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Cosa copre l'RC professionale studi medici?

di Riccardo Cantini

Approfondiamo bene le coperture che vengono offerte dalla RC professionale studi medici. Cosa rimane fuori? E come integrarle?

29 MAR -

Come ormai è noto da tempo, la Legge Gelli-Bianco impone, nell’ambito delle professioni sanitarie, l’obbligo di stipulare una copertura di responsabilità civile professionale. Ma esattamente cosa copre una polizza di RC professionale studi medici? E cosa rimane fuori dalla copertura? E’ infine possibile integrare tale contratto con altre garanzie o polizze aggiuntive?

L'Art.10 della Legge Gelli-Bianco
Riportiamo di seguito innanzitutto ciò che è espressamente scritto nell’Art.10 della Legge, dedicato per l’appunto all'”Obbligo di assicurazione“. Parafrasando all’incirca quanto è riportato nel comma 1, le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private – e quindi anche tutti gli studi medici specialistici – devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera, nonché per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica. Tali strutture hanno anche l’obbligo di stipulare polizze assicurative o di adottare altre analoghe misure per la copertura della responsabilità civile professionale, ferma restando la possibilità di rivalersi – in caso di dolo o colpa grave – nei confronti dell’esercente la professione sanitaria.

RC professionale, RCT ed RCO

Da quanto emerge dalla lettura dell’Art.10 comma 1 della Legge Gelli-Bianco, risulta evidente che le coperture obbligatorie per gli studi medici e specialistici sono tre. Non è sufficiente, cioè, la sola RC professionale studi medici per essere in linea con quanto richiesto dalla normativa attuale. Oltre le tutele patrimoniali di tipo professionale, vanno attivate anche le coperture generiche di responsabilità civile verso terzi (RCT) e quelle di responsabilità civile verso i prestatori d’opera (RCO). Ma di cosa si tratta esattamente?

La responsabilità civile verso terzi (RCT)
L’RC professionale – come in genere riportato dalle Condizioni Generali di Assicurazione – riguarda ciò che si è tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), in quanto civilmente responsabili per morte, lesioni o danneggiamento di beni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di errori commessi durante l’esercizio della professione.
L’RCT in un certo senso integra la copertura di responsabilità civile professionale. La integra nel senso che include ciò che si è tenuti a pagare a titolo di risarcimento, in quanto civilmente responsabili, in conseguenza di azioni o fatti non legati all’aspetto professionale.
Facciamo un esempio. Se un paziente dello studio medico dovesse cadere in sala d’aspetto, ad esempio per colpa di una sedia barcollante, rompendosi una gamba, potrebbe chiedere il risarcimento dell’eventuale danno subito. Un danno, quest’ultimo, chiaramente non dipeso da errori di tipo professionale.

La responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO)
L’RCO, analogamente all’RCT, copre ciò che si è tenuti a pagare a titolo di risarcimento, in quanto civilmente responsabili, nei confronti dei propri prestatori d’opera (lavoratori dipendenti, tirocinanti, collaboratori). Se è pur vero che il datore di lavoro ha l’obbligo di assicurare i propri dipendenti tramite l’INAIL, la garanzia RCO mette maggiormente al riparo il datore di lavoro.

È infatti possibile che l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro eserciti una rivalsa nei confronti del datore di lavoro, nel caso in cui, ad esempio, vi sia una condanna penale dello stesso. Inoltre, è anche possibile che la richiesta di risarcimento del lavoratore – ad esempio in caso di gravissimo o mortale incidente – ecceda i massimali previsti dall’INAIL. In entrambi i casi l’RCO si rivela uno strumento assicurativo necessario per la serenità dello studio medico.

Ma come combinare sapientemente le tre garanzie RC? La cosa migliore è quella di affidarsi ai professionisti della consulenza. SanitAssicura, ad esempio, fornisce un servizio personalizzato di analisi del rischio, in grado di soddisfare con precisione le esigenze dei propri clienti

Riccardo Cantini



29 marzo 2023
© Riproduzione riservata

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