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Covid. In Gazzetta il nuovo Dpcm. Luoghi della movida si potranno chiudere alle 21, palestre sotto esame per una settimana a rischio stop. Nuovi limiti a bar e ristoranti. Ecco le misure


Il presidente Conte e il ministro Speranza hanno firmato un nuovo Dpcm a meno di una settimana dall’altro inasprendo, ma meno del previsto, le misure di contenimento della diffusione del Covid. La misura più drastica che ha sollevato le proteste dei sindaci è la possibilità di chiudere le zone della movida nelle città dopo le 21. Per le superiori e le università più didattica a distanza e poi stop a fiere locali e a tutti i congressi in presenza. IL TESTO, GLI ALLEGATI

19 OTT - Dopo un fine settimana di incontri tra Governo, Regioni e tecnici Conte e Speranza hanno messo la firma su un nuovo Dpcm (pubblicato subito nella Gazzetta Uffciale di domenica) che modifica e integra alcune dlele misure varate martedì scorso al fine di arginare l’escalation dei contagi che domenica ha segnato un nuovo record con oltre 11.700 casi positivi riscontrati.
 
Tuttavia, rispetto alle indiscrezioni e alle attese di chi si aspettava misure dure, il nuovo Dpcm alza sì l’asticella ma non prevede né coprifuoco generalizzati né chiusure tout court di attività commerciali ed economiche.
 
L’unica misura drastica alla fine è quella che prevede la possibilità di chiudere dopo le 21 i luoghi delle movide cittadine in caso di persistenza degli assembramenti. Misura però subito contestata dai sindaci che con il presidente dell’Anci Antonio Decaro hanno parlato di “scaricabarile delle responsabilità” da parte del Governo.
 
Una protesta che un primo risultato l'ha ottenuto portando il Governo a non indicare espressamente che dovranno essere i sindaci a decidere le eventuali chiusure. Il tetso in Gazzetta, infatti, rispetto alle bozze del pomeriggio di ieri che davano espressamente ai primi cittadini la responsabilità di chiudere, si limita a dire che può essere disposta la chiusura al pubblico dopo le ore 21 delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private. Ma a chi spetterà l'incombenza di decidere non è chiaro anche se sembra plausibile che la decisone dovrebbe essere presa di concerto tra prefetti e sindaci.
 
Per il resto anche la minacciata chiusura delle palestre è per ora rimandata e si effettuerà solo nel caso, ha spiegato ieri sera lo stesso Conte in conferenza stampa (vedi video alla fine dell'articolo), si dovessero confermare quelle irregolarità nel rispetto delle misure di prevenzione dal contagio che in alcuni casi sono state rilevate.
 
Il premier ha detto che questa verifica durerà una settimana ma non è chiaro come e dove e in che misura saranno effettuate le verifiche e al momento l'annuncio ha tutte le caratteristiche di un avvertimento ai gestori per spingerli ad applicare con più severità le misure di prevenzione dei contagi pena la chiusura.
 
Fatto sta che nel nuovo Dpcm palestre e piscine non sono citate e tutto resta come stabilito dal precedente testo che non è stato modificato e recita: “l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell' art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020”.
 
Novità invece per la scuola. Il nuovo Dpcm dispone infatti per le scuole secondarie il ricorso alla didattica digitale integrata, che deve comunque rimanere complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00.
 
Per le Università, infine, si chiede al Comitato universitario regionale di riferimento di predisporre, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria.
 
Per gli sport di contatto si stringe sul livello dilettantistico prevedendo che l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono pertanto sospese anche tutte le gare, le competizioni e le attività connesse a questi sport anche se aventi carattere ludico-amatoriale.
 
Le novità per bar, pub e ristoranti. Il nuovo Dpcm stabilisce che le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
 
Stop alle fiere locali e a tutti i congressi. Il nuovo decreto vieta le sagre e le fiere di comunità mentre restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale. Stop generalizzato invece per tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza.
 
Obbligo per le Asl di caricare codici positività segnalati da Immuni. Il Dpcm prevede poi che al fine di rendere più efficace il contact tracing attraverso l’utilizzo dell’App Immuni, è fatto obbligo all’operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale, accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività.
 

19 ottobre 2020
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