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Medici e permessi sindacali. Il giudice: "Da liquidazione monte ore riconosciuto solo il compenso del medico sostituto"

di L.F.

Il Tribunale di Ravenna riaccende la querelle con un’ordinanza che respinge il ricorso presentato dalla Fimmg locale contro l’Asl Romagna sulla corretta interpretazione dell’articolo 21 della Acn in materia di diritti sindacali e di sostegno del medico che esercita attività sindacale. “La liquidazione di quanto spetta al medico sindacalista sostituto dev’essere decurtata dal compenso del medico sostituito”.

07 FEB - Niente più rimborsi forfettari in base al monte ore comunicato dal sindacato alle Asl di appartenenza. Dal rimborso delle ore sindacali dovranno essere decurtare quelle per il medico sostituto. Lo prevede l’ordinanza del Tribunale di Ravenna che ha respinto il ricorso della Fimmg di Ravenna contro l’Asl (oggi confluita nella Asl Unica della Romagna) sulla corretta interpretazione dell’articolo 21 dell’Acn in materia di diritti sindacali e di sostegno del medico che esercita attività di rappresentante sindacale. Il provvedimento riaccende il caso dopo la sentenza del Tribunale di Roma e le successive comunicazione della Sisac alle Regioni.
 
Per la Fimmg in base all’art. 21 dell’Acn il sindacalista ha diritto al compenso per tutto il monte ore di attività sindacale assegnatogli dal Sindacato (fino ad ora questa è stata la prassi). Da notare come ogni sindacato abbia a disposizione 3 ore annue per iscritto e discrezionalmente le distribuisce ai rappresentanti. Inoltre, sottolinea ancora la Fimmg, l’articolo in oggetto “proietta il proprio fine non solo sull’onere della sostituzione (nell’apertura dello studio per assenza sindacale) ma anche nel supporto a tutte le altre attività collaterali ed aggiuntive che si sommano nell’esercizio della professione”.
 
Di parere avverso l’Asl secondo la quale invece “la liquidazione di quanto spetta al medico sindacalista sostituto deve essere decurtata dal compenso del medico sostituito; e che essa concorre negli oneri della sostituzione pagando il sostituto nei limiti del ‘numero delle ore di sostituzione’”.
 
In sostanza la norma prevede che “l’azienda provveda al pagamento (limitatamente) a ‘quanto dovuto al sostituto’ ‘per il numero di ore di sostituzione’ e no di quanto dovuto al sindacalista in base al numero di ore totale spettantegli per l’attività sindacale”.
 
 
E il Tribunale ha accolto proprio questa tesi respingendo il ricorso della Fimmg precisando come “non è in discussione l’entità del compenso, la determinazione o la misura. È in discussione invece l’entità delle ore da rimborsare al sindacalista”.
 
 
“In conclusione – si legge nell’ordinanza – la tesi del Sindacato e del medico mutila la norma, cambia l’oggetto della disposizione, inventa un meccanismo di rimborso ed un diritto non previsto dal testo dell’accordo; e che nonostante sarebbe stato sostenuto da una prassi applicativa consolidata, è però contrario al contenuto dell’accordo ed alla legge”.
 
Ma il giudice va oltre e critica anche la causa in sé: “Le parti dovrebbero cercare di modificare ed innovare gli accordi se le soluzioni accolte non soddisfino o non siano ritenute congrue; attraverso un’azione diversa da quella intentata nelle aule di giustizia dove non contano i rapporti di forza, ma ovviamente le regole del diritto, i testi degli accordi, le leggi”.
 

 
L.F.

07 febbraio 2014
© Riproduzione riservata

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