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Orario di lavoro. Niente riposi. Corte Ue condanna la Grecia: “Non ha rispettato la normativa europea”

di Luciano Fassari

I giudici di Strasburgo hanno stabilito che lo Stato ellenico “non ha applicato la durata massima di 48 ore dell’orario di lavoro settimanale e non ha previsto un tempo minimo di riposo giornaliero né un periodo di riposo compensativo” E poi sottolinea: “Norma è un diritto sociale dell’Unione di particolare importanza”. LA SENTENZA

23 DIC - “Consentendo ai medici di lavorare consecutivamente 24 ore o più, la normativa greca è in contrasto con il diritto dell’Unione”. È quanto ha sentenziato la Corte di Giustizia Europea di Strasburgo che ha affermato come “la Grecia non ha applicato la durata massima di 48 ore dell’orario di lavoro settimanale e non ha previsto un tempo minimo di riposo giornaliero né un periodo di riposo compensativo”.
 
Ricordiamo che la direttiva sull’organizzazione dell’orario di lavoro, prevede che la durata media settimanale dell’orario di lavoro non può superare le 48 ore e ogni lavoratore deve beneficiare, nel corso di ciascun periodo di 24 ore, di un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive e, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero.
 
I fatti. Dieci associazioni di medici greci hanno presentato una denuncia alla Commissione. Secondo tali associazioni, in base alla normativa nazionale i medici (assunti come dipendenti o in formazione) erano costretti a lavorare in media da 60 a 93 ore alla settimana. Erano altresì obbligati a lavorare regolarmente fino a 32 ore consecutive sul luogo di lavoro senza fruire di periodi minimi di riposo giornaliero e settimanale né di equivalenti periodi di riposo compensativo.
 
La Commissione ha quindi proposto contro la Grecia un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte di giustizia. Essa sostiene che la Grecia, non avendo previsto e/o applicato una durata settimanale di lavoro di 48 ore massime, e non avendo istituito un periodo minimo di riposo giornaliero e settimanale né un periodo di riposo compensativo immediatamente successivo all’orario di lavoro da compensare, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell’Unione.
 
Con l’odierna sentenza la Corte accoglie il ricorso per inadempimento presentato dalla Commissione. La Corte ricorda anzitutto che “la durata massima settimanale del lavoro dei medici costituisce una norma del diritto sociale dell’Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve poter beneficiare quale prescrizione minima volta a garantire la tutela della sua sicurezza e della sua salute”.
 
La direttiva impone infatti agli Stati membri di prevedere un limite massimo di 48 ore alla durata media settimanale del lavoro, comprese le ore di lavoro straordinario. Nello specifico, la Corte rileva che “le ore di guardia attiva nonché le ore delle guardie di pronta disponibilità effettivamente trascorse in ospedale per ivi fornire servizi medici si sommano alle 35 ore della normale settimana di lavoro. Infatti, pur prevedendo formalmente limiti massimi per la durata settimanale del lavoro, la normativa greca prevede altresì che i medici siano tenuti a svolgere varie guardie di pronta disponibilità al mese, con la conseguenza di prolungare la loro presenza sul luogo di lavoro quando sono chiamati in ospedale per fornire prestazioni mediche. Peraltro, essa consente l’imposizione, sotto forma di guardie, di ore di lavoro straordinario senza fissare alcun limite al riguardo”.
Di conseguenza per i giudici “la normativa greca ha l’effetto di rendere possibile una durata settimanale di lavoro superiore al limite di 48 ore senza che alcuna norma chiara garantisca che le ore di guardia effettuate dai medici in ospedale non comportino un siffatto superamento”.
 
Per quanto riguarda il riposo giornaliero, la Corte rimarca che “una normativa nazionale che autorizza periodi di lavoro che possono durare 24 ore consecutive è incompatibile con il diritto dell’Unione. Orbene, in forza della normativa greca, quando un turno normale è immediatamente seguito da una guardia, un medico può dover lavorare consecutivamente per oltre 24 ore e addirittura fino a 32 ore nell’ipotesi particolare in cui un nuovo turno normale inizi immediatamente dopo la guardia. Il fatto di concedere periodi di riposo solo «in un altro momento» senza una diretta connessione con il periodo di lavoro prolungato non tiene adeguatamente in considerazione la necessità di rispettare i principi generali di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, che costituiscono il fondamento del regime dell’Unione sull’organizzazione dell’orario di lavoro. Prevedendo che il riposo di 24 ore da concedere ai medici dopo ogni guardia attiva possa essere riportato fino a una settimana dopo il giorno in cui si è effettuata la guardia, la normativa greca non è conforme alla direttiva sull’organizzazione dell’orario di lavoro”.
 
Luciano Fassari

23 dicembre 2015
© Riproduzione riservata

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