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Responsabilità professionale. I medici legali delle Asl: “No ad Audit come strumento probatorio”


La Società scientifica che li rappresenta chiede urgenti correttivi alle norme appena varata nella legge di stabilità. “La formazione del professionista non può essere una prova di colpevolezza”. E poi critiche anche alle misure sul rischio clinico: “non può essere prerogativa esclusiva di un solo professionista ma conoscenza interdisciplinare riconosciuta da specifici percorsi formativi

23 DIC - “La Formazione del professionista non può essere una prova di colpevolezza e il Rischio Clinico non può essere prerogativa esclusiva di un solo professionista (spec. in Igiene e Salute Pubblica) ma conoscenza interdisciplinare riconosciuta da specifici percorsi formativi." Queste le principali ragioni per cui la Società Scientifica dei Medici Legali delle Asl (COMLAS) richiede "indispensabili ed urgenti interventi correttivi" alla norme approvate in Stabilità per non scatenare “gravi conseguenze nella gestione del Rischio Clinico nelle Aziende Sanitarie pubbliche e private italiane ed una difformità rilevante rispetto alla normativa europea sul tema”.
 
“Per evitare tecnicismi – spiega Massimo Martelloni Presidente Nazionale COMLAS - ci limitiamo a richiedere che si giunga a modificare due specifiche previsioni. La prima contenuta nell’articolo 1. Nel comma 539, (ex comma 332 ter), punto a, impropriamente si identifica l’attività formativa del personale sanitario in materia di rischio clinico, i c.d. “Audit” come attività di vigilanza ed ispezione per la ricerca di indizi di reato come disposto dall’articolo 220 del cpp. Questo vuol dire far diventare un’attività formativa (l’Audit) uno strumento probatorio nell’ambito di un procedimento di verifica dell’operato di un professionista sanitario. Lo specifico obbligo di ogni pubblico ufficiale di denuncia ovvero di rapporto all’autorità giudiziaria in caso di delitti perseguibili d’ufficio, grava su ogni professionista sanitario a fronte di un “fondato sospetto” e certo non può essere “differito” o contestualizzato ad ambiti a valenza formativa”.
 
Per queste ragioni la Società Scientifica chiede la modifica di questo riferimento normativo, per almeno 4 motivazioni:
 
1) L’Italia ha aderito alla Raccomandazione del Consiglio di Europa del 2009, in questo importante atto europeo si afferma che di devono “Sostenere l'istituzione o il rafforzamento di sistemi di segnalazione e di apprendimento relativi agli eventi sfavorevoli, privi di carattere punitivo”. Un momento di formazione non può avere connotati punitivi!
 
2) Il Ministero della Salute nella Raccomandazione sugli Audit del 2011 ha dato una conseguente precisa indicazione: l’Audit clinico deve svolgersi in un contesto “etico”. Chi è abituato a svolgere audit sa che i criteri di conduzione devono rispondere a regole essenziali: anonimato del caso relativamente a persone assistite e protagonisti dell’assistenza effettuata, riservatezza sui dati, ragionamento sul caso con metodo ex post ovvero col “senno di poi”. Credere pertanto che l’audit possa costituire una fonte di prova è un chiaro equivoco in quanto ciò che viene rilevato con l’Audit, anche in caso di evento sentinella, non è soggetto all’Identificazione dei protagonisti, oppure alla Sottoscrizione di confessioni, o ancora al Ragionamento sul caso ex ante con ricostruzione di nesso di causalità con esame controfattuale, come in sede peritale. In sintesi, non si può utilizzare l’Audit per trovare un colpevole. Con questo metodo ex post non possono quindi emergere indizi utili in un procedimento penale, risolto invece al contrario spesso mediante autopsia che dà spesso risposte certe sulla causa della morte.
 
3) L’attuale testo solleva rilievi anche di carattere costituzionale. È evidente che la metodica degli Audit o con le MMR rappresenta un percorso di comunicazione etico-deontologico, teso a migliorare il livello di formazione degli operatori e a modificare l’organizzazione del lavoro, attività ampiamente tutelate dalla Costituzione Italiana negli art. 15 (La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili) e 35 (La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori). Non sussistono pertanto limitazioni per l’autorità giudiziaria che deve solo comprendere l’utilità delle attività preventive messe in atto in sede sanitaria, come non costituenti intralcio alle indagini ed inutile il sequestro della documentazione delle stesse.
 
4) In Italia alcune disposizioni regionali ricordano la finalità dell’Audit e favoriscono la partecipazione dei dipendenti: in tema di gestione di Eventi Sentinella, per esempio, in Toscana la DGRT n. 704 del 08-10-2007 afferma che non siamo qui per cercare il colpevole, ma per evitare che quello che è avvenuto si possa ripetere. Sempre in Toscana con la Delibera G.R.T. n. 101 del 16/02/2009 si affermava che l’audit clinico non può dare adito a provvedimenti sanzionatori ovvero disciplinari.
 
“La seconda previsione – continua poi Martelloni - contenuta nell’articolo 1 comma 540 (ex 332-quater) afferma che: l’attività di gestione del rischio sanitario è coordinata da personale medico dotato delle specializzazioni in Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica o equipollenti ovvero con comprovata esperienza almeno triennale nel settore. Questa previsione normativa non può che essere fonte di imbarazzi di fronte alla comunità scientifica internazionale”. E’ noto infatti che nessuna specializzazione medica nell’elenco del MIUR conferisce esclusiva o specifica competenza nella materia del Clinical Risk Management, in quanto trattasi di titolo e di competenza professionale che si acquisisce solo attraverso una specifica formazione post laurea mediante Master o Corsi di alta formazione organizzati in primis dai nostri Atenei, peraltro aperti a tutti i profili sanitari in possesso di laurea almeno triennale, come può essere constatato consultando tramite internet uno del molteplici bandi inerenti i concorsi di ammissione, italiani o esteri. L’attività di gestione del rischio sanitario quindi deve essere coordinata da personale medico specialista di ambito multidisciplinare e per quanto di competenza da personale appartenente ad altre professioni sanitarie che hanno acquisito specifica formazione post laurea mediante Master o Corsi di alta formazione. Se questo provvedimento non fosse modificato i medici italiani in possesso del titolo e dell’esperienza di Clinical Risk Manager si troveranno nella condizione di veder riconosciuta in ogni altro Paese, fuorché in Italia, la propria professionalità ed i titoli formativi posseduti ai fini delle funzioni di coordinamento in esame”.
 
“Per queste ragioni – conclude - rivolgiamo un appello al Ministro, ai Presidenti e ai Componenti delle Commissioni competenti. Per parte nostra proseguiremo nelle prossime settimane il nostro impegno affinché si possa meritoriamente accogliere queste modifiche nell’interesse dell’intero Sistema Sanitario, dei Professionisti e dei Cittadini/Pazienti”.

23 dicembre 2015
© Riproduzione riservata

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