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Tattoo ‘selvaggio’. “Un codice per tatuatori e piercer”. Incardinata in Commissione Affari Sociali la proposta di legge Mandelli (FI)


Il provvedimento, presentato il 10 maggio 2018, a quasi un anno di distanza è stato incardinato presso la XII Commissione della Camera. Nel testo vengono previste linee guida per organizzare corsi di formazione obbligatori, un albo per tatuatori e piercer, norme più stringenti sui controlli e divieto di tattoo sotto i 14 anni. IL TESTO 

29 MAR - Forza Italia contro il 'tatuaggio selvaggio'. La proposta di legge presentata il 10 maggio 2018 da Andrea Mandelli, che prevede l'introduzione di una normativa ad hoc con regole chiare, soprattutto sotto il profilo igienico-sanitario, che 'disciplini' la figura del tatuatore e del piercer per evitare il 'fai da te' e il rischio di pericolose infezioni, è stata incardinata in Commissione Affari Sociali alla Camera.
 
Il testo è composto da 12 articoli.
 
Con l'articolo 1 sono definite le attività di tatuaggio e piercing.
 
L'articolo 2 stabilisce che le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, provvedano ad emanare apposite linee guida per organizzare i corsi di formazione e qualificazione obbligatori per abilitare tatuatori e piercer. La durata complessiva di ciascun corso non può essere inferiore a 150 ore di insegnamento e deve comprendere una parte sia teorica che pratica. Con provvedimento regionale successivamente sarà anche istituito un albo per tatuatori e piercer.
 
Con l'articolo 3 si stabilisce che per praticare tatuaggi e piercing è necessaria una segnalazione certificata di inizio attività.
 
L'articolo 4, in materia di obblighi e divieti, stabilisce che i minori di 18 anni hanno bisogno del consenso di uno dei genitori per potersi sottoporre a tatuaggi e piercing e che comunque devono aver compiuto 14 anni. Unica eccezione è il piercing al lobo dell'orecchio, che è consentito ai minori previo consenso di uno dei genitori.
 
Con l'articolo 5 sono poste a carico delle aziende sanitarie locali le attività di vigilanza e di controllo sulle attività di tatuaggio e piercing, che possono essere effettuate anche in cooperazione con l'istituto superiore di sanità.
 
L'articolo 6 definisce tutte le sanzioni pecuniarie relative ai divieti, ove i fatti non costituiscano reato. Attraverso le entrate derivanti dalle sanzioni vengono finanziate le attività ispettive.
 
L'articolo 7 demanda a un decreto del Ministro della salute la disciplina di tutte le modalità di utilizzo e immissione in commercio dei prodotti e degli strumenti per l'attività di tatuaggio e piercing, comunque non senza dettare i principali requisiti sulle sostanze utilizzate, indicati nelle tabelle allegate al provvedimento.
 
Per garantire maggiore sicurezza a chi vuole sottoporsi alla pratica di tatuaggio e piercing, l'articolo 8 introduce l'obbligo di dare le necessarie informazioni al consumatore, il quale sarà tenuto a rilasciare una dichiarazione attestante il proprio consenso informato.
 
L'articolo 9 disciplina l'attività di piercing al lobo dell'orecchio.
 
L'articolo 10 dispone che per le attività di tatuaggio e piercing durante fiere o altre manifestazioni simili è comunque necessario effettuare una segnalazione di inizio attività e che le medesime attività sono sottoposte alla vigilanza e al controllo previsti dall'articolo 5.
 
Con l'articolo 11 viene stabilito che nell'ambito delle attività di promozione della tutela della salute le aziende sanitarie locali realizzino campagne informative sui rischi correlati alle pratiche non corrette di tatuaggio e piercing.
 
Infine, l'articolo 12 prevede l'aggiornamento delle tabelle allegate contenenti la lista dei coloranti e altre sostanze utilizzate per effettuare tatuaggi.

29 marzo 2019
© Riproduzione riservata

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