioni più soft). Modifiche anche alle norme sugli Ordini e sulle pensioni. Ecco il nuovo testo del decreto.

16 DIC - Il decreto Monti è stato approvato dalla Camera con 402 voti favorevoli e 75 contrari. Prima di Natale il sì definitivo del Senato.
Per la sanità le novità più importanti riguardano le farmacie e gli ordini professionali.
 
Ecco una sintesi delle nuove misure per il settore sanitario e per la previdenza.
 
Finanziamento della sanità. Aumento delle addizionali Irpef regionali (art. 28)
Si dispone l'aumento dell'aliquota base dell'addizionale regionale all'Irpef destinata al finanziamento del Servizio sanitario nazionale dallo 0,9 allo 1,23% per un gettito di  2,085 miliardi di euro e, per un importo corrispondente all'aumento, per le regioni a statuto ordinario viene però prevista la riduzione della compartecipazione all'Iva, anch'essa destinata al finanziamento della sanità (comma 5) e per le regioni a statuto speciale – nelle more dell'emanazione delle norme di attuazione – l'accantonamento di una quota delle compartecipazioni ai tributi erariali ad esse spettanti (commi 3 e 4). Disposizioni specifiche riguardano poi la Regione siciliana, in quanto ancora partecipe del Fondo sanitario nazionale.
Divieto per gli enti locali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale nel caso in cui l'incidenza delle spese di personale si superiore al 50% (invece del 40%) delle spese correnti.
Infine, saranno avviati i lavori per la ridefinizione delle regole del Patto di stabilità interno per le autonomie territoriali.

Farmacie. I farmaci con ricetta resteranno esclusiva delle farmacie. Ministero e Aifa prepareranno una nuovo lista (più limitata dell’attuale) della fascia C con ricetta (art. 32)
Le norme sulle farmacie escono radicalmente cambiate nel nuovo testo approvato.
Con il nuovo testo si stabilisce infatti che i farmaci con obbligo di ricetta, compresi quelli di fascia C, potranno essere venduti solo in farmacia. Mentre quelli a libera vendita saranno individuati dopo che il ministero della Salute e l'Aifa (entro 120 giorni) avranno stilato una lista specifica della fascia C, dove saranno compresi i farmaci per i quali permane l'obbligo della ricetta e che quindi potranno essere venduti solo nelle farmacie. Quelli non compresi nella lista saranno invece liberalizzati.
Esclusi a priori dalla liberalizzazione sono comunque i farmaci della lista stupefacenti, quelli con ricetta non ripetibile, i farmaci del sistema endocrino (pillola anticoncezionale) e quelli somministrabili per via parenterale.
Altra modifica quella alla soglia sotto la quale non scatteranno le liberalizzazioni: scende a 12.500 abitanti contro i 15.000 del decreto.
Prevista poi la possibilità di sconti sui farmaci oggetto del provvedimento e quindi sia su quelli della fascia C con ricetta che restano vendibili solo in farmacia che su quelli che entreranno in libera vendita anche nelle parafarmacie e nei corner della grande distribuzione.
Confermato poi un decreto del ministero della Salute che dovrà fissare, entro 60 giorni, i requisiti strutturale, tecnologici e organizzativi degli esercizi commerciali (parafarmacie e corner) abilitati alla vendita dei nuovi medicinali liberalizzati.

Ordini: confermata la riforma entro il 13 agosto 2012 ma sono fatti salvi i regolamenti professionali (art. 33)
Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali saranno abrogate, con effetto dall’entrata in vigore dell’apposito regolamento governativo, e in ogni caso dalla data del 13 agosto 2012, solo se in contrasto con i principi di liberalizzazione previsti dalla manovra di luglio. Viene quindi scongiurata la abrogazione di fatto degli Ordini in caso di mancata riforma. In proposito, l'emendamento delle Commissioni, prevede inoltre un nuovo comma in base al quale il Governo, entro il 31 dicembre 2012, è tenuto a redigere un testo unico delle disposizioni aventi forza di legge che non risultino abrogate a seguito dell’entrata in vigore del predetto regolamento governativo ovvero a decorrere dalla data del 13 agosto 2012.

Delega fiscale e assistenziale. Aumento dell’Iva per evitare i tagli (art. 18)
Per alimentare la clausaola di salvaguardia prevista dalla legge delega per la riforma fiscale e assistenziale (in tutto 20 miliardi di tagli a regime in caso di mancata riforma) il Governo ha stabilito di aumentare del 2% l’Iva su tutti i beni a partire dal 1 ottobre 2012 e di un ulteriore 0,5% a decorrere dal 1 gennaio 2014.

Soppressione enti. Cancellata l’Agenzia per il nucleare e l’Inpdap inglobato nell’Inps (art. 21)
L’Agenzia per la sicurezza nucleare viene incorporata nel ministero per lo Sviluppo Economico d’intesa con il ministero dell’Ambiente, le cui funzioni e compiti saranno svolti dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) in attesa del suo definitivo incorporamento nel ministero dello Sviluppo economico e “alla contestuale definizione – si legge nel testo - di un assetto organizzativo rispettoso delle garanzie di indipendenza prevista dall’Unione Europea”.
L’Inpdap (l’ente previdenziale dei dipendenti pubblici) sarà soppresso a partire dal 1° gennaio 2012 e incorporato nell’Inps.
 
Pensioni. La rivoluzione del ministro Fornero (art. 24)
Dal 1° gennaio 2012 viene introdotto, secondo il meccanismo pro rata, il metodo contributivo di calcolo delle pensioni.
L’età di pensionamento delle lavoratrici dipendenti del settore privato viene alzata a 62 anni e a 63 e sei mesi per le lavoratrici autonome, dal 1° gennaio 2012. L’equiparazione dell’età delle donne a quella degli uomini (66 anni) avviene entro il 2018, sempre tenendo conto della variazione della speranza di vita. Nel frattempo, dall’età 62 all’età 70 vige il pensionamento flessibile, con applicazione dei relativi coefficienti di trasformazione calcolati fino a 70 anni.
Per i lavoratori e per le lavoratrici dipendenti pubblici, la fascia di flessibilità è compresa tra 66 (età minima, oggi prevista per il pensionamento di vecchiaia) e 70 anni.
A tutti i requisiti anagrafici si applicano gli aumenti della speranza di vita  (già previsti), con decorrenza dal 2013 (3 mesi già stabiliti dalla legge n. 122/2010 nella sua prima attuazione).
Permane il requisito minimo dell’anzianità contributiva di 20 anni previsto dal precedente ordinamento per la vecchiaia.L’accesso “anticipato” alla pensione è in ogni modo consentito con un’anzianità di 42 anni e un mese per gli uomini e di 41 anni e un mese per le donne, anch’essa indicizzata alla longevità.
Si prevedono penalizzazioni percentuali (1% per ogni anno di anticipo rispetto a 62 anni) sulla quota retributiva dell’importo della pensione, tali da costituire un effettivo disincentivo al pensionamento anticipato rispetto a quello di vecchiaia. La percentuale è elevata al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto a 2 anni.
Posticipato al 4 dicembre 2011 (rispetto al 31 ottobre 2011 del testo originario del decreto-legge) il limite temporale per gli accordi sindacali per l'individuazione delle categorie comprese nel contingente di lavoratori (fissato a 50mila) cui continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici (cosiddette "finestre") è fissato nei limiti delle risorse stabilite dalla decreto (pari a 240 milioni per il 2013, a 630 milioni per il 2014. a 1.040 milioni di euro per l’anno 2015, 1.220 milioni di euro per l’anno
2016, 1.030 milioni di euro per l’anno 2017, 610 milioni di euro per l’anno 2018 e 300 milioni di euro per l’anno 2019.
Abrogato, a partire dai casi posteriori al 4 dicembre 2011, l'istituto dell'esonero dal servizio nel quinquennio antecedente la maturazione dell'età massima contributiva di 40 anni.
Prevista l’individuazione di una categoria di lavori con diritto ad accesso ai fondi di solidarietà che restano a carico degli stessi fondi fino al compimento di almeno 59 anni di età, benché maturino prima del compimento del 59imo anno di età i requisiti per l’accesso alla pensione previsti prima dell’entrata in vigore della manovra.
In via eccezionale per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:
a) i lavoratori che abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un’età anagrafica non inferiore a 64 anni;
b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un’età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un’età anagrafica di almeno 60 anni.
La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta per gli anni 2012 e 2013 esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps e interiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica, l’aumento di rivalutazione è comune attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
Il finanziamento del fondo istituito per il finanziamento di politiche attive per il lavoro (donne, giovani, ammortizzatori sociali), precedentemente stabilito in 200 milioni di euro per il 2012 e 300 milioni di euro per gli anni successivi, viene limitato fino al 2015, anno in cui il finanziamento scenderà da 300 milioni a 240.
Alla quota delle indennità di fine rapporto di cui all’articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata di cui all’articolo 19 del medesimo TUIR. Tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali. In deroga all’articolo 3 della legge 23 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1 gennaio 2011.
Il contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici più elevati è fissato al 15% per la parte eccedente i 200mila euro. Per effetto della disposizione, secondo i calcoli del Sole 24 ore,  il contributo di solidarietà è pertanto rideterminato nel modo seguente: 5% per gli importi da 90mila a 150mila euro; 10% per gli importi da 150mila a 200mila euro; 15% per gli importi oltre i 200mila euro.
Per le Casse Professionali, che operano in regime di autonomia, si propone di adottare un dispositivo che impone alle casse medesime di adottare provvedimenti funzionali al riequilibrio di medio-lungo periodo dei conti, e ispirati al rispetto dell’equità intergenerazionale. In assenza di tali provvedimenti, si prevede anche per esse l’adozione del metodo contributivo pro rata dalla medesima data del 30 giugno 2012 anziché, come inizialmente previsto, il 1° gennaio 2012.
 

16 dicembre 2011
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