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Cannabis light dopo sentenza Cassazione. Ministero: “Norme attuali potrebbero anche essere cambiate dal Parlamento”


Il sottosegretario Bartolazzi rispondendo ad un’interrogazione di FdI sulle modalità per garantire la cessazione della commercializzazione dei prodotti derivanti dalla cannabis sativa L dopo la sentenza della Cassazione che ne ha vietato la vendita. “Non può escludersi un diverso intervento normativo da parte del Parlamento che, non a caso, è già impegnato nell’esame di alcuni atti di indirizzo al Governo, nonché in specifici disegni di legge che potrebbero portare ad un mutamento del quadro normativo attuale. ”.

26 LUG - “Non posso sottacere che se la situazione descritta è ciò che discende doverosamente dall’applicazione della sentenza della Corte, è pur vero che – come peraltro evidenziato in altro passaggio della sentenza – non può escludersi un diverso intervento normativo da parte del Parlamento che, non a caso, è già impegnato nell’esame di alcuni atti di indirizzo al Governo, nonché in specifici disegni di legge parlamentare che potrebbero portare ad un mutamento del quadro normativo attuale”. È quanto ha detto il sottosegretario alla Salute, Armando Bartolazzi rispondendo ad un’interrogazione di FdI sulle modalità per garantire la cessazione della vendita dei prodotti derivanti dalla cannabis sativa L dopo la sentenza della Cassazione che ne ha vietato la vendita.
 
La risposta integrale del sottosegretario alla Salute, Armando Bartolazzi.
Preliminarmente, devo precisare, in relazione alle premesse della presente interrogazione, che, per quanto sostanzialmente corrette, in esse non vi è riferimento al fatto che l’interpellanza del 7 giugno scorso, citata dalla interrogante, è stata rivolta al Ministero dell’interno e non al Ministero della salute.
 
È, questa, una precisazione non di poco momento perché contribuisce a delimitare i profili di competenza di un quadro, che, per quanto complesso, ha ricevuto ora un contributo chiarificatore proprio grazie alle motivazioni della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 30 maggio scorso.
 
Va ricordato, infatti, che, prima di tale sentenza, il Ministero della salute aveva attivato le iniziative di propria competenza dopo che il Consiglio di superiore di sanità, con parere del 10 aprile 2018, si era espresso nel senso di una potenziale pericolosità dei prodotti in parola, soprattutto ove posta in relazione alle concrete modalità di vendita al pubblico.
 
La complessità del quadro normativo aveva reso necessario acquisire l’avviso dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale, proprio a conferma di tale complessità, si è espressa solo di recente, prospettando, peraltro, una pluralità di opzioni che il Ministero della salute avrebbe potuto intraprendere al fine di tutelare la salute dei consumatori dei prodotti in parola.
 
Ebbene, bisogna riconoscere che le motivazioni della sentenza delle della Cassazione, pubblicate dopo l’adozione del parere dell’Avvocatura dello Stato, costituiscono un «fatto nuovo» tale da modificare, di molto, i termini della questione.
 
La Cassazione, infatti, nell’effettuare una netta distinzione tra il campo di applicazione del T.U. sugli stupefacenti e della legge n. 242 del 2016 e nel chiarire che la vendita, cessione e commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivanti dalla coltivazione della canapa sativa L., integrano la fattispecie di reato di cui all’articolo 73, commi 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, purché producano in concreto effetto drogante, ha, di fatto, reso superflua, se non addirittura contraddittoria, l’adozione di qualsivoglia misura ispirata alla tutela dei consumatori da parte del Ministero della salute, in quanto essa andrebbe a riferirsi a prodotti sulla cui liceità sono innanzitutto chiamate a vigilare le forze dell’ordine.
 
Ciò detto, va tuttavia chiarito che resta ferma la liceità dei prodotti alimentari contenenti THC, per quanto entro limiti definiti – i quali, desidero anticipare, verranno indicati in uno specifico decreto del Ministro della salute che, dopo aver esaurito il proprio percorso istruttorio iniziato dopo l’entrata in vigore della legge n. 242 del 2016, è, finalmente, in procinto di essere adottato.
 
In conclusione, non posso sottacere che se la situazione descritta è ciò che discende doverosamente dall’applicazione della sentenza della Corte, è pur vero che – come peraltro evidenziato in altro passaggio della sentenza – non può escludersi un diverso intervento normativo da parte del Parlamento che, non a caso, è già impegnato nell’esame di alcuni atti di indirizzo al Governo, nonché in specifici disegni di legge parlamentare che potrebbero portare ad un mutamento del quadro normativo attuale.
 
 
La risposta della Maria Teresa Bellucci (FdI). La deputata replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta, anche alla luce di quanto affermato dal Governo l’anno precedente, in occasione di un’interrogazione vertente sulla stessa materia, presentata a seguito del parere espresso dal Consiglio superiore di sanità in merito alla vendita dei prodotti derivanti dalla cannabis sativa. Segnala, infatti, che in quell’occasione erano stati richiesti dal suo gruppo interventi tempestivi per tutelare la salute di soggetti a rischio quali donne in stato di gravidanza, diabetici e cardiopatici, in relazione al consumo di prodotti anche con basso contenuto di THC. Il Ministero interrogato aveva invece fornito una risposta interlocutoria, ravvisando l’opportunità di eseguire ulteriori approfondimenti e di confrontarsi con altre amministrazioni.
 
Sottolinea che, dopo un anno di inerzia, una risposta chiara è venuta dalla Corte di cassazione che, con la sua recente sentenza, si è assunta la responsabilità di chiarire che la commercializzazione al pubblico delle foglie, delle inflorescenze, dell’olio e della resina ottenuti dalla coltivazione della cannabis sativa costituisce un reato. L’assenza di impegni precisi nella risposta fornita dal rappresentante del Governo conferma le preoccupazioni espresse dal suo gruppo circa la capacità del Ministero della salute di fornire in tempi rapidi una risposta al problema segnalato.

26 luglio 2019
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