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Pianta organica farmacie. La legge va alla Consulta. E a Roma stop a piano della Giunta

di Paolo Leopardi

Il Tar del Veneto rinvia alla Corte la norma che attribuisce ai Comuni l’individuazione delle nuove farmacie per sospetta illegittimità costituzionale. E invece il Tar Lazio decide che il Comune ha potestà in materia ma annulla il precedente atto programmatorio della Giunta perché, secondo i giudici, doveva essere emesso dal Consiglio comunale

05 LUG - In un alternarsi di decisioni i numerosi TAR della Penisola stanno pian piano costituendo la giurisprudenza in materia di Revisioni di Pianta Organica delle farmacie (rectius: revisioni delle farmacie).
Negli ultimi giorni abbiamo potuto leggere l’ordinanza del TAR Veneto n. 713/2013, III sezione, con la quale, sospendendo il giudizio, il Tribunale ha trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale, ritenendo rilevante e non manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 (secondo periodo del primo comma) della L. 475/1968, nel testo introdotto dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 11 del D.L. n. 1 del 2012 come convertito dalla Legge n. 27 del 2012 e la questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell’art. 11 del D.L. n. 1 del 2012 come convertito dalla Legge n. 27 del 2012.
 
In sintesi, il TAR Veneto ha chiesto alla Corte Costituzionale di conoscere se il Comune, proprietario di farmacie, potesse individuare le nuove farmacie ed indicare dove le stesse dovessero essere aperte.
Ci si attendeva che detta sospensione inducesse tutte le altre magistrature interessate, a sospendere i numerosi giudizi pendenti lungo la Penisola.
 
Invece, con una decisione quanto mai rilevante, anche perché avente ad oggetto la revisione delle farmacie di Roma Capitale Il Tar Lazio, Sezione II ha deciso di non sospendere i giudizi incardinati da alcuni farmacisti romani, ritenendo la questione non fondata.
 
Affermano le citate decisioni, che “la rigida conformazione del potere dei Comuni ai parametri demografici, nel rispetto delle distanze minime, ed ai principi della riforma – volta a favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie  da parte di un più ampio numero di aspiranti, nonché di favorire le procedure per l’apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico, assicurando una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, ed un’equa distribuzione delle farmacie sul territorio garantendo l’accessibilità del servizio farmaceutico anche da quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate – preclude la possibilità di rinvenire profili di illegittimità costituzionale della norma attribuitiva ai Comuni della competenza in materia di istituzione delle nuove farmacie, sotto forma  della possibile violazione del principio di imparzialità alla luce del potenziale conflitto di interessi radicato nella veste imprenditoriale dei Comuni titolari di sedi farmaceutiche, trattandosi di disposizione attuativa del principio di sussidiarietà che di per sé  non pregiudica l’indicato principio, la cui violazione potrà al più trovare  positivo riscontro nella fase attuativa ed applicativa con riferimento alla localizzazione delle nuove sedi, cosicchè gli indicati profili di criticità richiamati da parte ricorrente al fine di dare consistenza al denunciato dubbio di illegittimità costituzionale della norma potranno assumere rilievo quali eventuali vizi di legittimità del provvedimento istitutivo delle nuove sedi individuate alla luce della nuova normativa”.
 
Detto questo sul conflitto d’interessi, viceversa, lo stesso Tar del Lazio ha ritenuto illegittimo il provvedimento di revisione delle farmacie di Roma Capitale per l’incompetenza della Giunta a deliberare  rispetto al Consiglio Comunale e ciò in considerazione del fatto che, con la revisione delle farmacie, il Comune esercita “un potere di tipo programmatorio che ha riflessi sulla pianificazione ed organizzazione del servizio farmaceutico nel territorio comunale”.
 
Quindi, per il nuovo Governo Capitolino subito una bella “gatta da pelare” in quanto dovrà “rinnovare integralmente il procedimento, da parte dell’organo fornito di competenza…”
D’altronde chi scrive aveva manifestato sin da subito il dissenso sui contenuti del “Cresci Italia” confusi e viziati sotto molti punti di vista…ora i risultati si vedono!

                                                                                                                                             
Avv. Paolo Leopardi

05 luglio 2013
© Riproduzione riservata

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