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Riforma PA. Fedir Sanità: “Ancora non risolta la separazione tra politica e amministrazione”


Per la Federazione dei Dirigenti e dei Direttivi della Sanità tutte le importanti novità vengono “tutte rese vane da quell’unica, peculiare e incostituzionale previsione secondo cui l’attribuzione dell’incarico dirigenziale è una mera ‘possibilità’ e non invece un obbligo quantomeno rispetto agli incarichi disponibili”. 

07 SET - La riforma della Pubblica amministrazione, entrata in vigore lo scorso 28 agosto, “ha introdotto importanti novità, soprattutto in materia di dirigenza pubblica”. Tuttavia, “le pur positive innovazioni vengono rese vane da quell’unica, peculiare ed incostituzionale previsione secondo cui l’attribuzione dell’incarico dirigenziale è una mera ‘possibilità’ e non invece un obbligo quantomeno rispetto agli incarichi disponibili”. E’ la posizione espressa dalla Federazione dei Dirigenti e dei Direttivi della Sanità (Fedir Sanità).

“Sono stati istituiti infatti 3 ruoli –osserva Fedir Sanità - in cui verranno collocati fra i quali (art. 11 comma 1 punto a punto 2) il ruolo della dirigenza regionale, in cui confluiranno per il Ssn i soli dirigenti amministrativi e tecnico/professionali mentre la dirigenza medica e sanitaria, a cui è stato confermato lo status specifico di cui all’art. 15 dec leg.vo 502/92, ne resta escluso”.

Viene giudicato positivamente il punto che prevede per legge anche per la dirigenza tecnico/amministrativa del Ssn la selezione pubblica e comparata (avviso) per l’attribuzione degli incarichi apicali (strutture complesse e dipartimenti/aree di coordinamento) e la pubblicità con congruo preavviso degli incarichi disponibili. “Fino ad oggi, infatti, per la sola dirigenza dei ruoli PTA del SSN la procedura di assegnazione degli incarichi più delicati ed importanti (disciplinata dall’art. 29 del CCNL 8/6/2000) consentiva la scelta diretta (e senza alcun obbligo di comunicazione degli incarichi disponibili) del Direttore Generale, contrariamente alla procedura concorsuale pubblica e nazionale prevista invece per i medici ed i sanitari dal DPR 484/97”.

Per Fedir Sanità, però, nel complesso “le pur positive innovazioni contenute dalla legge 124/2015 in materia di dirigenza (fissazione preventiva dei requisiti e competenze richiesti per la copertura degli incarichi, procedure selettive, omogeizzazione dei trattamenti economici nell’ambito dei ruoli dirigenziali, maggiore formazione e valutazione) vengono tutte rese vane da quell’unica, peculiare ed, ad avviso di Fedir Sanità, incostituzionale previsione (punto g) secondo cui l’attribuzione dell’incarico dirigenziale è una mera ‘possibilità’ e non invece un obbligo quantomeno rispetto agli incarichi disponibili. Questo conferisce all’organo di indirizzo politico amministrativo una discrezionalità assoluta che sicuramente mal si concilia con la previsione del successivo art 17 punto t) secondo il quale i decreti delegati dovranno attuare il “rafforzamento del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione e del conseguente regime di responsabilità dei dirigenti, attraverso l'esclusiva imputabilità agli stessi della responsabilità amministrativo-contabile per l'attività gestionale”.

Proprio rispetto a tale ultima norma “non possono allora non colpire le dichiarazioni del ministro Madia all’indomani dell’approvazione della riforma secondo le quali “sulla dirigenza l’obiettivo della legge è rafforzare una dirigenza di ruolo, competente, ben selezionata, che abbia gli strumenti per attuare le politiche, ma anche per dire qualche ‘no’ alla politica”. Se infatti il dirigente “a buon ragione – si domanda infine Fedir Sanità - dice no a quello stesso organo che può poi a sua totale ed insindacabile discrezione attribuirgli o non attribuirgli l’incarico, come è prevedibile che si comporterà il nostro povero dirigente?”.
 

07 settembre 2015
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