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Ecco le novità del contratto per i medici del privato. La nota di Aris


16 GIU - Raggiunta l’intesa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per i medici dipendenti da strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali gestite da enti e congregazioni religiose. ARIS e CIMOP hanno siglato l’accordo questa mattina, lunedì 16 giugno. Il nuovo contratto entrerà in vigore successivamente alla ratifica dei rispettivi organi deliberanti.
 
L’accordo giunge al termine di un confronto che si è protratto per oltre due anni.
Si tratta di un accordo molto complesso e innovativo - sottolinea Aris in una nota - la cui disciplina normativa, attraverso l’introduzione della qualifica dirigenziale, realizza una sostanziale uniformizzazione del rapporto di lavoro dei medici della sanità privata con quello dei medici del SSN.
 
Il nuovo contratto – che ha un campo di applicazione molto ampio essendo applicabile ai rapporti di lavoro intercorrenti tra le Strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali di diritto privato – si riferisce al periodo 2020-2023 e produrrà effetto dalla data di stipula del CCNL definitivo. I nuovi valori tabellari decorreranno dal 1° luglio 2020.
 
Inoltre, al fine di risarcire i lavoratori del disagio derivante dalla ritardata sottoscrizione del contratto collettivo, sarà riconosciuta una somma una tantum (esente da imposizione) di euro duemilacinquecento, da erogare in due tranches con le retribuzioni del mese di agosto 2020 e del mese di novembre 2020.
 
Numerose le novità contenute nel nuovo contratto. Tra le altre novità figura l’inquadramento del personale medico dipendente come dirigente con conferimento di incarichi in relazione alle diverse responsabilità. Gli incarichi sono a termine ed hanno una durata da tre a cinque anni con facoltà di rinnovo o revoca; il rinnovo o meno dell’incarico è disposto dal datore di lavoro unilateralmente e discrezionalmente, a seguito di una valutazione dei risultati ottenuti, in relazione al conseguimento o meno degli obiettivi e programmi, nonché al livello di efficacia, efficienza ed economicità raggiunto. 
 
Come per i dirigenti del SSN le tipologie di incarico conferibili ai medici sono le seguenti: incarico di direzione di struttura complessa (tra cui è ricompreso l’incarico di direttore sanitario e l’incarico di direttore di dipartimento); incarico di direzione di struttura semplice; incarico di natura professionale anche di alta specializzazione; incarico di natura professionale a dirigenti con meno di cinque anni di servizio nella stessa struttura sanitaria.
 
Qualche novità anche nella regolamentazione dell’esclusività. Il rapporto di lavoro del dirigente medico può essere esclusivo o non esclusivo. Al momento dell’assunzione è la struttura sanitaria a definire se il rapporto di lavoro con il dirigente medico è esclusivo o meno. Il passaggio dal rapporto esclusivo a quello non esclusivo è rimesso alla libera scelta del dirigente medico (il quale comunica l’opzione entro il 30 novembre) mentre il passaggio dal rapporto non esclusivo a quello esclusivo è definito di comune intesa tra le parti e decorre dal gennaio successivo, salvo diverso accordo. Ai medici esclusivisti viene riconosciuta una specifica indennità.
 
Il rapporto dei dirigenti medici può inoltre prevedere lo svolgimento di attività libero professionale, anche di carattere istituzionale, al di fuori dell’orario di lavoro, secondo particolari modalità:
- attività libero professionale istituzionale, svolta in favore di pazienti non SSN, che – senza scegliere il professionista o l’equipe – si rivolgono direttamente alla Struttura sanitaria per ottenere prestazioni libero professionali. Si considerano tali anche le prestazioni richieste dal datore di lavoro ai dirigenti, ad integrazione dell’attività istituzionale e in via eccezionale e temporanea, allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive.
- attività libero professionale intra-moenia, svolta – ove l’organizzazione della struttura lo consenta – da tutti i medici in regime di esclusività, in orari concordati consensualmente tra medico e datore di lavoro, nel rispetto delle normative nazionali e regionali nonché del regolamento interno;
- attività libero professionale extra-moenia, svolta presso altre strutture purché non si determini conflitto di interessi.
 
Le voci componenti il trattamento economico prevedono un aumento retributivo pari a circa il 17% in favore di tutti i medici che diventa del 25% per i soli medici esclusivisti (ai quali quindi è riconosciuto un ulteriore 8%). Al fine di sanare una anomalia dei precedenti contratti collettivi, il valore orario della prestazione resa dai medici a tempo definito è stato equiparato a quello dei medici a tempo pieno, superando così una incomprensibile differenziazione della valorizzazione delle relative prestazioni. Sono poi previste delle indennità aggiuntive.
 
Per quanto riguarda l’orario di lavoro viene data maggiore attenzione alla durata, con particolare attenzione alle novità legislative e vengono introdotte anche le clausole elastiche relative all’aumento della durata dell’orario di lavoro.
 
In ragione della qualifica dirigenziale riconosciuta ai medici ed in analogia a quanto previsto per i medici del SSN, eventuali protrazioni dell’orario si intendono compensate dal trattamento economico complessivo nonché dalla retribuzione di risultato laddove esistente. Si prevede infatti che l’orario eccedente il normale orario settimanale darà luogo a retribuzione straordinaria solo nei casi espressamente previsti dall’art.19. Viene migliorata la disciplina della pronta disponibilità, chiarendo alcuni aspetti controversi ed affermando il principio per cui il dirigente medico chiamato in servizio durante la reperibilità deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle ore di riposo.
 
Migliorata, infine, la disciplina dello sciopero integrata con alcune importanti previsioni quali ad esempio la necessità di garantire le prestazioni indispensabili relative a terapie chemioterapiche, radioterapiche ed assimilabili, programmate e non dilazionabili senza danni per i pazienti, mediante il mantenimento in servizio di tutto il personale necessario per garantire tali prestazioni.

16 giugno 2020
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