Quotidiano on line
di informazione sanitaria
Venerdì 29 MARZO 2024
Governo e Parlamento
segui quotidianosanita.it

Vaccini. Rezza (Iss) al Senato: “Venir meno obbligo dopo aumento coperture potrebbe creare confusione in cittadini e operatori”


Per il Direttore del Dipartimento di malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità, audito nei giorni scorsi dalla Commissione Sanità del Senato, l'impianto del disegno di legge sul cosiddetto 'obbligo flessibile' potrebbe sicuramente "essere migliorato tenendo conto di alcune criticità che altrimenti rischiano di pregiudicare la realizzabilità di quanto proposto, la garanzia di protezione degli individui e della collettività (compresi gli individui più fragili), nonché la tempistica".

07 FEB - "L’impianto del Ddl potrebbe sicuramente essere migliorato tenendo conto di alcune criticità che altrimenti rischiano di pregiudicare la realizzabilità di quanto proposto, la garanzia di protezione degli individui e della collettività (ivi compresi gli individui più fragili), nonché la tempistica". Questo, in sintesi, il giudizio espresso nei giorni scorsi da Giovanni Rezza, Direttore del Dipartimento malattie infettive dell'Istituto superiore di Sanità durante l'audizione in Commissione Sanità al Senato sul disegno di legge sul cosiddetto 'obbligo flessibile'.

Nel suo intervento, Rezza ha innanzitutto ricordato come "il Ddl 770 di fatto abrogherebbe, all’entrata in vigore del successivo Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV), la legge 119 del 2017, che aveva stabilito l’obbligo vaccinale per 10 vaccini per i bambini di età inferiore ai 6 anni e sanzioni pecuniarie per l’età dell’obbligo scolastico. A questo proposito, la legge 119 prevede una valutazione dei suoi effetti a 3 anni dall’entrata in vigore, limitata però al vaccino multicomponente contenente il morbillo, escludendo quindi dalla valutazione il vaccino esavalente.

Sebbene l’obbligo comporti problemi in termini di accettazione a livello sociale e politico, una sua abrogazione a poca distanza dall’entrata in vigore potrebbe avere alcuni risvolti negativi che vanno accuratamente valutati: 1) cambiamenti di rotta a breve termine in una materia così delicata generano confusione negli operatori e nel pubblico, con possibilie insoddisfazione anche da parte di chi, come alcuni operatori, non aveva caldeggiato l’adozione dell’obbligo vaccinale; 2) a seguito del varo della 119 le coperture vaccinali sono aumentate, e ciò viene certamente percepito come un effetto positivo della legge, caricando di responsabilità una decisione eventule di superamento dell’obbligo vaccinale".

Passando poi ad esainare il contenuto del provvedimento, "il disegno di legge fa riferimento costante al nuovo PNPV, e anzi subordina l’abrogazione della legge 31 luglio 2017, n. 119 alla entrata in vigore del Pnpv (Art. 2 del Ddl 770). Non è però nota la data dell’entrata in vigore del 'nuovo' Pnpv. Dal momento che L’attuale piano nazionale prevenzione vaccinale copre il periodo 2017-2019, è possibile che il nuovo Pnpv (quinquennale e non più triennale) debba entrare in vigore all’inizio del 2020. Ciò però non è specificato. L’impianto del disegno di legge, che si basa sostanzialmente su un documento di programmazione quale il Pnpv, che peraltro non è attualmente disponibile, rischia di avere una sua intrinseca debolezza".

"L’Art. 1, comma 1, stabilisce che l’educazione e l’informazione in materia di prevenzione vaccinale costituiscono livello essenziale di assistenza (Lea). Ciò che può destare qualche perplessità è la scarsa misurabilità di tali interventi, per i quali non sarà facile identificare idonei ed accurati indicatori. Questo punto è ripreso nell’Art. 3 del Ddl, laddove però non si specifica nè chi dovrebbe farsi carico (e con quali risorse) di tali interventi di comunicazione e informazione nè chi siano i destinatari. Altrettanto aspecifico è il riferimento, sempre nell’Art. 3, all’analisi dei comportamenti di rifiuto e di esitazione vaccinale".

"L’Art. 4 - ha aggiunto l'esperto - stabilisce che, a partire dall’entrata in vigore della legge, l’anagrafe nazionale vaccini (elettronica) assumerà la definizione di 'anagrafe vaccinale nazionale'. Di fatto, a seguito dell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 settembre 2018,in data 5 novembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Uficiale il Decreto (17 settembre 2018) di Istituzione dell’Anagrafe nazionale vaccini, comprensivo di disciplinare tecnico. Sebbene molte regioni italiane siano in ritardo sulla realizzazione di un’anagrafe vaccinale regionale, è ragionevole assumere che tale gap possa essere colmato da qui all’entrata in vigore del provvedimento legislativo (e comunque andrebbe valutata la capacità delle singole regioni, caso per caso, di garantire la messa in atto di un’anagrafe efficiente). Stesso problema riguarda il punto 2 dell’Art. 4, laddove si fa riferimento al sistema di notifica delle malattie infettive PREMAL, tuttora adottato solo da alcune regioni".

"All’Art. 5, laddove si specifica che nell’’ambito delle attività di monitoraggio semestrale delle coperture vaccinali possano essere adottati piani straordinari di intervento qualora si rilevino significativi scostamenti dagli obiettivi fissati dal Pnpv, si ricade nel problema della dipendenza del Ddl dal Pnpv. Se per significativi scostamenti si intende abbassamento delle coperture vaccinali, allora sarebbe bene indicare la soglia al di sotto della quale (es. 95%) si ritiene possibile la riemergenza di casi di malattia o focolai epidemici. Gli inadempienti - ha aggiunto - andrebbero poi incontro a sanzioni amministrative pecuniarie. I dirigenti scolastici potranno poi adottare ogni misura idonea a tutelare la salute degli iscritti non vaccinabili (4b), inclusa l’esclusione dall’ambito scolastico. Non è chiaro a questo proposito quale gradazione di rischio comporti l’esclusione scolastica rispetto alla sanzione pecuniaria. Inoltre, tale decisione potrebbe esser presa su base nazionale, regionale o locale (Asl? Scuola ?), configurando una situazione di estrema frammentazione sul territorio nazionale a seguito di un provvedimento che invece sembrerebbe rappresentare una risposta ad una emergenza di grande rilevanza, essendo i piani straordinari di intervento deliberato con un Dpr".

"La fattibilità di quanto riportato nel comma 5 e nel comma 7 dell’Art. 5 è da verificare, in quanto la produzione di vaccini da parte dello stabilimento chimico farmaceutico militare non va data per scontata (essendo fra l’altro i vaccini dei prodotti biologici la cui produzione necessita di procedure standardizzate di elevata qualità), e le procedure accentrate d’acquisto non ruisultano essere la regola nel nostro Paese. In conclusione, l’impianto del Ddl potrebbe sicuramente essere migliorato tenendo conto di alcune criticità che altrimenti rischiano di pregiudicare la realizzabilità di quanto proposto, la garanzia di protezione degli individui e della collettività (ivi compresi gli individui più fragili), nonché la tempistica", ha concluso Rezza.

07 febbraio 2019
© Riproduzione riservata

Altri articoli in Governo e Parlamento

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di Quotidiano Sanità.

gli speciali
Quotidianosanità.it
Quotidiano online
d'informazione sanitaria.
QS Edizioni srl
P.I. 12298601001

Sede legale:
Via Giacomo Peroni, 400
00131 - Roma

Sede operativa:
Via della Stelletta, 23
00186 - Roma
Direttore responsabile
Luciano Fassari

Direttore editoriale
Francesco Maria Avitto

Tel. (+39) 06.89.27.28.41

info@qsedizioni.it

redazione@qsedizioni.it

Coordinamento Pubblicità
commerciale@qsedizioni.it
    Joint Venture
  • SICS srl
  • Edizioni
    Health Communication
    srl
Copyright 2013 © QS Edizioni srl. Tutti i diritti sono riservati
- P.I. 12298601001
- iscrizione al ROC n. 23387
- iscrizione Tribunale di Roma n. 115/3013 del 22/05/2013

Riproduzione riservata.
Policy privacy