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Interrogazioni/1. Bartolazzi su alimenti per celiaci: “Nessuna riduzione di risorse per i pazienti”


"Con il decreto ministeriale 10 agosto 2018 non si è determinata una riduzione lineare alle risorse per i pazienti, ma è stata effettuata una revisione razionale che lascia immutata la copertura del 35 per cento dell'apporto calorico giornaliero da carboidrati privi di glutine e che mantiene l'attenzione su specifiche fasce d'età con bisogni particolari". A spiegarlo è stato ieri in Commissione Affari Sociali il sottosegretario alla Salute rispondendo all'interrogazione di Panizzut (Lega).

01 FEB - "Con il decreto ministeriale 10 agosto 2018 non si è determinata una riduzione lineare alle risorse per i pazienti, ma è stata effettuata una revisione razionale che lascia immutata la copertura del 35 per cento dell'apporto calorico giornaliero da carboidrati privi di glutine e che mantiene l'attenzione su specifiche fasce d'età con bisogni particolari. Ad esempio, nella primissima infanzia il tetto di spesa cresce del 24 per cento (da 45 a 56 euro) e resta pressoché invariato nella fascia adolescenziale, particolarmente critica per l'accettazione di un regime alimentare speciale: ciò in piena aderenza ai Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana (LARN) che, stabiliti dalla Società Italiana di Nutrizione Umana e aggiornati nel 2014, sono il punto di riferimento per definire il fabbisogno energetico della popolazione tenendo conto dei più diffusi stili di vita, dell'età, del sesso".
 
A spiegarlo è stato ieri in Commissione Affari Sociali il sottosegretario alla Salute Armando Bartolazzi, rispondendo all'interrogazione sulle iniziative volte a reintrodurre l'erogazione gratuita di alcune categorie di alimenti per celiaci, presentata da Massimiliano Panizzut (Lega).
 
Questa la risposta integrale di Bartolazzi:
 
"Innanzitutto occorre precisare che gli alimenti senza glutine per celiaci sono stati inizialmente ammessi all'erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale, in base al decreto ministeriale 1o luglio 1982, in quanto prodotti dietetici, quando l'indicazione «senza glutine» in etichetta era consentita solo per i prodotti con tale «status».
Il tetto di spesa individuale è stato introdotto, per la prima volta, con il decreto ministeriale 8 giugno 2001, che ha considerato, da una parte, il bisogno di prodotti succedanei degli alimenti a base di cereali fonte di carboidrati complessi in una dieta nutrizionalmente variata ed adeguata, e, dall'altra, il loro prezzo medio.

Restando la dicitura «senza glutine» in etichetta, una prerogativa esclusiva dei prodotti dietetici, e quindi non consentita per gli alimenti ordinari, nel Registro Nazionale istituito ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001, sono stati inseriti tutti i prodotti senza glutine notificati, e non solo i succedanei degli alimenti a base di cereali gluteinati.
Con il regolamento (CE) 41 del 2009 è stata introdotta la possibilità di utilizzare la dizione «senza glutine» anche per gli alimenti ordinari e non più solo per i prodotti dietetici formulati specificamente per i celiaci.
 
Successivamente il regolamento (UE) 609 del 2013 ha abrogato il concetto di prodotto dietetico e ha escluso dal suo campo di applicazione gli alimenti senza glutine per celiaci, rimandando alle norme di etichettatura del regolamento (UE) 1169 del 2011 la disciplina della dicitura «senza glutine».
Ne è conseguito che tutti, gli alimenti senza glutine sono stati declassati ad alimenti ordinari.
Al termine di tale evoluzione normativa, con il decreto ministeriale 10 agosto 2018, si è dunque reso necessario intervenire per rivedere l'elenco degli alimenti senza glutine inseriti nel Registro Nazionale: esigenza, questa, è bene precisare, conosciuta e condivisa nei termini in cui è stata effettuata, sia dall'Associazione Italiana Celiachia (AIC) che dagli operatori del settore.
 
L'obiettivo perseguito è, quindi, quello di mantenere l'erogabilità dei soli ex prodotti dietetici (cioè i sostituti degli alimenti tradizionalmente caratterizzati dalla presenza di cereali gluteinati, quali in particolare pane, pasta, pizza, che rappresentano, da sempre, il riferimento esclusivo dei prodotti erogabili ai celiaci).
 
In conclusione, occorre ribadire che con tale decreto non si è determinata una riduzione lineare alle risorse per i pazienti, ma è stata effettuata una revisione razionale che lascia immutata la copertura del 35 per cento dell'apporto calorico giornaliero da carboidrati privi di glutine e che mantiene l'attenzione su specifiche fasce d'età con bisogni particolari. Ad esempio, nella primissima infanzia il tetto di spesa cresce del 24 per cento (da 45 a 56 euro) e resta pressoché invariato nella fascia adolescenziale, particolarmente critica per l'accettazione di un regime alimentare speciale: ciò in piena aderenza ai Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana (LARN) che, stabiliti dalla Società Italiana di Nutrizione Umana e aggiornati nel 2014, sono il punto di riferimento per definire il fabbisogno energetico della popolazione tenendo conto dei più diffusi stili di vita, dell'età, del sesso".
 
In sede di replica, Elena Murelli (Lega), ha giudicato non esauriente la risposta fornita dal rappresentante del governo, in particolare per quanto concerne le conseguenze della sospensiva disposta dal Tar del Lazio. Rileva con preoccupazione che dalla stessa risposta sembra trasparire l'intenzione di non riconsiderare la situazione relativa ai prodotti per celiaci per i quali non è più prevista l'erogazione gratuita, segnalando che in tal modo viene meno un'opportunità, sia per i cittadini sia per le aziende produttrici nazionali del settore. Dichiara, quindi, che continuerà a monitorare la vicenda, in particolare per quanto concerne la sentenza del Tar del Lazio prevista per i prossimi giorni, con l'auspicio che il Ministero della salute possa rivedere le proprie decisioni.

01 febbraio 2019
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