Quotidiano on line
di informazione sanitaria
Venerdì 29 MARZO 2024
Lavoro e Professioni
segui quotidianosanita.it

Orari farmacie. Cassazione: "Illegittimi gli accordi limitativi della facoltà di apertura"


La Corte si è pronunciata sulla sanzione disciplinare comminata a un farmacista che aveva tenuto aperta la farmacia oltre quanto previsto da un accordo tra farmacisti recepito dalla Asl. "In contrasto con i principi di legge che considerano gli orari di apertura come orari minimi". LA SENTENZA.

14 FEB - La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3080/2013, ha annullato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale comminata dall’Ordine dei farmacisti di Caserta ad un titolare di farmacia che aveva tenuta aperta la farmacia nella giornata del sabato, non rispettando un provvedimento dell’Asl di recepimento di un accordo tra farmacisti. Tale provvedimento infatti, ha spiegato la Cassazione, era illegittimo in considerazione della legge Regionale Campania in vigore al tempo dei fatti - e precedente alla modifica della legislazione statale del DL 1/2012 - che liberalizzava gli orari e turni delle farmacie e stabiliva che “Fermo restando l’obbligo di garantire il numero di farmacie di servizio, le farmacie non di  turno hanno la facoltà di restare aperte”(art. 34, comma 6, lett. b della legge regionale n.1/2007).

Una legge che portò i titolari di farmacia a stipulare un accordo – poi recepito con provvedimento dell’Asl - per disciplinare l’apertura delle farmacie. Ma, sottolinea la Cassazione, la legge campana aveva lo scopo di assicurare un servizio minimo, ma non anche di impedire l’apertura degli esercizi al di fuori degli orari stabiliti dalla stessa legge”. Nei fatti, dunque, il titolare di farmacia, tenendo aperto l’esercizio di sabato, ha violato un'intesa liberamente raggiunta con gli altri farmacisti e non una norma di legge. E, prosegue la Corte, “non può costituire comportamento illegittimo - e, quindi, tanto meno sanzionatale in via disciplinare - per un appartenente ad un ordine professionale avvalersi di una facoltà riconosciuta da una norma di legge e disattendere le prescrizioni di un'intesa”.

“È opportuno precisare – ha affermato Federfarma commentando la decisione della Corte - che tale sentenza non amplia e non interpreta in senso estensivo il dettato normativo dell’attuale legge statale degli orari turni e ferie delle farmacie ma chiarisce che un accordo tra titolari di farmacia che limiti gli orari di apertura della farmacia, si pone in contrasto con i principi di legge che considerino gli orari di apertura come orari minimi. Diverso sarebbe il caso di accordi di categoria volti a coordinare le libere iniziative di ciascun titolare con i turni obbligatori stabiliti dall’autorità competente. In tal caso, un recente parere dell’Avvocatura dello Stato reso alla Regione Siciliana, in merito all’esatta applicazione del comma 8 dell’art.11 del DL 1/2012 ha affermato espressamente che la nuova normativa “non porta ovviamente ad escludere l’opportunità e praticabilità di accordi di ‘categoria’, volti a ‘coordinare’ sul territorio le libere iniziative di ciascun titolare con il contestuale obbligo di ottemperare a quanto disposto, nell’interesse , pubblico, dalle Autorità Preposte al settore”.
 

14 febbraio 2013
© Riproduzione riservata

Altri articoli in Lavoro e Professioni

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di Quotidiano Sanità.

gli speciali
Quotidianosanità.it
Quotidiano online
d'informazione sanitaria.
QS Edizioni srl
P.I. 12298601001

Sede legale:
Via Giacomo Peroni, 400
00131 - Roma

Sede operativa:
Via della Stelletta, 23
00186 - Roma
Direttore responsabile
Luciano Fassari

Direttore editoriale
Francesco Maria Avitto

Tel. (+39) 06.89.27.28.41

info@qsedizioni.it

redazione@qsedizioni.it

Coordinamento Pubblicità
commerciale@qsedizioni.it
    Joint Venture
  • SICS srl
  • Edizioni
    Health Communication
    srl
Copyright 2013 © QS Edizioni srl. Tutti i diritti sono riservati
- P.I. 12298601001
- iscrizione al ROC n. 23387
- iscrizione Tribunale di Roma n. 115/3013 del 22/05/2013

Riproduzione riservata.
Policy privacy