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Liberalizzazioni. Nuova bozza. Per le farmacie apertura oltre i turni e sconti su tutti i prodotti


Le farmacie "possono svolgere la propria attività e i servizi medici aggiuntivi anche oltre gli orari e i turni di apertura”. E poi via libera agli sconti su tutti i prodotti venduti. Lo prevede la nuova bozza del decreto che stabilisce anche novità per i concorsi per l'apertura delle farmacie. Ecco il testo.

18 GEN - Alla vigilia del Consiglio dei Ministri di venerdì che dovrebbe varare il decreto legge sulle liberalizzazioni, anticipiamo una nuova bozza dell'articolo riferito alle farmacie che riprende in gran parte quanto previsto dalla precedente bozza dell'11 gennaio, ma che presenta anche numerose e importanti novità.
In primo luogo la possibilità di tenere aperte le farmacie anche oltre i turni di apertura e poi quella di fare sconti su tutti i farmaci e i prodotti venduti.
 
Ma ecco, punto per punto, cosa prevede il nuovo testo della bozza del decreto.
Comma 1 – Quorum
E’ previsto un quorum di una farmacia ogni 3.000 abitanti, con il calcolo dei resti, nei comuni con più di 9.000 abitanti, se la popolazione eccedente è superiore a 500 abitanti e, nei comuni con popolazione inferiore a 9.000 abitanti, se la popolazione eccedente è superiore a 1.500.

Comma 2 – Concorso straordinario
La disposizione stabilisce che entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla revisione straordinaria delle pianta organica sulla base del nuovo criterio e, nei successivi 30 giorni bandiscono un concorso straordinario per soli titoli, riservato ai farmacisti non titolari o titolari di farmacia rurale sussidiata, per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti per le quali non sia stata già espletata la procedura concorsuale. Per il suddetto concorso è sospeso il diritto di prelazione dei Comuni. L’adempimento di tale previsione è soggetto alla verifica annuale ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del Servizio Sanitario nazionale.

Comma 3  – Istituzione di sedi farmaceutiche in porti aeroporti, stazioni e aree di servizio
E’ introdotta per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano la facoltà di istituire sedi farmaceutiche aggiuntive:
a) in stazioni ferroviarie e marittime;
b) negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle aree di servizio (anche se non siano ad alta intensità di traffico ovvero non siano servite da servizi alberghieri o di ristorazione);
c) nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con superficie superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri.

Comma 4 - Prelazione dei Comuni
Fino al 2022, le farmacie istituite ai sensi del precedente comma sono offerte ai comuni in cui le stesse hanno sede.

Comma 5 – Partecipazione associata ai concorsi e valutazione del lavoro in parafarmacia
E’ stata introdotta per i laureati in farmacia in possesso dei requisiti di legge la possibilità di partecipare per la gestione associata ai concorsi per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche, sommando i titoli posseduti. In tale caso, la sede assegnata è condizionata nel tempo alla sua gestione associata da parte dei vincitori su basi paritarie, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità. L’attività svolta dai laureati negli esercizi commerciali autorizzati alla vendita dei medicinali non può essere valutata in misura superiore al 70% rispetto all’attività svolta nelle farmacie.
 
Comma 6 – Orari e sconti
Le farmacie possono svolgere la propria attività e i servizi medici aggiuntivi anche oltre gli orari e i turni di apertura e possono praticare sconti sui prezzi pagati direttamente dai clienti per i farmaci e i prodotti venduti, dandone adeguata comunicazione alla clientela. Tali sconti si applicano a tutti i medicinali, anche di fascia A, erogati in regime privato che, secondo gli ultimi dati del Rapporto Osmed, rappresentano il 6,9% del totale della fascia A, con una spesa a carico del cittadino di 895 milioni di euro nel 2010.

Comma 7 – Fascia C
Nelle Regioni che non abbiano assegnato, entro il 1 marzo 2013, almeno l’80% delle sedi messe a concorso, è prevista la vendita in altri esercizi commerciali (parafarmacie e corner GDO) dei medicinali di fascia C, ad eccezione dei medicinali stupefacenti e dei farmaci soggetti a ricetta non ripetibile.
 
Comma 8 – Gestione ereditaria
E’ stabilito che l’avente causa, qualora non sia in possesso dei requisiti richiesti entro sei mesi dalla morte del de cuius, deve comunque cedere la quota di partecipazione nel termine dei due anni.

Comma 9 – Medicinali generici
Dal momento in cui è immesso in commercio un farmaco generico, il medico, a meno che nel caso specifico non sussistano ragioni terapeutiche contrarie, inserisce in ogni prescrizione medica le seguenti parole “o farmaco equivalente se di minor prezzo” ovvero specifica l’inesistenza del farmaco equivalente.
 


Ed ecco il testo integrale dell'articolo.

ARTICOLO 14
(Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica e accesso alla titolarità delle farmacie e disciplina della somministrazione dei farmaci generici)


1. il secondo e il terzo comma dell’articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive  modificazioni sono sostituiti dai seguenti:
“ Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.000 abitanti.
La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l’apertura di una ulteriore farmacia,  qualora sia superiore a 500 abitanti; nei comuni fino a 9000 abitanti, l’ulteriore farmacia può essere autorizzata soltanto qualora la popolazione eccedente rispetto al parametro sia superiore a 1500 abitanti”.

2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad  assicurare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’approvazione straordinaria  delle piante organiche, in attuazione della previsione di cui al comma 1.
In deroga a quanto previsto dall’articolo 9 della Legge 2 aprile 1968,  n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 non può essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune. Entro i successivi 30 giorni le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono un concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, fatte salve quelle per le quali sia già stata espletata la procedura concorsuale, nel rispetto delle previsioni del comma 5 e riservando la partecipazione allo stesso  ai farmacisti non titolari di farmacia e ai titolari di farmacia rurale sussidiata. L’adozione dei provvedimenti previsti dai precedenti periodi del presente comma costituisce adempimento soggetto alla verifica annuale da parte del comitato e del tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell’intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l’unità sanitaria locale e l’ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, possono istituire ulteriori farmacie:
a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio;
b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con superficie a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1500 metri.

4. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 3 sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede.

5. Ai concorsi per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche i laureati in farmacia in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso la titolarità della sede farmaceutica assegnata è condizionata nel tempo alla sua gestione associata da parte degli stessi vincitori su basi paritarie, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità. L’attività svolta dai laureati in farmacia negli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è un titolo che non può essere valutato in misura non inferiore al settanta per cento rispetto all’attività lavorativa svolta nelle farmacie.

6. Le farmacie possono svolgere la propria attività ed i servizi medici aggiuntivi anche oltre gli orari ed i turni di apertura, e praticare sconti sui prezzi pagati direttamente da tutti i clienti per i farmaci e prodotti venduti, dandone adeguata comunicazione alla clientela.

7. Nelle regioni in cui alla data del 1 marzo 2013 non sia stato assegnato almeno l’ottanta per cento delle sedi messe a concorso ai sensi del comma 2, possono essere venduti i medicinali di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, anche negli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in possesso dei requisiti tecnologici, strutturali e organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute, ai sensi dell’articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Non rientrano nell’ambito di applicazione del presente comma i medicinali di cui all’articolo 45 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotiche, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, i medicinali di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, i farmaci del sistema endocrino e quelli somministrabili per via parenterale.

8. Al comma 9 dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni, dopo le parole “vengano meno” aggiungere le seguenti “per sei mesi” e dopo la parola “cede” aggiungere la parola “comunque”.

9. Dal momento in cui è immesso in commercio un farmaco generico, il medico, salvo che non sussistano ragioni terapeutiche contrarie nel caso specifico, inserisce in ogni prescrizione medica anche le seguenti parole: “o farmaco equivalente se di mino prezzo” ovvero specifica l’inesistenza del farmaco equivalente. 

18 gennaio 2012
© Riproduzione riservata

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