Quotidiano on line
di informazione sanitaria
Mercoledì 24 APRILE 2024
Governo e Parlamento
segui quotidianosanita.it

Consulta: “Incostituzionale la manovra 2010 su revisione criteri di rimborsabilità dei farmaci"


Escludendole dal tavolo per la revisione dei criteri, la manovra ha violato l'autonomia delle Regioni in materia di tutela salute. E anche se vi fosse stata l'esigenza di una disposizione statale, "il legislatore avrebbe dovuto attribuire adeguato rilievo al principio di leale collaborazione". La sentenza.

18 DIC - La Corte Costituzionale ha accolto il ricorso della Regione Toscana e, con la sentenza n. 330/2011, depositata il 16 dicembre, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la Manovra estiva 2010 là dove affidava il compito di rivedere i criteri di remunerazione della spesa farmaceutica ad “un apposito confronto tra il ministero della Salute, il ministero dell’Economia, l’Aifa e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative”, senza dunque coinvolgere nella revisione le Regioni (articolo 11, comma 6-bis, del decreto legge 78/2010, la cosiddetta "Manovra estiva 2010").

Per la Consulta tale disposizione violerebbe infatti la potestà delle Regioni in materia di tutela della salute "privando, di fatto, le stesse della già ricordata possibilità di differenziare, con determinazione amministrativa e per il proprio territorio, il livello di rimborsabilità dei farmaci" e quindi violando l’art. 118 della Costituzione.

Secondo la Toscana, sarebbe stata anche violata l'autonomia delle Regioni in competenza legislativa in materia di tutela della salute, nella quale rientra l’organizzazione del servizio farmaceutico e l’assistenza farmaceutica (art. 117, terzo comma della Costituzione). La norma contrasterebbe anche con l’art. 119, primo e secondo comma della Costituzione, perché “determinerebbe in via unilaterale una modifica della remunerazione della spesa farmaceutica suscettibile di incidere sul bilancio della Regione, in violazione dell’autonomia finanziaria di quest’ultima”.
 
Confermando la violazione dell'art. 118, la Consulta osserva come il legislatore statale “avrebbe dovuto attribuire adeguato rilievo al principio di leale collaborazione” predisporre “adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a salvaguardia delle loro competenze”. In mancanza di questo, la norma è quindi stata dichiarata costituzionalmente illegittima.
 

18 dicembre 2011
© Riproduzione riservata

Altri articoli in Governo e Parlamento

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di Quotidiano Sanità.

gli speciali
Quotidianosanità.it
Quotidiano online
d'informazione sanitaria.
QS Edizioni srl
P.I. 12298601001

Sede legale:
Via Giacomo Peroni, 400
00131 - Roma

Sede operativa:
Via della Stelletta, 23
00186 - Roma
Direttore responsabile
Luciano Fassari

Direttore editoriale
Francesco Maria Avitto

Tel. (+39) 06.89.27.28.41

info@qsedizioni.it

redazione@qsedizioni.it

Coordinamento Pubblicità
commerciale@qsedizioni.it
    Joint Venture
  • SICS srl
  • Edizioni
    Health Communication
    srl
Copyright 2013 © QS Edizioni srl. Tutti i diritti sono riservati
- P.I. 12298601001
- iscrizione al ROC n. 23387
- iscrizione Tribunale di Roma n. 115/3013 del 22/05/2013

Riproduzione riservata.
Policy privacy