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L’allarme dei chirurghi:  “La paura del contenzioso medico legale condiziona il 70% della categoria”


E' quanto emerge da un sondaggio commissionato dal Collegio Italiano dei Cirurghi. Per il presidente, Nicola Surico: "È la prima preoccupazione dei chirurghi e toglie loro l'indispensabile serenità per svolgere al meglio il proprio lavoro, ma non solo: incide fortemente sulla qualità delle prestazioni erogate ai pazienti". Serve subito una legge sul rischio clinico. IL SONDAGGIO

30 OTT - "Il contenzioso medico legale condiziona lo stato d'animo del 62% dei chirurghi quando si trovano in sala operatoria, influenza per il 70% circa sia le scelte terapeutiche sia l'iter diagnostico". E' quanto emerge da un sondaggio commissionato dal Collegio Italiano dei Cirurghi (Cic) per testare quanto il rischio di un contenzioso legale influenzi le scelte dei chirurghi. 
 
"E' chiaro - afferma il presidente del Cic, Nicola Surico - che il contenzioso medico legale rappresenta la prima preoccupazuione dei chirurghi, in molti casi toglie loro l'indispensabile serenità per svolgere al meglio il proprio lavoro, ma non solo: incide fortemente sulla qualità delle prestazioni erogate ai pazienti. Il timore di un'azione giudiziaria, in mancanza di forti e sicure tutele assicurative, espone il chirurgo a rischi che esulano dalla propria competenza. Per questi motivi abbiamo chiesto, per anni, a gran voce l'approvazione di una legge sul rischio clinico".

"La querela temeraria contro i medici - conclude Surico - sta creando una situazione molto pericolosa, che fa aumentare i costi della cosiddetta medicina difensiva, che superano ormai i 13 miliardi, una cifra spaventosa. Migliaia di azioni civili e penali ogni anno, nonostante si concludano con il 98% di proscioglimenti in sede penale e l’80% di assoluzioni in sede civile, causano effetti devastanti sul sitema sanitario: demotivazione degli operatori sanitari con spinta a scelte non serene talvolta omissive; elevatissimi costi in termini di medicina difensiva; lievitazione abnorme dei premi assicurativi. Di fronte a questa evidenza, è indispensabile intervenire subito con una legge efficace che fissi alcuni principi giuridici fondamentali: l’onere della prova deve essere a carico del paziente; la prescrizione deve essere quella prevista dall’art. 2947 Codice Civile, quindi ferma a cinque anni, a meno che non si voglia un trattamento deteriore del medico rispetto a tutti gli altri cittadini, e dovrà farsi decorrere dall’atto medico”. 

30 ottobre 2015
© Riproduzione riservata

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