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Decreto semplificazioni. Semaforo verde dalle Commissioni senza modifiche. Oggi il testo in Aula con fiducia. Ecco le norme sanitarie

di G.R.

Come previsto, è arrivato nella giornata di ieri il via libera dalle Commissioni congiunte Bilancio e Attività produttive al testo, senza modifiche, già licenziato nei giorni scorsi dal Senato. Il Governo ha posto la questione di fiducia in considerazione dei tempi molto ristretti (Il decreo va convertito entro martedì 12 febbraio). Oltre alle misure per la medicina generale, si confermano quella sulla cancellazione del raddoppio dell'Ires per il no profit e gli ospedali, così come la modifica del comma 687 della manovra, il payback e ulteriori esoneri per fatturazione elettronica nel 2019. IL TESTO

05 FEB - Via libera senza modifiche da parte delle Commissioni congiunte Bilancio e Attività Produttive della Camera al decreto legge semplificazioni, nel testo già approvato dal Senato. Questa mattina, dalle ore 11, il provvedimento è approdato in Aula dove il Governo ha posto la questione di fiducia anche in considerazione dei tempi stretti per la conversione in legge (entro il prossimo martedì 12 febbraio). 
 
Oltre alle misure per la medicina generale, già previste nel testo licenziato da Palazzo Chigi, nel corso dell'esame al Senato sono stati approvati altri due emendamenti sulla cancellazione raddoppio Ires no profit e ospedali) e la modifica del comma 687 della manovra, payback e ulteriori esoneri per fatturazione elettronica nel 2019. Mentre, ricordiamo che il superamento del tetto di spesa per il personale sanitario, così come e ltre norme sul personale Ssn, erano state accoltoesolo come ordine del giorno dall'Assemblea di Palazzo Madama.
 
Questo, nel dettaglio, il contenunto di tutte le misure per la sanità approvate:
 
Articolo 1 (Sostegno alle piccole e medie imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni)
Al comma 8-bis viene cancellata la cosiddetta "tassa sulla bontà", ossia il raddoppio dell'Ires sugli enti non commerciali previsto dalla legge di Bilancio.
 
Articolo 9 (Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in medicina generale)
Fino al 31 dicembre 2021, in relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale, gli iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, potranno partecipare all’assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all’accordo collettivo nazionale nell’ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. La loro l’assegnazione viene in ogni caso subordinata rispetto a quella dei medici in possesso del relativo diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto all’inserimento nella graduatoria regionale, in forza di altra disposizione.

Quanto all’assegnazione degli incarichi per l’emergenza sanitaria territoriale, resta fermo il requisito del possesso dell’attestato d’idoneità all’esercizio dell’emergenza sanitaria territoriale. Il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza, comporterà la cancellazione dalla graduatoria regionale e la decadenza dall’eventuale incarico assegnato.
Al comma 2 si spiega che le Regioni, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, potranno prevedere limitazioni del massimale di assistiti in carico ovvero organizzare i corsi a tempo parziale, prevedendo in ogni caso che l’articolazione oraria e l’organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale.

Al comma 3 si chiarisce che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in sede di Accordo Collettivo Nazionale, saranno individuati i criteri di priorità per l’inserimento nelle graduatorie regionali dei medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, per l’assegnazione degli incarichi convenzionali, nonché le relative modalità di remunerazione. In ogni caso, nelle more della definizione dei criteri, si applicheranno quelli previsti dall’Accordo Collettivo Nazionale vigente per le sostituzioni e gli incarichi provvisori.

Infine, al comma 4 si sottolinea che dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Articolo 9-bis (Semplificazioni in materia di personale del Servizio sanitario nazionale e di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari) 
Si estende la validità delle graduatorie per le procedure concorsuali per l’assunzione di personale medico, tecnico-professionale ed infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Il contestato comma 687 della manovra viene sostituito dal seguente: "’Per il triennio 2019 – 2021, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, è compresa nell’area della contrattazione collettiva della Sanità nell’ambito dell’apposito accordo stipulato ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

L'esonero della fatturazione elettronica per il 2019 si applicherà anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Quanto al payback, fatto salvo quanto già previsto nella manovra 2019, qualora entro il 15 febbraio 2019 non si sia perfezionato il recupero integrale delle risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano della spesa farmaceutica per gli anni 2013-2017, il Direttore generale dell'Aifa, entro il 30 aprile 2019, dovrà accertare che le Aziende farmaceutiche titolari di Aic abbiano versato almeno l'importo di 2,378 milioni. L'accertamento dovrà essere compiuto entro il 31 maggio 2019, e verrà effettuato computando gli importi già versati per i ripiani degli anni 2013-2017 e quelli versati risultanti a seguito degli effetti, che restano fermi, delle transazioni stipulate sulla base della legge 136/2018.
 
A seguito dell'accertamento positivo, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Aifa, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, verrà ripartito tra le Regioni l'importo giacente sul Fondo per il payback 2013-2017.
 
Giovanni Rodriquez

05 febbraio 2019
© Riproduzione riservata

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