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Decreto Semplificazioni. Senato dà il via libera. Testo torna alla Camera


L'Aula di Palazzo Madama ha votato la fiducia al maxiemendamento del Governo sul decreto Semplificazioni con 246 sì, 33 no e due astenuti. Il testo ora torna alla Camera, dove dovrà essere convertito entro il 9 aprile. Ecco tutte le norme di interesse sanitario.

29 MAR - Ecco una sintesi degli articoli di interesse sanitario e sociale contenuti nel Decreto Semplificazioni approvato oggi al Senato con voto di fiducia al maxiemendamento presentato dal Governo.
 
Articolo 4
Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità

I verbali delle commissioni mediche integrate per gli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità riporteranno anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi per il parcheggio e la circolazione nei centri a traffico limitato, ma anche per richiedere l’Iva agevolata per l’acquisto dell’auto, l’esenzione dal bollo auto e dall’imposta di trascrizione al Pra.
I verbali di accertamento dell'invalidità, inoltre, potranno sostituire le attestazioni medico legali.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza unificata, sono disciplinate le modalità per il riconoscimento della validità su tutto il territorio nazionale del contrassegno invalidi per il parcheggio e la circolazione nei centri a traffico limitato.

Articolo 15
Misure di semplificazione in relazione all’astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza

Sarà più semplice avviare all’astensione anticipata dal lavoro una lavoratrice incinta. A partire dal 1° aprile 2012 saranno la Direzione territoriale del lavoro e la Asl a disporre l’interdizione, sia relativa al periodo precedente al parto, che per uno o più periodi nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, ma anche quando le condizioni di lavoro ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.

Articolo 16
Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale

Al fine di semplificare e razionalizzare lo scambio di dati e migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali, gli enti erogatori di interventi e servizi sociali inviano unitariamente all’Inps, telematicamente, le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse. Al fine di poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione e programmazione integrata delle politiche socio-sanitarie e di rendere più efficiente ed efficace la relativa spesa e la presa in carico della persona non autosufficiente, le informazioni trasmesse sono integrate e coordinate dall’Inps con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e dagli altri sistemi informativi dell’Inps.
In caso di discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell’Isee, anche di natura patrimoniale, note all’anagrafe tributaria e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica, l’Inps comunica gli esiti delle verifiche all’ente che ha erogato la prestazione, nonché il valore Isee ricalcolato sulla base degli elementi acquisiti dall’Agenzia delle Entrate. L’ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze della verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei casi diversi dall’accertamento del maggior reddito in via definitiva, per il quale la sanzione è immediatamente irrogabile, l’ente erogatore invita il soggetto interessato a chiarire i motivi della rilevata discordanza, ai sensi della normativa vigente. In assenza di osservazioni da parte dell’interessato o in caso di mancato accoglimento delle stesse, la sanzione è irrogata in misura proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo.”.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale una relazione sullo stato di completamento del Casellario dell’assistenza nonché sulla fruibilità dei dati da parte di tutte le istituzioni pubbliche ai sensi del presente comma.
L’Inps rende note le informazioni raccolte all’interno del bilancio sociale annuale, nel quale devono essere distinte le entrate e le uscite attinenti rispettivamente alla previdenza e all’assistenza.
Al fine di una migliore programmazione delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative, entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere una relazione sulle politiche sociali e assistenziali, riferita all’anno precedente.
Per favorire la modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante e degli assegni, a decorrere dal 1° maggio 2012 i pagamenti effettuati presso le sedi dell’Istituto nazionale della previdenza sociale saranno effettuati utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte.


Articolo 31
Cancellata la peer review per progetti ricerca degli under40

Il comma 2 dell’articolo abroga la normativa sul meccanismo di valutazione tra pari (peer review), che dal 2007 ha permesso di assegnare ai migliori ricercatori under 40 i fondi pubblici per la ricerca. I commi abrogati riguardavano anche l’assegnazione di una quota non inferiore al 10% dello stanziamento complessivo del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) da destinare ai progetti di ricerca di base presentati da ricercatori di età inferiore ai 40 anni. Il fondo, pari al 10% del FIRST, viene però reinserita nel comma 3 dell’articolo 31 del decreto Semplificazioni, che prevede che tali fondi siano destinati ai ricercatori di età inferiore a 40 anni, “secondo procedure stabilite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca”.

Articolo 31
Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute – GSSI

Dopo l’articolo 31 e` inserito il seguente: «Art. 31-bis. – (Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute – GSSI). – 1. Al fine di rilanciare lo sviluppo dei territori terremotati dell’Abruzzo mediante la ricostituzione e il rafforzamento delle capacità del sistema didattico, scientifico e produttivo e di realizzare un polo di eccellenza internazionale grazie alla valorizzazione di competenze e strutture altamente specialistiche già esistenti nel territorio, nonché di favorire l’attrazione di risorse di alto livello prevalentemente nel campo delle scienze di base, e` istituita la Scuola sperimentale di dottorato internazionale denominata Gran Sasso Science Institute (GSSI).
2. La scuola ha come soggetto attivatore l’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e opera in via sperimentale per un triennio a decorrere dall’anno accademico 2013-2014. L’INFN, sulla base delle risultanze del lavoro del comitato ordinatore di cui al comma 4, coinvolge università e ove necessario altri enti di ricerca.
3. La scuola ha l’obiettivo di attrarre competenze specialistiche di alto livello nel campo delle scienze di base e dell’intermediazione tra ricerca e impresa (fisica, matematica e informatica, gestione dell’innovazione e dello sviluppo territoriale), attraverso attività didattica post-laurea, e di formare ricercatori altamente qualificati. A tal fine, la scuola attiva, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia, secondo quanto previsto dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, come da ultimo modificata dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, corsi di dottorato di ricerca, con particolare riguardo alla dimensione internazionale e al rapporto con le imprese ad alto contenuto scientifico e tecnologico, e cura altresì attività di formazione post-dottorato.
4. Il piano strategico, che individua le istituzioni universitarie da coinvolgere, lo statuto e i regolamenti della scuola sono elaborati in fase di costituzione da un comitato ordinatore e approvati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Il comitato ordinatore, nominato con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e` composto da cinque esperti di elevata professionalità. Il comitato opera a titolo gratuito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Fino al completamento del triennio di sperimentazione di cui al comma 2, per il finanziamento delle attività della scuola e` autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, cui si fa fronte, quanto a 6 milioni di euro annui, a valere sui fondi per la ricostruzione dell’Abruzzo di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto- legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, quanto a 6 milioni di euro annui, a valere sulle risorse destinate alla regione Abruzzo nell’ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
6. Allo scadere del triennio, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo, la scuola può assumere carattere di stabilità a seguito della valutazione dei risultati da parte dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, mediante decreto di riconoscimento e approvazione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
7. Il Ministro dell’economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».


Articoli 30-32-33
Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca

Sarà più semplice avviare progetti di ricerca internazionale e di ricerca industriale, attraverso l’eliminazione di una serie di ostacoli. Ad esempio, sono consentite formule di variazione dei progetti industriale o la possibilità, per le imprese, di evitare le procedure ordinarie dell’iter di valutazione dei progetti provvedendo, con oneri a proprio carico, a verificare e attestare il possesso di determinati requisiti.
Al fine di assicurare la semplificazione e l’accelerazione delle procedure di gestione dei progetti di ricerca di base, le verifiche scientifiche, amministrative e contabili relative ai risultati e alle attività dei progetti sono effettuate esclusivamente al termine degli stessi.
Altre norme riguardano la semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo per finanziare, ad esempio, con risorse nazionali, progetti a esclusiva ricaduta nazionale valutati positivamente in sede comunitaria ma non ammessi al relativo finanziamento.
Previsto il collocamento in aspettativa del personale per attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell’Unione europea o internazionali.
 

29 marzo 2012
© Riproduzione riservata

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