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Farmacie rurali. Tribunale di Genova: per le agevolazioni il fatturato di riferimento è al netto degli sconti al Ssn


A stabilirlo è stata la sentenza 10362/2012 che ha accolto le tesi di un titolare di farmacia rurale, di Federfarma Imperia e Federfarma Liguria sull’esatta interpretazione della legge 662/2006 che riconosce una scontistica agevolata alle rurali sussidiate con un fatturato annuo non superiore a 387.324,67 euro.

24 GEN - Le agevolazioni economiche previste dalla legge 662/2006 per le farmacie rurali con un fatturato annuo non superiore a 387.324,67 euro devono essere calcolate facendo riferimento al fatturato della farmacia rurale in regime di Ssn al netto dell’Iva e di tutte le altre trattenute del Servizio sanitario. A stabilirlo è stato il Tribunale di Genova nella sentenza 10362/2012 che ha accolto la domanda avanzata da un farmacista rurale di Imperia nel ricorso contro la Asl di riferimento e la Regione Liguria che affermavano, invece, che si dovesse si dovesse far riferimento al fatturato Ssn, al lordo degli sconti di legge.
 
Queste agevolazioni, infatti, secondo il tribunale di Genova, mirano ad aiutare "i farmacisti che, talora con apprezzabile sacrificio, presidiano il territorio", di conseguenza non si capisce per quale motivo andrebbero addebitate a loro carico somme che non contribuiscono al reddito d’impresa.
 
Secondo i giudici l’interpretazione sostenuta dal titolare e dal sindacato risulta "coerente con il disegno complessivo congegnato per le farmacie rurali, che mira evidentemente a non deprimerne la presenza sul territorio". La stessa nozione di sconto, d’altronde, si spiega nella sentenza, "presuppone una somma che non va a integrare le componenti positive del reddito, ma semmai a diminuire il 'monte corrispettivi'. Nel momento in cui si vogliono agevolare i farmacisti che, talora con apprezzabile sacrificio, presidiano il territorio per garantire la distribuzione capillare dei farmaci, riesce del tutto incomprensibile la ragione per cui si dovrebbero computare a loro carico gli importi che non entrano a comporre il volume d'affari e non fanno parte del reddito d'impresa".
 
Per il Tribunale, infine, dal fatturato Ssn vanno detratti tutti gli sconti, "compresi quelli in regime Aifa".

24 gennaio 2014
© Riproduzione riservata

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