03 SET - “Se la conversione in contratti a tempo indeterminato può essere ritenuta un modo efficace per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato ai sensi della clausola 5 della direttiva, la direttiva non fa obbligo di procedere a tale conversione. Una limitazione della durata di contratti consecutivi a tempo determinato, come ad esempio il limite di 36 mesi previsto dalle autorità italiane, soddisfa il disposto della direttiva, a condizione che tale limitazione sia effettivamente applicata”. Così la commissione Ue ha risposto all’interrogazione presentata lo scorso giugno dall’eurodeputata, Eleonora Forenza (L’Altra Europa con Tzipras) sulla situazione del precariato pubblico in Italia che però non ci sta e ha presentato una nuova interrogazione evidenziando come in casi analoghi vi sia stato un differente giudizio.
“La Commissione – si legge nella risposta all'interrogazione di giugno - è a conoscenza della situazione dei rapporti di lavoro con contratti consecutivi a tempo determinato nelle scuole pubbliche italiane che sono stati oggetto di procedure di infrazione sin dal 2010. La Commissione è anche a conoscenza delle riforme attualmente previste dal governo italiano volte a conformare la situazione alla direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. Se la conversione in contratti a tempo indeterminato può essere ritenuta un modo efficace per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato ai sensi della clausola 5 della direttiva, la direttiva non fa obbligo di procedere a tale conversione. Una limitazione della durata di contratti consecutivi a tempo determinato, come ad esempio il limite di 36 mesi previsto dalle autorità italiane, soddisfa il disposto della direttiva, a condizione che tale limitazione sia effettivamente applicata. Pertanto, la questione sollevata dall'Onorevole deputato quanto al fatto che non tutti gli insegnanti avranno diritto ad essere assunti a tempo indeterminato, non è di per sé incompatibile con la direttiva”.