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Sicurezza operatori sanitari. Mancano i protocolli operativi con le Forze di polizia

di Domenico Della Porta

E’ quanto risulta ad oggi considerando che i Direttori Generali delle 101 ASL italiane, al momento, non conoscono ancora modalità e tempistica per aggiornare sulla questione i propri Documenti di Valutazione del Rischio (DVR).

27 NOV - A meno di un mese dalla partenza dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, previsto all’art. 2 della legge 113/2020 “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni”, il cui insediamento è previsto entro il 24 dicembre prossimo, mancano indicazioni certe da parte delle Istituzioni su quanto previsto dall’art.7 della stessa legge: “Al fine di prevenire episodi di aggressione o  di  violenza,  le strutture presso le quali opera il personale di  cui  all’art.  1 della presente legge prevedono, nei propri piani per la sicurezza, misure volte a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia, per garantire il loro tempestivo intervento”.
 
Infatti i Direttori Generali delle 101 ASL italiane, al momento, non conoscono ancora modalità e tempistica per aggiornare sulla questione i propri Documenti di Valutazione del Rischio (DVR).
 
Per Mario Carotenuto, Consulente in Sicurezza di Confindustria Lombardia e Presidente del Centro per l’Educazione all’Autoprotezione e Sicurezza, la disposizione appare un po’ generica, e quindi si dovrà attendere una circolare specifica del Ministero dell’interno.
 
“L’Osservatorio da istituire presso il Ministero della salute, con funzioni di monitorare gli episodi di violenza, gli eventi sentinella e l’attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza nonché di promuovere studi, analisi e buone prassi - ha detto - è composto anche da rappresentanti dei Ministeri dell’interno. Probabilmente sul territorio avranno un ruolo importante le Prefetture, articolazioni del Ministero dell’interno ove si riuniscono i Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica, che dovranno coordinare le forze di polizia nella stipulazione dei protocolli operativi. Esistono comunque già delle prassi operative non codificate o ufficializzate in atti, che vedono le forze di polizia impegnate nella prevenzione dei reati ai danni di strutture sanitarie e farmacie”.
 
A tal proposito è opportuno precisare che all’art. 1 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) è previsto che “l’autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell’ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l’osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni”.
 
Secondo l’ipotesi di Carotenuto, il Prefetto, quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, ha quindi la responsabilità generale dell’ordine e della sicurezza pubblica nella provincia, e sovraintende all’attuazione delle direttive emanate in materia; assicura unità di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attività degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza; dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione e ne coordina le attività (art. 13 della L. 121/1981).
 
Con la legge in argomento tali finalità dovranno essere formalizzate in specifici protocolli operativi, che prevedano, ad esempio, le modalità di allarme presso le centrali operative delle forze di polizia e l’accesso alle aree ristrette degli ospedali.
 
Un esempio di protocollo operativo che ha dato ottimi risultati è quello stipulato tra le prefetture, le banche e le organizzazioni sindacali per la prevenzione della criminalità in banca. Il protocollo prende in considerazioni diversi aspetti riguardanti la prevenzione: la segnalazioni delle situazioni di rischio, la valutazione dei rischi, le misure di sicurezza, la comunicazione delle misure di sicurezza, le attività di informazione e formazione anticrimine rivolta ai dipendenti delle banche, il ruolo delle forze di polizia, la diffusione della cultura della sicurezza.
 
Un protocollo operativo, però, non consente una piena tutela del personale sanitario. La sicurezza andrebbe implementata con una formazione specifica a loro rivolta, tra l’altro prevista dal D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
 
La stessa legge n. 113 prevede in modo altrettanto specifico che l’Osservatorio, oltre a monitorare l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro e a promuovere l’utilizzo di strumenti di videosorveglianza e la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, promuova lo svolgimento di corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti.
 
Le misure di prevenzione adottate con i protocolli operativi e la loro efficacia saranno poi valutate dall’Osservatorio nazionale, a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Poiché la nostra società evolve sotto l'influenza della nuova tecnologia e delle mutevoli condizioni economiche e sociali, soprattutto nel comparto sanità, i luoghi di lavoro, le pratiche e i processi di lavoro sono in costante trasformazione, tali da richiedere una costante e attenta analisi.
Queste nuove situazioni comportano, per i lavoratori e i datori di lavoro, nuovi rischi e nuove sfide che, a loro volta, richiedono approcci politici, amministrativi e tecnici che garantiscano elevati livelli di sicurezza e salute sul lavoro.
 
“Una prevenzione efficace che scaturisce proprio dal monitoraggio affidato all’Osservatorio, ha precisato Filippo Anelli, Presidente FNOMCeO, può contribuire in misura significativa all'obiettivo generale di raggiungere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sensibilizzando le persone contro le aggressioni in sanità. L'anticipazione dei rischi nuovi ed emergenti, che verrà fuori proprio da questo nuovo organismo, ha aggiunto, sia che si tratti di quelli legati alle innovazioni tecniche o di quelli dovuti alla organizzazione del lavoro e alle evoluzioni sociali, è indispensabile per la valutazione dei rischi stessi.”
 
Il Sistema di Gestione della Security ha l’obiettivo di:
• identificare, valutare e gestire, attraverso adeguate azioni di prevenzione e mitigazione da parte del Datore di Lavoro, i rischi di security;
• tutelare la protezione delle persone da qualsiasi minaccia di security e/o safety, derivante anche da comportamenti criminosi di terzi che potrebbero provocare danni diretti o indiretti agli operatori sanitari;
• minimizzare eventuali responsabilità del Datore di Lavoro derivanti dal verificarsi dei rischi di security e/o safety.
 
Domenico Della Porta
Esperto Fnomcei per la Prevenzione e Sicurezza Operatori Sanitari

27 novembre 2020
© Riproduzione riservata

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