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Massofisioterapisti. Consiglio di Stato: “Figura è nel novero degli operatori d’interesse sanitario”


Con una sentenza che ha unificato vari contenziosi attivati dai fisioterapisti dell’Aifi i giudici ‘chiudono’ la querelle sulla figura del massofisioterapista e sui corsi attivati dalla Regione Umbria presso l’Istituto Enrico Fermi che dura dal 2006. La figura è “rimasta configurata nei termini del vecchio ordinamento con conseguente conservazione dei relativi corsi di formazione”. LA SENTENZA

03 OTT - “La figura del masso-fisioterapista, il quale abbia conseguito un titolo di formazione regionale, ben può rientrare nel novero degli operatori di interesse sanitario, con funzioni ausiliarie, anche se non può in alcun modo essere ricompreso nell’ambito delle professioni sanitarie, trattandosi comunque di una attività pur sempre di carattere "servente ed ausiliaria" rispetto alle pertinenti professioni sanitarie”. È quanto ribadisce il Consiglio di Stato nella sentenza n. 4572 del 30 settembre 2015 che fa chiarezza su di una querelle che andava avanti da ben 9 anni e che ha visto protagonisti i fisioterapisti dell’Aifi, la Regione Umbria e l’Istituto Enrico Fermi. L’oggetto del contendere è l’attivazione e successive autorizzazioni presso l’Istituto privato “Enrico Fermi” di Perugia del corso di “massaggiatore masso-fisioterapista” con ridefinizione del relativo percorso formativo, che da biennale diveniva triennale.
 
La sentenza ricostruisce precisamente tutto il caso. Il tutto parte nel 2006 quando Aifi presenta ricorso lamentando che tale l’attivazione del corso si poneva “in contrasto con la vigente normativa” e denotava “eccesso di potere per manifesta contraddittorietà, difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti, incongruenza e insufficienza della motivazione, sviamento”.
 
La questione, nel merito, riguardava la collocazione nell’ambito del Ssn della figura del massaggiatore masso-fisioterapista, che secondo Aifi sarebbe stata soppressa (salvo le qualifiche ad esaurimento e i massaggiatori non vedenti) invadendo la sfera di attribuzioni della figura del fisioterapista. L’Associazione denunciava, inoltre, altri vizi, quali l’incompetenza della Giunta regionale e la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento. In primo grado il Tar umbro ha rigettato il ricorso Aifi nel 2010 tranne che per la parte in cui la delibera regionale non consente l’accesso dei fisioterapisti ai corsi per massaggiatore sportivo. Aifi è andato avanti ed è ricorso in appello presso il Consiglio di Stato. Appello che come abbiamo detto è stato rigettato confermando la figura del massofisoterapista nel novero degli “operatori d’interesse sanitario” e confermando l’autorizzazione del corso aperto presso l’Istituto privato Enrico Fermi. Ma vediamo le motivazioni del Consiglio.
 
Ad avviso del Collegio la sentenza di primo grado “muove correttamente dalla disciplina di cui all’art.1 della legge 43/2006: mentre il comma 1 si occupa delle professioni sanitarie (individuandole in quelle previste dal DM 29.3.2001, in attuazione della l. n. 251/2000) che svolgono attività di prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione in forza di titolo abilitativo rilasciato dallo Stato; il comma 2 prevede che resta ferma la competenza delle regioni nell’individuazione e formazione di profili di “operatori di interesse sanitario”, non riconducibili alle professioni sanitarie, come definite dal comma 1, che si connotano per la mancanza di autonomia professionale e a cui corrisponde una formazione di livello inferiore”.

I giudici ricordano poi come “in tal senso, si è già espressa questa Sezione con sentenza 17 giugno 2013, n. 3325, affermando che “la figura del masso-fisioterapista, il quale abbia conseguito un titolo di formazione regionale, ben può rientrare nel novero degli operatori di interesse sanitario, con funzioni ausiliarie, anche se non può in alcun modo essere ricompreso nell’ambito delle professioni sanitarie, trattandosi comunque di una attività pur sempre di carattere "servente ed ausiliaria" rispetto alle pertinenti professioni sanitarie (cfr. Corte Costituzionale 20 luglio 2007, n. 300)”.

“Non può che ribadirsi – sottolineano i giudici - , dunque, conformemente alla giurisprudenza di questa Sezione, che non essendo intervenuto atto di individuazione della figura del masso fisioterapista come una di quelle da riordinare, né tantomeno atti di riordinamento del relativo corso di formazione o di esplicita soppressione, la professione (e relativa abilitazione) de qua è in sostanza rimasta configurata nei termini del vecchio ordinamento (L. 19 maggio 1971 n. 403, il cui art. 1, comma 1, ha conferito all'attività di massaggiatore e di masso-fisioterapista natura giuridica di libera professione – cfr. Cons. St., Sez. IV, 23.11.1985 n. 567), con conseguente conservazione dei relativi corsi di formazione”.

03 ottobre 2015
© Riproduzione riservata

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