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Pubblicità sanitaria. Breton (UE): “I divieti normativi non ledono la concorrenza”. Il plauso di Rossi (Omceo Milano)


"Il fatto che una normativa non abbia comportato un aumento dei procedimenti disciplinari in materia pubblicitaria, e non abbia comportato l'interruzione delle pratiche commerciali degli operatori sanitari, può suggerire che tale normativa sia sufficiente a garantire il raggiungimento del suo obiettivo, e non va oltre quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo perseguito". Lo ha ribadito il Commissario europeo al mercato interno rispondendo al quesito della deputata boem Konecna. Rossi e Senna: “Giuto intervento contro la pubblicità sanitaria propagandistica, irrealistica e suggestiva”.

04 OTT -

La pubblicità promozionale dei servizi e dei prodotti sanitari è vietata dalla legge quando inganna o suggestiona i pazienti e al contempo calpesta la dignità professionale dei medici. Questo quanto stabilito dalla legge italiana (il comma 525 della L. 145 del 2018), e confermato dal Commissario Europeo al mercato interno, Thierry Breton, in una risposta scritta ad un quesito sul tema avanzato dalla deputata boema, Katerina Konecna.

Qui la commissione spiega innanzitutto come la normativa nazionale che vieta la pubblicità propagandistica, irrealistica e suggestiva dei servizi sanitari, pur autorizzando la pubblicità informativa, "non può qualificarsi come divieto generale e assoluto di qualsiasi tipo di pubblicità dei servizi sanitari, se non limita la possibilità per la persona che esercita l'attività di farsi conoscere dalla sua potenziale clientela e di promuovere i suoi servizi".

"La pubblicità promozionale per i servizi sanitari che inganna i pazienti promuovendo cure mediche non idonee e/o non necessarie, può pregiudicare la tutela della salute e compromettere la dignità degli operatori sanitari, che sono obiettivi di pubblico interesse".

Infine, conclude la commissione, "il fatto che una normativa non abbia comportato un aumento dei procedimenti disciplinari in materia pubblicitaria, e non abbia comportato l'interruzione delle pratiche commerciali degli operatori sanitari, può suggerire che tale normativa sia sufficiente a garantire il raggiungimento del suo obiettivo, e non va oltre quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo perseguito".

La risposta dello scorso 18 agosto, è stata oggi ripresa dal presidente dell'Omceo Milano, Roberto Carlo Rossi: “In Italia la questione assume una particolare rilevanza perché periodicamente assistiamo a tentativi di smontare il comma 525. In realtà, quanto prescritto dalla normativa italiana, che abbiamo fortemente contribuito a proporre, insieme alla Commissione Albo Odontoiatri (Cao) Nazionale e alle principali associazioni di categoria, Associazione Nazionale Dentisti Italiani (Andi) in particolare, non ledono il diritto alla concorrenza e men che meno vietano la pubblicità sanitaria ma pongono solo dei limiti ben precisi alla pubblicità propagandistica, irrealistica e suggestiva”.

Periodicamente – prosegue Andrea Senna, Vicepresidente Omceomi - ci ritroviamo di fronte a emendamenti che cercano di eliminare questo divieto introdotto per evitare che il cittadino/paziente venga condizionato nella sua libera e ragionata scelta su ciò che è bene per la sua salute dalle logiche del libero mercato senza regole. Soprattutto in campo odontoiatrico – prosegue Senna – ben prima che entrasse in vigore la legge abbiamo assistito a forme di pubblicità improprie che proponevano messaggi commerciali stile discount, con sconti sulle prestazioni e offerte 3 x 2”.  



04 ottobre 2022
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