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Colpa lieve. Cosa cambia per i medici con la sentenza della Cassazione

di Francesca Stefanutti

E' probabile che la recente sentenza della Corte Suprema incida favorevolmente sui medici. Tuttavia non si comprende quali siano le linee guida a cui fare riferimento. Inoltre, desta perplessità il fatto che, se in sede penale perde rilevanza la colpa lieve, la stessa permane in sede civile ai fini risarcitori

05 FEB - Con sentenza, depositata il 31 gennaio 2013 n.2, la IV sezione penale, la Corte di Cassazione, in linea con l’art. 3 della legge Balduzzi n.189/2012, ha depenalizzato la colpa lieve del medico, annullando con rinvio la condanna per omicidio colposo nei confronti di un chirurgo che nell’esecuzione di un intervento di ernia del disco, aveva leso dei vasi sanguigni provocando il decesso del paziente.
 
Tale decisione, annunciata dalla notizia di decisione, si fonda sul principio (espresso dalla Legge Balduzzi) che la colpa lieve da parte del sanitario non ha rilievo in sede penale qualora l’attività del medico “si attenga a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica”.
 
Si alleggerisce quindi il peso della responsabilità penale sui medici accusati di “malpractice” e sempre più spesso bersaglio di denunce da parte dei pazienti o dei loro aventi causa tali da determinare l’ampliamento del fenomeno della c.d. “medicinadifensiva”, che consiste nella modifica del comportamento professionale dei medici – soprattutto di quelli specialistici - a causa del timore di procedimenti giudiziari.
 
In particolare, la questione esaminata dalla Corte consisteva nel determinare se “l’art.3 della legge 8 novembre 2012 n.189 abbia determinato la parziale abrogazione delle fattispecie colpose commesse dagli esercenti le professioni sanitarie”.
 
In risposta a quanto sopra, la Cassazione ha risposto affermativamente, ritenendo che “la nuova normativa ha parzialmente discriminalizzato le fattispecie colpose in questione; con conseguente applicazione dell’art.2 c.p.”, che consente l’applicazione della norma più favorevole al reo.
 
Precisa la Corte: “L’innovazione esclude la rilevanza penale delle condotte connotate da colpa lieve, che si collochino all’interno dell’area segnata da linee guida o da virtuose pratiche mediche, purché esse siano accreditate dalla comunità scientifica. In applicazione del suddetto principio è stata annullata con rinvio la condanna per omicidio colposo nei confronti del chirurgo che nell’esecuzione dell’intervento di ernia discale recidivante, aveva leso vasi sanguigni con conseguente emorragia letale”.
 
Al giudice di merito è stato chiesto di riesaminare il caso per determinare se esistono linee guida o pratiche mediche accreditate afferenti all’esecuzione dell’atto chirurgico in questione, se l’intervento eseguito si sia mosso entro i confini segnati da tali direttive e, nell’affermativa, se nell’esecuzione dell’atto chirurgico vi sia stata colpa lieve o grave.
 
Ma quali sono gli aspetti di dubbia interpretazione di tale decisione con riferimento all’ applicazione della legge Balduzzi?
 
In primis, allo stato attuale non si comprende quali siano le linee guida a cui fare riferimento e soprattutto quale sia l’Organo che abbia il compito di accreditare le Linee Guida e le cd. “ pratiche virtuose”.
 
Inoltre, ciò che desta perplessità riguarda in fatto che se in sede penale perde rilevanza la colpa lieve, la stessa permane in sede civile ai fini risarcitori.
 
Ed infatti l’art.3 della legge cit., nell’escludere la responsabilità penale per colpa lieve, stabilisce che: “ resta comunque fermo l’obbligo di cui all’art.2043 c.c.. Il Giudice anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”, ovvero del rispetto delle linee guida e delle buone pratiche accreditate.
 
Pertanto se da una parte appare probabile che la Cassazione muovendosi in sintonia con la legge Balduzzi inciderà favorevolmente nei confronti dei medici anche sull’ammontare dei risarcimenti, ancorando l’entità dei risarcimenti ad una valutazione della colpa ( circostanza a mio parere discutibile), non si comprende il richiamo all’art.2043 c.c.,attesa la natura contrattuale della responsabilità sanitaria a partire dalla nota sentenza n.589/1999 della Corte di Cassazione.
 
Senz’altro la intenzione del legislatore era però quella di dettare un parametro per la determinazione del risarcimento se si è fatta salva l’applicazione dell’art. 2043 c.c. – come a voler richiamare un principio cardine per la determinazione della responsabilità – dimostrando però di ignorare il concetto secondo cui la responsabilità sanitaria si colloca ormai pacificamente nell’ambito di quella contrattuale, con tutte le conseguenze giuridiche nell’ambito della valutazione della colpa.
 
Francesca Stefanutti
Avvocato, Studio Legal Grounds

05 febbraio 2013
© Riproduzione riservata

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