Condannato medico che non raggiunge i risultati prospettati al paziente
Lo stabilisce la sentenza n. 5342 (21 dicembre 2010) della Corte di Appello di Roma, che ha giudicato un chirurgo colpevole di “inadempimento contrattuale” per aver prospettato al paziente e indicato sul foglio del consenso informato una percentuale di riuscita dell’intervento pari 99,20%, poi rivelata inferiore.
31 GEN - Il paziente che ottiene un risultato di salute inferiore a quello prospettato con certezza dal medico ha diritto a un risarcimento da parte del professionista sanitario per “omessa adeguata informazione”. Lo stabilisce la sentenza n. 5342 (21 dicembre 2010) della III Sezione Civile della Corte di Appello di Roma, che ha condannato un chirurgo per “inadempimento contrattuale”. Il medico aveva infatti prospettato al paziente una percentuale di riuscita dell’intervento parti al 99,20%, poi non raggiunta, Per i giudici, quindi, il medico è venuto meno al dovere di informare correttamente il paziente sulla natura dell’intervento, sulla portata ed estensione dei suoi risultati e sulle possibilità e probabilità di riuscita.
Il caso risale al 2003. L’ecografia sul paziente mostra “la presenza, nel rene di sinistra, di due formazioni litiasiche del diametro ciascuna di 6 mm, a livello di gruppi caliceali superiore ed inferiore”. Nel foglio di consenso informato fatto sottoscrivere al paziente, il chirurgo prospetta il 99,20% di possibilità della “completa frantumazione dei calcoli”. Tuttavia la successiva ecografia, effettuata 10 giorni dopo l’intervento, mostra nel rene sinistro del paziente “la presenza nel calice inferiore di un calcolo di circa 4 mm e la presenza nel calice medio ci un calcolo di circa 5 mm di diametro”.
La scienza medica tuttavia, ricordano i giudici nella sentenza, all’epoca attestava che nel caso il rene sia posizionato nei calici inferiori dei reni, le possibilità di successo diminuiscono in modo significativo. “La colpa del medico, o meglio la sua responsabilità, va individuata nel mancato raggiungimento del risultato espressamente indicato e prospettato al paziente”, si legge nella sentenza, “avendo assunto, in tal modo, una obbligazione di risultato piuttosto che quella di semplice adozione di mezzi adeguati alla soluzione del caso pur con il margine di imprevisti propri di ogni terapia medica; e pur dovendosi rimarcare come sia del tutto irrilevante tale distinzione (obbligazione mezzi o di risultato) nell’ambito della responsabilità medica”.
Così facendo il medico ha anche alterato una condizione indispensabile per la validità del consenso consapevole del paziente.
31 gennaio 2011
© Riproduzione riservata
Altri articoli in Lavoro e Professioni
Quotidianosanità.it
Quotidiano online
d'informazione sanitaria.
QS Edizioni srl
P.I. 12298601001
Sede legale:
Via Giacomo Peroni, 400
00131 - Roma
Sede operativa:
Via della Stelletta, 23
00186 - Roma
Direttore responsabile
Luciano Fassari
Direttore editoriale
Francesco Maria Avitto
Joint Venture
- SICS srl
- Edizioni
Health Communication srl
Copyright 2013 © QS Edizioni srl. Tutti i diritti sono riservati
- P.I. 12298601001
- iscrizione al ROC n. 23387
- iscrizione Tribunale di Roma n. 115/3013 del 22/05/2013
Riproduzione riservata.
Policy privacy