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Ecm. Tutte le nuove regole. Ecco la bozza di accordo definitivo in Stato-Regioni


Sarà esaminato domani il nuovo documento sulla formazione continua in medicina che cambia le regole per provider e ordini e fissa i critri formativi e quelli di verifica e controllo. Il testo all'esame della Stato Regioni di domani dopo alcune modifiche apportate da ministero e regioni.

18 APR - Figura al secondo punto all'ordine del giorno della Conferenza Stato Regioni di domani. Un documento di più una settantina di pagine dove si fa il punto sulla formazione continua in medicina alla luce delle nuove regole che hanno modificato le modalità di accreditamento.
  
Ecco il nuovo accordo che nella sostanza riproduce quanto già anticipato da Quotidiano Sanità il 3 aprile scorso.
Lievemente modificata la procedura in caso di “scostamento” dai criteri nazionali dei Manuali di accreditamento regionali: nel caso in cui il Comitato Tecnico delle Regioni rilevi questo “scostamento” lo segnalerà alla Regione chiedendo la modifica del Manuale; nel caso in cui la Regione non voglia portare correzioni chiederà un contraddittorio con la Commissione nazionale; se al termine di questa procedura le posizioni resteranno distanti, gli eventi accreditati da quella Regione avranno valore solo in ambito regionale.
Meno stringente anche l’incompatibilità tra il ruolo attivo in un evento Ecm e il ruolo di “auditor” della qualità della formazione continua, visto che il professionista non potrà ricoprire i due incarichi “compatibilmente con le specifiche esigenze organizzative e territoriali”.
Terminologica, ma significativa, la modifica riguardante il processo di verifica: dalla dicitura iniziale “Livello istruttorio, di verifica, ispettivo e di monitoraggio” è stato infatti eliminato il termine “ispettivo”, forse troppo poliziesco.
Infine, modificato il passaggio relativo ai contributi richiesti dalle Regioni ai provider, non più determinati in base a criteri di “congruità”, ma in base alle necessità del sistema Ecm. Infatti, eliminati i riferimenti stringenti alla normativa nazionale, l’entità dei contributi dovrà essere “tale da coprire gli oneri diretti e indiretti a carico delle Regioni e Province autonome per le attività di propria competenza e per gli organismi di governo del sistema”.

18 aprile 2012
© Riproduzione riservata

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