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Liberalizzazioni. Camera vota fiducia. Giovedì voto finale. Ecco le norme sulla farmacia


Il Governo ottiene la fiducia alla Camera sul testo approvato dal Senato. Nuovo quorum farmacia/abitante. Nuovi concorsi. Libertà apertura. Sconti. Incentivazione farmaci generici. Queste le principali misure del provvedimento che dopo il voto sul merito andrà alla firma di Napolitano.

21 MAR - La Camera con 449 voti a favore e 79 contrari ha votato la fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico, nel testo delle Commissioni, del disegno di legge, già approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

Ecco tutte le misure contenute nell'articolo 11 sulle farmacie.

Comma 1, lettera a)  – Quorum
E’ previsto un quorum di una farmacia ogni 3.300 abitanti. Il numero di farmacie per ciascun Comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno in base alle rilevazioni Istat sulla popolazione residente. Nel caso la popolazione superi del 50% il parametro stabilito, è possibile l’apertura di un’ulteriore farmacia. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il Comune, sentita la Asl e l’Ordine provinciale dei farmacisti competente per il territorio, identifica le zone nella quali collocare le nuove farmacie tenendo conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche nelle aree scarsamente abitate.

Comma 1, lettera b)  – Istituzione di sedi farmaceutiche in porti, aeroporti, stazioni e aree di servizio
Le Regioni, sentita la Asl di riferimento, possono decidere di aprire nuove sedi entro il limite del 5% delle sedi esistenti, comprese quelle di nuova istituzione previste dal comma 1, lettera a), nelle seguenti località: 
 a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle  stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico,  dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;
 b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con superficie superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri.

Comma 10 – Prelazione dei comuni sulle sedi in porti, aeroporti, stazioni e aree di servizio
Fino al 2022 tutte le sedi istituite secondo il comma 1, lettera b) sono offerte in prelazione ai Comuni dove hanno sede. I comuni non possono cedere la titolarità o la gestione delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto dei prelazione. In caso di rinuncia della titolarità, la sede farmaceutica viene dichiarata vacante.

Commi 2 e 9 – Individuazione sedi disponibili
I Comuni, sulla base dei dati Istat sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010, individuano le nuove sedi farmaceutiche disponibili e inviano i dati alle Regioni entro e non oltre 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.
 Se il Comune non provvede entro i termini, la Regione provvede con proprio atto all’individuazione entro i successivi 60 giorni.

Commi 3 e 9 – Concorso straordinario e commissario di Governo
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono un concorso straordinario per soli titoli, per la copertura delle sedi di nuova istituzione e per quelle vacanti. Nel caso in cui le Regioni non provvedano a bandire il concorso, il Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi con la nomina di un commissario di Governo che espleta le procedure concorsuali al posto della Regioni.
Al concorso posso partecipare i farmacisti non titolari in qualunque condizione professione si trovino, i farmacisti titolari di farmacia rurale sussidiata, i farmacisti titolari di farmacia soprannumeraria, i farmacisti titolari degli altri esercizi commerciali autorizzati alla vendita dei medicinali secondo la legge 248/2006. Non possono partecipare al concorso straordinario i farmacisti titolari, compresi i soci di società titolari, di farmacia diversa da quella sussidiata o soprannumeraria.
 Oltre alle disposizioni contenute nel decreto, al concorso straordinario si applicano le posizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche o vacanti.

Comma 3 – Nessuna prelazione per i Comuni sedi del concorso
Sulle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione non può essere esercitato il diritto di prelazione dei Comuni.

Commi 5 e 7 – Criteri e requisiti per la partecipazione ai concorsi
Ciascun candidato può partecipare al massimo al concorso di due Regioni e non deve avere compiuto i 65 anni di età alla data di scadenza del termine per la partecipazione prevista dal bando. Ai fini della valutazione è equiparata l’attività svolta dal farmacista titolare di farmacia sussidiata, dal farmacista titolare di farmacia soprannumeraria e del farmacista titolare di parafarmacia ed altri esercizi di vendita previsti dalla legge 248/2006. È equiparata anche l’attività svolta dai farmacisti collaboratori di farmacia e dai farmacisti collaboratori degli esercizi previsti dalla legge 248/2008, comprese le maggiorazioni.
I candidati di età non superiore ai 40 anni possono concorrere per la gestione associata sommando i titoli posseduti.

Comma 4 e 6– Commissione esaminatrice e graduatoria per età
Entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso le Regioni istituiscono una commissione esaminatrice. In ciascuna Regione la commissione, sulla base della valutazione dei titoli in possesso dei candidati, determina una graduatoria unica. A parità di punteggio, prevale il candidato più giovane. Nel caso di concorso in forma associata, a parità di punteggio, si considera la media dei candidati che concorrono per la gestione associata. Se vincitori, l’assegnazione è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di 10 anni, fatta salva la morte o la sopravvenuta incapacità.
Le Regioni convocano i vincitori del concorso che, entro 15 giorni, devono dichiarare se accettare o meno la sede. La graduatoria è valida per due anni dalla data della sua pubblicazione e deve essere utilizzata con criterio di scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche che divenissero vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori del concorso.

Comma 8 – Turni, orari e sconti
I turni e gli orari stabilità dalla normativa vigente non impediscono l’apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela.

Comma 11 – Gestione ereditaria
E’ stabilito che l’avente causa, qualora non sia in possesso dei requisiti richiesti abbia tempo sei mesi dalla morte dalla presentazione della dichiarazione di successione.

Comma 12 – Farmaci equivalenti e confezioni monodose
Il farmacista sarà tenuto a sostituire la specialità medicinale con l'equivalente a prezzo più basso a meno che il medico non abbia espressamente indicato nella ricetta la non sostituibilità, salvo diversa richiesta del paziente. Viene inoltre specificato che la dispensazione da parte dei farmacisti di medicinali aventi le medesime caratteristiche di quelli prescritti e prezzo di vendita al pubblico più alto di quello di rimborso, è possibile "solo su espressa richiesta dell'assistito".
Al fine di razionalizzare il sistema distributivo e di rendere più efficiente la spesa farmaceutica pubblica, entro il 31 dicembre 2012 l’Aifa revisiona, con propria delibera, le attuali modalità di confezionamento dei farmaci a dispensazione territoriale per identificare confezioni ottimali, anche monodose, in funzione delle patologie da trattare. Il medico, nelle prescrizioni, dovrà tenere conto delle diverse tipologie di confezioni.

Comma 13 – Parafarmacie: abolita la soglia di 12.500 abitanti
Abolita la soglia prevista dal decreto Salva Italia che prevedeva i 12.500 abitanti quale limite per l’apertura di parafarmacie.
 
Comma 14 – Farmaci veterinari con ricetta e senza ricetta nelle parafarmacie
Le parafarmacie e gli altri esercizi previsti dalle legge 248/2006 potranno vendere i medicinali veterinari, sia quelli senza ricetta che quelli con obbligo di ricetta medica. La vendita in questi esercizi è esclusa per i medicinali richiamati dall’articolo 45 del testo unico di cui al Dpr 309/1990 e successive modificazioni.

Comma 15 – Preparazioni galeniche in parafarmacia
Sulla base dei requisiti già previsti dalla legge, le parafarmacie e gli esercizi previsti nella legge 248/2006 possono allestire preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione di ricetta medica, anche in multipli, in base a quanto previsto nella farmacopea ufficiale italiana ed europea.

Comma 16 – Personale nelle farmacie in base al fatturato
Saranno fissati in sede di rinnovo dell’Accordo collettivo nazionale con le organizzazioni sindacali di categoria, in base al fatturato e di quanto previsto nei decreti per la farmacia dei servizi, la dotazione minima di personale che la farmacia deve disporre ai fini del mantenimento della convenzione con il Ssn.

Comma 17 – Titolarità fino all’età requisito per la pensione
La direzione della farmacia può essere mantenuta fino al raggiungimento del requisito di età pensionabile da parte del farmacista iscritto all’albo professionale.
 

21 marzo 2012
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