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Tfr. Anaao: "Niente restituzione, ma ripristino delle condizioni ante decreto Tremonti"


Lo chiarisce il sindacato in una circolare inviata agli iscritti che fa il punto dopo la pubblicazione in Gazzetta del decreto legge n. 185 del 29 ottobre 2012 con il quale è stata recepita la sentenza della Corte Costituzionale che ha decretato l'illegittimità della legge "Tremonti" del 2010.

06 NOV - Ecco il testo della circolare:

Con il decreto legge n. 185 del 29 ottobre 2012, di cui si allega il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il Governo ha recepito la sentenza della Corte Costituzionale abolendo in toto la disposizione della legge Tremonti (art.12 DL 78/2010) che faceva transitare tutti i dipendenti pubblici dal TFS al TFR a partire dal 1 gennaio 2011.
Pur di non pagare il 2,5% sull'ottanta per cento delle retribuzioni (ovvero il 2% lordo dell'intera massa retributiva), il Governo ha smontato la mini-riforma della liquidazione contenuta nella dispo-sizione dichiarata illegittima.
 
Gli effetti del decreto legge sono i seguenti:
- non si dà luogo alla restituzione del 2% lordo nelle prossime buste paga e parimenti non si restituiscono i prelievi effettuati a partire dal 1 gennaio 2011.
- si ripristina per i dipendenti assunti prima del 2001 il sistema di calcolo (decisamente più favorevole) sulla liquidazione.
 
La liquidazione pertanto sarà calcolata (per gli assunti prima del 2001) con la formula abituale del TFS: 1/15 dell'ottanta per cento dell'ultima retribuzione annua moltiplicato per gli anni di servizio o riscattati, mentre con la riforma Tremonti tale formula si esauriva al 31.12.2010 a cui si aggiungeva una quota del TFR a partire da tale data.
 
Il blocco delle retribuzioni aveva reso la differenza contenuta, ma a regime il TFS è più favorevole perché aumenta automaticamente con l'anzianità, con le progressioni di carriera (scatto al 5° anno di esclusività e posizione, scatto al 15° anno dell'esclusività, progressione della posizione per ac-quisizione di incarichi di struttura semplice e complessa, indennità di incarico per struttura complessa) che se acquisite vengono riferite all'intero arco della carriera.
 
Parimenti vengono moltiplicati per tutti gli anni di servizio gli aumenti contrattuali. In definitiva il TFS è un calcolo retributivo che ha come base l'ultima retribuzione, mentre il TFR è un calcolo contributivo che valorizza i versamenti effettuati nell'arco dell'intera vita lavorativa con le penaliz-zazioni già evidenti per il calcolo della pensione.
 
In effetti il provvedimento produce un costo che lo stesso DL quantifica in 20 milioni di euro annui a regime dal 2015.
 
Tuttavia il decreto, che politicamente rappresenta una prima consistente retromarcia rispetto alle selvagge e rapaci riforme previdenziali di questi anni, presenta alcuni lati oscuri.
 
Se per gli assunti prima del 2001 la vicenda può essere archiviata con una certa soddisfazione in quanto il minor introito immediato è ben compensato da un maggior accantonamento, per gli assunti, dopo il 2001 il provvedimento è dannoso e beffardo.
 
Se è vero che le regole sono rimaste invariate per gli assunti dopo il 2001, e che a questi ultimi non si applichi formalmente la trattenuta del 2,50% a carico del lavoratore in regime di TFS, l'art. 1, comma 3, del D.P.C.M. 20 dicembre 1999 prevede che la loro retribuzione lorda venga comunque ridotta in misura pari alla medesima trattenuta “per assicurare l'invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali” rispetto ai dipendenti rimasti in regime di TFS.
 
In altri termini, questi colleghi sono assoggettati formalmente al sistema di calcolo del TFR, ma dalla loro retribuzione viene comunque decurtato di fatto un importo pari alla trattenuta del 2,50% applicata ai dipendenti in regime di TFS. In mancanza di contrarie indicazioni nel decreto legge, che non detta alcuna disposizione rispetto ai dipendenti assunti dopo il 2001, nei confronti di questi ultimi il prelievo del 2,50% continua a perpetuarsi con una evidente la disparità di trattamento tra pubblico e privato. Per quale motivo i dipendenti pubblici dovrebbero contribuire di più, pagando di tasca propria ciò che nel privato è dato dal datore di lavoro, per avere la medesima prestazione?
 
E' la solita attenzione ai giovani di cui si vantano incredibilmente molti esponenti del Governo. Per coloro che sono andati in pensione durante la vigenza della Tremonti (2011-2012) è previsto il ricalcalo d'ufficio entro un anno della liquidazione.
 
Il decreto poi si affanna a precisare l'estinzione dei processi pendenti e delle sentenze di primo grado.
Nulla è innovato per le trattenute indebite del 5% e del 10% quale contributo di solidarietà sulla quale il governo pare abbia previsto un DPCM .
 
INDICAZIONI OPERATIVE PER GLI ASSOCIATI
1. Diventa inefficace l'invio di diffide e richiesta di restituzione per il prelievo del 2.5% sul TFR del periodo 2011-2012 organizzato dalla nostra sigla e da molti altri sindacati.
2. L'Anaao Assomed sta approfondendo l'eventualità di ricorsi pilota per gli assunti dopo il 2001 per il recupero del prelievo del 2,5%.
3. Per quanto riguarda il contributo di solidarietà per i redditi superiori a 90.000 resta valida la diffida alle aziende a effettuare il prelievo e l'utilità della richiesta di rimborso da inviare entro il 31 dicembre 2012 con le modalità già esplicitate. 

06 novembre 2012
© Riproduzione riservata

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