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Enti vigilati dal Ministero. Alla Camera iniziato esame decreto di riorganizzazione


A fine giugno scade la delega del Governo sullo Schema di decreto legislativo di riorganizzazione degli enti vigilati dalla Salute. Entro tale data il Parlamento dovrà esprimere un parere. La Commissione Affari Sociali, tra i mugugni dei parlamentari per il poco tempo a disposizione, ha iniziato l’esame.  

20 GIU - Il ministro per i rapporti con il Parlamento, Piero Giarda, il 7 giugno 2012, ha trasmesso alle commissioni competenti, Affari sociali e Bilancio, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute. Ieri la Commissione Affari Sociali della Camera ha iniziato l’esame dello schema di decreto legislativo. 
I lavori si sono aperti dalla relazione del presidente della Commissione Giuseppe Palumbo, Pdl, facendo presente che dalla “documentazione inviata non risulta tuttavia l'intesa con la Conferenza unificata, ma ciò nonostante, avuto riguardo al termine stabilito per l'esercizio della delega conferita al Governo” ossia il 30 giugno 2012 “il presidente della Camera ha proceduto all'assegnazione dello schema di decreto legislativo in titolo, richiamando peraltro l’esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente sul provvedimento prima che il Governo abbia provveduto ad integrare nel senso indicato la richiesta di parere”. 

 
Passando dunque all'analisi del contenuto dello schema di decreto legislativo Palumbo ha rilevato che esso si compone di cinque capi e di ventiquattro articoli. “Il capo I (articoli da 1 a 8) disciplina il riordino dell'Istituto superiore di sanità. 
In particolare, l'articolo 1 prevede che l'attività dell'Istituto venga programmata attraverso un piano triennale di attività, aggiornato annualmente”.
Il relatore ha fatto presente, quindi, che “per la prima volta l'articolo 2 prevede che l'Iss disciplini le proprie funzioni attraverso uno statuto che, come evidenziato dalla relazione illustrativa, ne dovrebbe costituire il documento fondamentale, rafforzandone l'autonomia e la posizione ordinamentale”. Palumbo ha poi osservato che il testo non chiarisce se il Cnt e il Cns continueranno a risultare solo collocati presso l'Iss o se invece diventeranno aree operative dell'Iss pur dotate di autonomia. 
il relatore rileva quindi “che sono previsti poteri sostitutivi, in caso di mancata costituzione degli organi o in caso di loro impossibilità di funzionamento, in capo ad un commissario straordinario nominato dal Ministro della salute con proprio decreto per un periodo massimo di dodici mesi, che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Lo statuto è deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Iss, sentito il Comitato scientifico, ed emanato con decreto ministeriale”.
L’articolo 3 definisce lo strumento regolamentare della vita amministrativa e gestionale dell'Istituto. 
I regolamenti dell'Istituto vengono deliberati dal Consiglio di amministrazione e adottati dal Presidente. Palumbo ha illustrato l'articolo 4 che “disciplina gli organi dell'istituto prevedendone le modalità di nomina, la composizione e le funzioni fondamentali”. Questi sono: il Presidente che dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta; il Consiglio di amministrazione – nominato dal Ministro della salute, dura in carica quattro anni ed è composto da cinque membri (oggi sono nove); il Comitato scientifico, composto dal Presidente e da dieci esperti (oggi sono diciotto) e il Collegio dei revisori dei conti che dura in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi ed un membro supplente. L'articolo 5 riguarda il direttore generale, non più annoverato tra gli organi dell'Istituto, nominato dal Ministro della salute su proposta del Presidente, sentito il Consiglio di amministrazione. I successivi articoli 6 e7 disciplinano, rispettivamente, le incompatibilità degli organi dell'Istituto e del direttore generale e la prorogatio degli organi in carica sino all'insediamento dei nuovi. L'articolo 8 abroga interamente le fonti normative incompatibili con il nuovo ordinamento dell'Iss.
Il capo II (articoli da 9 a 16) è dedicato al riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali (Izs). Entrando nel merito dell’articolo 9 Palumbo ha riferito che questo “attiene alle modalità per l'esercizio delle funzioni degli Izs”, mentre l'articolo 10 “definisce le competenze delle regioni e dello Stato in relazione alla disciplina degli Izs: la materia in esame, infatti, rientra da una parte e per alcuni profili nell'ambito di quelle rimesse alla competenza esclusiva dello Stato”.
L'articolo 11 qualifica “come organi degli Izs, stabilendone i compiti e le modalità di nomina: il consiglio di amministrazione che svolge sia la funzione di legale rappresentante dell'Istituto sia quella di responsabile scientifico, è nominato dal presidente della regione dove l'Istituto ha sede legale, sentito il Ministro della salute e il collegio dei revisori dei conti”.
L'articolo 12, ha riferito il relatore “prevede che entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui all'articolo 10 il consiglio di amministrazione di ciascun istituto provveda alla revisione del proprio statuto ed approvi il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi e le relative dotazioni organiche”.
L'articolo 13 rimette ad un decreto del Ministro della salute la “costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Comitato di supporto strategico presso il Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute”.
Gli articoli 14 e 15 disciplinano, rispettivamente, i controlli e le disposizioni transitorie applicabili in caso di mancata costituzione degli organi o di impossibilità di funzionamento degli stessi e l'articolo 16 dispone l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con il provvedimento in esame.
Passando all’esame del capo III (articoli da 17 a 19) questo concerne il riordino dell'Agenas. Ma qui “tenuto conto della recente riorganizzazione intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 2011”, gli interventi sono “puntuali” e limitati.
Alla Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt) è dedicato il capo IV (articoli da 20 a 23) e così l'articolo 20 prevede il riordino della Lilt “qualificata come ente pubblico su base associativa” e per questo la lega deve adeguare “il proprio statuto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, con deliberazione del Consiglio direttivo nazionale, approvata con decreto del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze”. L'articolo 21 qualifica quali organi centrali della Lilt il Consiglio direttivo nazionale (di cinque membri contro i quindici attuali”; il presidente nazionale e il Collegio dei revisori dei conti.
L'articolo 22 stabilisce l'articolazione della Lilt in una sede centrale e in sezioni provinciali, “qualificate come organismi associativi autonomi privati le quali, nell'ambito della propria autonomia, possano costituire, a livello regionale, l'Unione delle sezioni provinciali, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della sede centrale della Lilt”. Alla lega è riconosciuta la possibilità di costituire una fondazione non avente scopo di lucro, per il perseguimento delle attività istituzionali. 
L'articolo 23 prevede il rinnovo degli organi dell’ente “entro trenta giorni dall'approvazione del nuovo statuto e, in mancanza, la nomina di un commissario straordinario da parte del Ministro della salute per un periodo massimo di dodici mesi, entro il quale dovranno essere nominati gli organi di amministrazione”.
Infine, il capo V si compone del solo articolo 24, che contiene la clausola di invarianza degli oneri finanziari.
 
Successivamente alla relazione di Palumbo si è svolto il dibattito con gli interventi dei parlamentari membri della Commissione.
“Lo Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute – ha detto la deputata radicale Maria Antonietta Farina Coscioni – per il quale il Governo ha chiesto il parere alla Commissione Affari sociali deve essere necessariamente promulgato entro il 30 giugno prossimo, cioè entro i prossimi 11 giorni, ma non essendovi al momento alcuna norma che consenta la proroga del termine già prorogato dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, la Commissione dovrebbe prenderne atto e invitare il Governo a voler procedere con gli atti necessari affinché il decreto legislativo sia adottato nei termini e con le modalità espressamente previste dalla legge e non invece come un atto che ab origine le vorrebbe eludere, con l’aggravante di svilire le prerogative del Parlamento”.
 
Anna Miotto del Pd ha evidenziato come il lavoro svolto dalla Commissione “con riferimento al più volte richiamato Atto del Governo n. 410 sia stato poi vanificato in quanto non è stato emanato il decreto legislativo di riordino degli enti vigilati dal Ministero della salute”. 

Ora, la Commissione – ha fatto notare la deputata del Pd – ha a propria disposizione “meno di dieci giorni per esprimersi sul nuovo schema di decreto legislativo che meriterebbe, invece, un esame molto più approfondito vista la complessità delle tematiche ivi trattate”.
Per questo la Miotto fa presente “di nutrire forti perplessità su alcuni punti in particolare, tra i quali il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali (Izs) e quello della Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt)”. 
E quindi ha concluso la Miotto “quando si affronta un tema così importante quale è, appunto, quello della riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, non si può agire esclusivamente in un'ottica di razionalizzazione e di risparmio trascurando di trattare taluni aspetti rilevanti quali i poteri di indirizzo e di vigilanza nei confronti degli enti stessi”.
 
Laura Molteni (LnP) ha chiesto al rappresentante del Governo di “chiarire quali siano le modalità di nomina negli enti vigilati e in quali atti si estrinsechino i poteri di vigilanza del Ministero della salute verso i predetti enti”.
 
Per Paola Binetti (Udc), intervenendo sul metodo prima ancora che nel merito del provvedimento, ha suggerito “dato il breve tempo a disposizione per l'adozione del parere di sua competenza, che la Commissione proceda in via quasi esclusiva all'esame dello schema di decreto legislativo in titolo”. 
E a questo proposito ha fatto notare “come la Commissione dedichi tempo ai numerosi provvedimenti iscritti all'ordine del giorno, la maggior parte dei quali ha oggettivamente scarse possibilità di trasformarsi in legge, dovendo conseguentemente comprimere l'esame di un provvedimento di grande rilevanza – quale è, appunto, quello in oggetto – in un momento storico in cui, peraltro, il Parlamento viene esautorato dal Governo”.

20 giugno 2012
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