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Pediatria. Giampietro Chiamenti confermato presidente Fimp


E’ questo l’esito del Consiglio Nazionale della Federazione italiana medici pediatri tenutosi a Roma. Chimenti, forte del 93% dei voti favorevoli, proseguirà il lavoro fin qui svolto rimanendo in carica fino al 2018. Il primo obiettivo sarà il rinnovo dell'Acn: "Dovremo evitare una radicale trasformazione di ruolo e di funzioni della pediatria di famiglia”.

13 GIU - Giampietro Chiamenti confermato alla guida della Federazione italiana medici pediatri fino al 2018. E’ questo l’esito del Consiglio Nazionale della Fimp tenutosi a Roma, che con il 93% dei voti favorevoli e il 7% di astenuti (presenti 67 Provincie in rappresentanza del 79% degli iscritti nazionali) ha dato un forte mandato a proseguire il lavoro fin qui svolto. Toccherà quindi ancora a Chiamenti, che a norma di legge dal prossimo 31 luglio è costretto a lasciare per limiti massimi di età il rapporto di lavoro quale Pediatra di Libera Scelta, portare avanti le trattative per il rinnovo dell’Acn “con l’obiettivo - afferma il Presidente della Fimp - di evitare una radicale trasformazione di ruolo e di funzioni della Pediatria di Famiglia”.

Relativamente al rinnovo della Convenzione, Fimp ritiene inaccettabile una tipologia assistenziale di “continuità temporale di tipo ospedaliero”, a cadenza oraria e ad interpreti intercambiabili, anziché fondata sul rapporto fiduciario medico-paziente/famiglia. Nel corso del suo Consiglio Nazionale, Fimp ha quindi rivendicato che l’impostazione generale della bozza di Acn deve tener conto anche della tipologia del rapporto di lavoro del Pediatra di Famiglia che, come conferma la sentenza della Corte Suprema di Cassazione (Sentenza 18975 del 24/09/2015), prevede un rapporto di parità con la parte pubblica e conseguentemente ogni funzione e attività deve essere concertate tra le parti.


Nello specifico per la Pediatria di Famiglia:

1) si auspica un contesto in cui le AFT non siano una modalità organizzativa finalizzata a garantire l’assistenza sostituendo e attenuando il principio essenziale del rapporto fiduciario pediatra-assistito;
2) in virtù della tipologia di lavoro libero-professionale parasubordinato, il D.Lgs 27 Ottobre 2009 n. 150 in particolare sull’aspetto sanzionatorio, tarato sulla tipologia di lavoro subordinato, non può essere integralmente applicato alla Convenzione;
3) si evidenzia che nella legge 189/2012, la AFT è descritta come un livello organizzativo funzionale all’interno del quale si sviluppano e si condividono obiettivi di salute, percorsi assistenziali e quant’altro;
4) la figura del Referente di AFT dovrebbe assumere il ruolo di coordinatore dei colleghi facenti parte della AFT e non certo la responsabilità dell’erogazione dell’assistenza e dei risultati;
5) la continuità assistenziale non deve far capo alle singole AFT pediatriche ma, come scritto nella 189/2012, “all’organizzazione distrettuale”, cioè all’integrazione di tutte le componenti professionali presenti nel Distretto.
 

13 giugno 2016
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