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Massofisioterapisti e fisioterapisti. Per l’equivalenza dei titoli rilasciati con il vecchio ordinamento il Tar Lazio conferma che i corsi devono essere iniziati al 31 dicembre 1995 e terminati entro il 17 marzo 1999


Bocciato il ricorso di un massofisioterapista che si era vista rigettare la domanda di riconoscimento dell’equivalenza del diploma di massaggiatore e massofisioterapista al titolo universitario di Fisioterapista in quanto il relativo corso formativo, pur conclusosi entro il 17 marzo 1999 ma che era iniziato dopo il 31 dicembre 1995. LA SENTENZA

17 GEN - Per l'equivalenza dei titoli di Massofisioterapisti (con quelli universitari di fisioterapista) rilasciati con il vecchio ordinamento il Tar del Lazio conferma che i corsi devono essere iniziati al 31 dicembre 1995 e terminati entro il 17 marzo 1999.
 
Il caso riguarda il ricorso presentato da un massofisioterapista che a seguito di avviso pubblico della Regione Lombardia del 2013 per la presentazione delle domande di riconoscimento dell’equivalenza dei titoli di studio del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell’area sanitaria aveva visto respingere dal Ministero della Salute, la propria domanda di riconoscimento dell’equivalenza del diploma di massaggiatore e massofisioterapista al titolo universitario di Fisioterapista in quanto il relativo corso formativo, pur conclusosi entro il 17 marzo 1999, era tuttavia iniziato dopo il 31 dicembre 1995.
 
Ebbene per i giudici il ricorso è in primis “inammissibile per tardiva impugnazione dell’avviso pubblico della Regione Lombardia” specificando come fosse “chiara nella sua portata immediatamente escludente per l’interessata la previsione recata dall’art. 2 del predetto avviso pubblico (rubricato “Titoli riconoscibili”), alla stregua della quale «possono essere presi in considerazione esclusivamente i titoli rispondenti alle seguenti caratteristiche: a) devono essere stati conseguiti entro il 17 marzo 1999, ed il relativo corso formativo deve essere iniziato entro il 31 dicembre 1995» (con le date evidenziate, nella versione pubblicata, mediante l’uso di sottolineati e di grassetti)”.
 
Ma per il Tar il ricorso è anche infondato e “non può essere condivisa la prospettazione di parte ricorrente secondo cui l’art. 5 del d.P.C.m. 26 luglio 2011 avrebbe disciplinato due distinte ipotesi temporali per accedere alla procedura di equivalenza, censurando in conseguenza di contraddittorietà l’interpretazione effettuata dall’Amministrazione, tenuto conto invece della coesistenza delle due esigenze sistemiche che si riflettono nella compresenza dei due termini commisurata, in via peraltro generale per tutti i relativi titoli dell’area sanitaria, tra il necessario inizio dei corsi entro il 31 dicembre 1995 e la loro teorica conclusione comunque entro il fisiologico limite temporale di entrata in vigore della legge”.

17 gennaio 2016
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