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Concorso straordinario per farmacie. Mnlf scrive a Balduzzi per chiedere chiarimenti


Dopo la Fofi e i giovani farmacisti, anche i non titolari aderenti al Movimento nazionale liberi farmacisti si rivolgono al ministro per sollecitare alcuni chiarimenti ed esprimere perplessità sulle modalità di partecipazione al concorso straordinario per l’assegnazione di nuove sedi farmaceutiche.

15 NOV - “Nei bandi pubblicati, Liguria e Lazio, si ripete una matrice che appare avere una stessa origine interpretativa, certamente auspicabile per una gestione omogenea delle procedure che però s'infrange nei tempi d'emissione dei bandi”. Ad affermarlo, con riferimento al concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche previsto dal Decreto Cresci Italia, è il Movimento nazionale liberi farmacisti (Mnlf), in una lettera indirizzata al ministro della Salute, Renato Balduzzi, per “richiede alcuni chiarimenti ed esprime perplessità sulle modalità di partecipazione”.

Infatti, spiega il Mnlf, “risulta incomprensibile come i candidati possano scegliere con capacità le regioni a cui avanzare le proprie candidature (due) se gli stessi bandi vengono emessi in date diverse e quindi con scadenze diverse, oltretutto con scarse o nulle informazioni sulla totalità delle sedi poste a concorso prima dell'uscita dei bandi stessi”.

Il Movimento chiede inoltre “se i farmacisti regolarmente laureati ed abilitati, ma non iscritti all'Ordine Professionale possono partecipare al concorso straordinario così come previsto dal regolamento di attuazione dell' art. 4 D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 che al punto 4 recita: ‘La mancata iscrizione all'albo professionale non preclude la valutazione del titolo, quando l'iscrizione stessa non sia obbligatoria per l'esercizio dell'attività espletata’”. Secondo il Movimento, infatti, “la partecipazione al concorso non prevede automaticamente l'esercizio dell'attività espletata, questa sarà tale solo in caso di vincita della sede farmaceutica. La non iscrizione all'Ordine da parte di lavoratori non direttamente impiegati in farmacia (informatori scientifici) è spesso dovuta all'obbligo d'iscrizione all'Ente previdenziale di categoria e agli oneri che ciò comporta”.

Altro punto su cui si chiede chiarezza è quello relativo al limite dei cinque anni delle eventuali specializzazioni o corsi di perfezionamento. “Tale limite – si legge nella lettera a Balduzzi . non compare in nessuna legge, non è presente nella legge 8 novembre 1991, n. 362, ne nel DPCM 30 marzo 1994, n. 298. Possiamo condividere il limite dei 10 anni per le pubblicazioni, ma risulta incomprensibile il limite dei cinque anni per le specializzazioni o i corsi di perfezionamento. I corsi di perfezionamento o le specializzazioni sono corsi che durano mesi o anni (vedi la specializzazione in farmacia ospedaliera), essi hanno tutti un costo molto elevato che possono permettersi solo coloro che vengono sostenuti dalle loro famiglie (il lavoro non si concilia con corsi che hanno frequenza obbligatoria) e di fatto tali corsi se li possono permettere solo famiglie facoltose o titolari di farmacia. Al massimo un farmacista non titolari potrà permettersi di partecipare ai corsi ECM (esclusi dalla valutazione del concorso straordinario) o a un corso di perfezionamento quando avrà ottenuto una più che sufficiente autonomia economica”.

Infine, per il Mnlf è “eccessiva l'esclusione di quel candidato che non indica nella sua domanda tante preferenze quante sono le sedi a concorso. Anche tale disposizione risulta arbitraria, il fine di avere una sollecita assegnazione delle sedi potrebbe essere raggiunto con meccanismi diversi e meno "punitivi" per i candidati”.
 

15 novembre 2012
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