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Manovra: tutte le misure per la sanità e il pubblico impiego


Il testo approvato al Senato recepisce le modifiche apportate in commissione Bilancio. I tagli alle Regioni restano invariati ma cambiano i criteri per la loro ripartizione. Modificati anche i tagli ai margini della distribuzione farmaceutica. Cancellate le gare per l'acquisto dei generici. Resta il congelamento dei contratti del pubblico impiego e il blocco del turn over. Modifiche invece al congelamento del trattamento accessorio.

15 LUG - L’Aula del Senato ha appena votato la fiducia al maxi-emendamento alla manovra economica presentato dal Governo. Le principali modifiche, rispetto al testo originario, riguardanti la sanità sono quelle già note e approvate in commissione Bilancio. Il Governo, infatti, ha recepito gli emendamenti presentati in commissione dal relatore di maggioranza Antonio Azzollini riguardanti le modalità di ripartizione dei tagli ai bilanci regionali e la spesa farmaceutica.
Ecco un riepilogo delle misure che, direttamente o indirettamente, riguardano la sanità e il pubblico impiego.
 
Regioni
Tagli alla spesa regionale (art.14, comma 2)
Lo Stato non farà sconti alle Regioni a statuto ordinario. I tagli resteranno quelli stabiliti nel testo orginale della manovra (4 miliardi nel 2011 e 4,5 nel 2012), ma a deciderne “criteri e modalità” sarà la Conferenza Stato-Regioni “secondo princìpi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno e della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva nonché dell'adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria e dell'adozione di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi”. In pratica, alle Regioni "virtuose" sarà richiesto un sacrificio minore. In caso di mancata deliberazione della Conferenza entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, e per gli anni successivi entro il 30 settembre, viene emanato entro 30 giorni il decreto del presidente del Consiglio con una riduzione dei trasferimenti realizzati secondo un criterio proporzionale.
Piani di rientro (art.11, comma 1)
Le Regioni sottoposte al Piano di rientro che non abbiano raggiunto gli obiettivi prefissati per il 31 dicembre 2009 ma abbiano però "garantito l'equilibrio economico nel settore sanitario" senza essere state sottoposte a commissariamento, potranno chiedere la prosecuzione del Piano per altri tre anni allo scopo di completarne gli obiettivi. Il loro raggiungimento è condizione per poter accedere ai finanziamenti già previsti, comunque condizionati al pieno raggiungimento del Piano. Queste risorse potranno anche essere state anticipate: in loro mancanza saranno rivisti i risultati d'esercizio degli anni a cui si riferiscono.
Tagli al fondo sanitario (art. 11 comma 5)
Sarà pari 550 milioni di euro l’importo che sarà decurtato dalle risorse statali destinate alla sanità del 2010 sulla base dei risparmi derivanti dalle misure. Nel 2011 il taglio salirà a 600 milioni.
Sospensione azioni esecutive per le Regioni in deficit (art.11, comma 2)
Nelle Regioni sottoposte a piani di rientro, allo scopo di permettere il regolare svolgimento del piano anche attraverso il pagamento dei debiti accertati (e comunque maturati in violazione degli obiettivi dei Piani), i commissari ad acta provvedono alla "ricognizione" degli stessi debiti e predispongono un piano per il loro pagamento, individuando tempi e modalità.
Per agevolare questo compito non potranno essere intraprese o eseguite azioni esecutive nei confronti di Asl o AO delle stesse Regioni; i pignoramenti già avviati non vincolano gli enti debitori e i tesorieri potranno disporre di quelle somme per le finalità istituzionali degli enti. I debiti insoluti producono "esclusivamente" gli interessi legali o gli interessi più bassi eventualmente concordati con i creditori.
 
Farmaceutica
Margini della distribuzione (art. 11, comma 6)
Le modifiche proposte da Azzollini al comma 6 e recepite nel maxi-emendamento, per il controllo della spesa farmaceutica prevedono che i tagli ricadano non solo su farmacisti e grossisti, ma anche sulle industrie del farmaco. In particolare, in attesa di stabilire una nuova metodologia di remunerazione delle farmacie per i farmaci erogati in regime di Ssn, a decorrere dall’entrata in vigore della manovra la quota minima spettante per i farmaci di classe A scende dal 6,65% al 3% per i grossisti, mentre aumenta dal 26,7% al 30,35% per i farmacisti, come già previsto nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri. A cambiare sarà la distribuzione della quota trattenuta dal Servizio sanitario nazionale, pari al 3,65%, che sarà a carico dei farmacisti per l'1,82% sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'Iva e a carico delle industrie del farmaco per l’1,83%.
Revisione dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica (art. 11, comma 6bis)
Si apre un tavolo ministero Salute, Economia, Aifa e associazioni di categoria per la revisione della remunerazione della filiera farmaceutica, secondo i seguenti criteri: estensione delle modalità di tracciabilità e controllo a tutte le forme di distribuzione di farmaci, possibilità di introduzione di una remunerazione della farmacia basata su una prestazione fissa in aggiunta a una ridotta percentuale sul prezzo di riferimento del farmaco.
Tabelle di raffronto della  spesa regionale (art.11, comma 7)
L’Aifa dovrà predisporre tabelle di raffronto tra la spesa farmaceutica territoriale delle varie Regioni suddivise per categorie terapeutiche equivalenti, al fine di individuare i maggiori risparmi realizzabili grazie al maggior impiego di farmaci generici o a prezzo minore. L’obiettivo quello di mettere a disposizione delle Regioni strumenti di programmazione e controllo che facciano tesoro delle esperienze migliori sul piano dell’appropriatezza prescrittiva e del rapporto costo/beneficio, così da realizzare un risparmio di spesa farmaceutica annuo non inferiore a 600 milioni di euro che resteranno comunque nelle disponibilità dei servizi sanitari regionali per far fronte ad altre spese.
Spostamento di farmaci dall’ospedale al territorio (art.11, comma 7)
L'Aifa individuerà una lista di medicinali che verranno spostati dalla distribuzione ospedaliera a quella territoriale, per un totale di spesa di 600 milioni di euro. Gli eventuali sforamenti del tetto di spesa territoriale non sarebbero così più a carico delle Regioni ma dovrebbero essere ripianati dalle aziende farmaceutiche con il cosiddetto sistema del pay back.
Farmaci equivalenti/1
Prezzo medio europeo per i generici (art.11, comma 9)
Emendamento all’art. 11 comma 9. Per i generici, a partire dal 2011 i prezzi massimi di rimborso saranno stabiliti dall'Aifa sulla base di una ricognizione sui prezzi medi europei e "in misura idonea a realizzare un risparmio di spesa non inferiore a 600 milioni di euro annui che resteranno nelle disponibilità regionali.
Farmaci equivalenti/2
Taglio del 12,5% (art. 11 comma 10)
Prevista una riduzione del 12.5% sul prezzo al pubblico dei generici-equivalenti fino al 31 dicembre 2010.
Ricette online (art.11, comma 16)
Accelerazione del processo di informatizzazione delle ricette per consentire risparmi. Il testo approvato specifica inoltre che l’invio telematico delle ricette sostituirà a tutti gli effetti la prescrizione medica in formato cartaceo.
 
Controlli su acquisti di beni e servizi
(art.11, comma 4)
Asl e ospedali dovranno motivare gli acquisti di beni e servizi a prezzi superiori a quelli di riferimento, sottoponendoli agli organi di controllo e revisione.
 
Tessera sanitaria TS-CNS
(art. 11, comma 15)
Viene incentivata la "generazione" e distribuzione della Tessera Sanitaria Carta nazionale dei servizi (TS-CNS). A questo scopo vengono stanziati 20 milioni di euro a partire dal 2011.
 
Soppresso l’Ispesl
(art. 7, comma 1)
Viene soppresso l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezzadel lavoro (Ispesl) e l’attribuzione delle relative funzioni vengono trasferite all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail).
 
Pubblico impiego
Blocco dei contratti e delle convenzioni (art. 9, commi 17 e 24)
Nessun rinnovo di contratti e convenzioni del personale con il Ssn fino al 2012.
Trattamento accessorio (art. 9, comma 1 e 2bis)
Qualche modifica, rispetto al testo originale, al congelamento del trattamento economico complessivo ed accessorio dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale. Resta il blocco fino al 2013 al trattamento “ordinariamente spettante per l’anno 2010”, ma con alcune eccezioni Il blocco, infatti, è “al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva”, incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno, progressioni di carriera, maternità, malattia, missioni svolte all’estero, effettiva presenza in servizio”. Il testo approvato prevede inoltre che il congelamento del trattamento accessorio non sia su base individuale ma relativo al complesso delle risorse destinate a questo istituto contrattuale. Il tetto complessivo delle risorse per questo capitolo non potrà pertanto superare l’importo dell’anno 2010 e sarà ridotto automaticamente in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizi.
Taglio delle retribuzioni (art. 9 comma 2)
Per i dipendenti con trattamenti economici complessivi oltre i 90.000 euro annui lordi verrà applicato un taglio del 5% e mentre il taglio del 10% avverrà oltre i 150.000.
Incarichi dirigenziali (Art. 9 comma 32)
Le pubbliche amministrazioni (e quindi i direttori generali) potranno  decidere di non rinnovare gli incarichi di livello dirigenziali anche in assenza di una valutazione negativa e di conferire al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore.
Turn over. (Art. 9 comma 8)
Nessuna modifica che chiarisca l’esclusione della sanità dal blocco del turn over come si era ventilato nelle settimane scorse. Salvo precisazioni, quindi, anche il Ssn sarà soggetto al blocco del turn over fiino al 2015.
Salvi i precari della ricerca (art. 9, comma 28)
Gli enti di ricerca vengono esclusi dallle restrizioni per i contratti a tempo determinato, o con convenzioni ovvero per contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di formazione e altri rapporti di lavoro atipici.
 
Controlli su prestazioni di invalidità
(art. 10, comma 3)
Il testo approvato non prevede più l’innalzamento all’85% della percentuale di invalidità necessaria per godere di determinati servi e prestazioni sociali, mentre restano le misure finalizzate a incrementare le verifiche e i controlli per combattere il fenomeno dei “falsi invalidi”. In particolare si prevede un numero minimo di 100 mila verifiche nel 2010 che dovrà salire a 250mila nel 2011. Puniti i medici che certificano false invalidità. Oltre alle sanzioni e alle responsabilità penali e disciplinari già previste, il medico che certifica una falsa invalidità sarà obbligato al risarcimento del danno nei confronti della società assicuratrice.

 

15 luglio 2010
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